Prontuario di diritto romano
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Con l'espressione Diritto romano si indica l'insieme delle norme che hanno costituito l'ordinamento giuridico romano per circa XIII secoli, dalla data della Fondazione di Roma (753 a.C.) fino alla fine dell'Impero di Giustiniano (565 d.C.). Infatti, tre anni dopo la morte di Giustiniano l’Italia fu invasa dai Longobardi: l’impero d’Occidente si dissolse definitivamente e Bisanzio – formalmente imperiale e romana – si allontanò sempre più dall’eredità dell’antica Roma e della sua civiltà (anche giuridica).
[modifica] Sommario
- I soggetti e le persone
- Le persone fisiche, la capacità giuridica e gli status
- Il diritto di famiglia
- Il matrimonio e il divorzio
- La filiazione
- Adrogatio e adoptio
- Il regime patrimoniale familiare
- La dote
- La capacità di agire
- La tutela e la curatela
- Il negozio giuridico
- Mancipatio, in iure cessio, traditio
- Gli elementi del negozio
- Essentialia, naturalia, accidentalia.
- I vizi della volontà
- L'errore, Vis e metus, il dolus, la simulazione
- L'invalidità del negozio
- Nullità e annullabilità del negozio; sanatoria del negozio invalido.
- Atti illeciti
- Atti illeciti, la colpa
- L'obbligazione
- Elementi del rapporto obbligatorio, fonti delle obbligazioni, le obbligazioni naturali.
- Classificazione delle obbligazioni
- Obbligazioni generiche e alternative, divisibili e indivisibili, con soggetto variabile, solidali, civili e onorarie
- L'estinzione delle obbligazioni
- Estinzione delle obbligazioni ope exceptionibus
- Compensatio, pactum de non petendo, transactio, praescriptio longi temporis
- Trasmissione delle obbligazioni
- Delegatio, expromissio
- Obbligazioni complesse
- Obbligazioni soggettivamente e oggettivamente complesse
- L'inadempimento
- La responsabilità personale (nexum), la garanzia generica patrimoniale, la bonorum venditio, la cessio bonorum
- La responsabilità
- La colpa, il dolo, la responsabilità oggettiva
- La mora
- Mora solvendi, mora credendi, usurae
- La tutela del credito
- Le garanzie reali e personali la interdictio fraudatorium, la restitutio in integrum. Actio Pauliana, bonorum venditio, bonorum distractio
- Le obbligazioni non contrattuali
- Il votum, la pollicitatio, la solutio indebiti, la negotiorum gestio.
- Gli atti unilaterali
- La interrogatio in iure, la communio incidens
- La lex Aquilia
- Le iniuriae, la culpa, l'actio legis Aquiliae
- I contratti
- I contratti in geneale, il contratto preliminare
- I contratti reali
- Il mutuo, la fiducia, il comodato, il deposito
- I contratti verbali

- Generalità
- I contratti letterali
- Generalità
- I contratti consensuali
- La emptio-venditio, la locazione
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