Prontuario di diritto romano/I contratti

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I contratti[modifica]

I Romani non avevano uno schema astratto di contratto, ma tentarono di classificare le fonti delle obbligazioni, tentativo da cui sono state estratte le varie categorie di contratti:

  • obligatio re - si aveva quando la cosa veniva ceduta materialmente
  • obligatio verbis - si aveva quando la cosa veniva ceduta sulla base di una domanda del venditore e relativa risposta dell'acquirente
  • ex consensu - si aveva quando i soggetti si impegnavano a fare o dare qualcosa
  • ex lege - si aveva quando il soggetto si conformava ad un obbligo di legge, o -al contrario- non obbediva.

Il contratto preliminare[modifica]

Il contratto preliminare non era riconosciuto come autonma fonte di obbligazioni, ma si configurava come nudum pactum che obbligava il solo promittente. Costui poteva essere condannato (in caso di inadempimento) al solo risarcimento del danno o a pagare la penale pattuita, ma non poteva essere costretto a prestare il futuro consenso.
In linea di massima, perciò, era esclusa la possibilità di esecuzione specifica. Se però il nudum pactum (obbligo di contrarre) era adiectum, cioè aggiunto ad un negozio, poteva essere eseguito coattivamente: nuda pactio obligationem non parit, sed parit exceptionem.
Che il preliminare impegnasse il solo promittente, era stabilito già nel diritto classico: pactum est pollicitatio offerentis solius promissum (in altre fonti si legge: nudo pacto fiet compromissum).
Nel diritto giustinianeo, il termine contractus indicava esclusivamente quei negozi consistenti in un accordo di volontà (cd. consensum in idem placitum) e in una causa.