Prontuario di diritto romano/I contratti consensuali
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[modifica] Contratti consensuali
Elemento caratterizzante e costitutivo era il consensum (sufficit eos, qui negotium gerunt, consensisse), per cui anche tra assenti, o per lettera, o tramite un messo, poteva essere stipulato un contratto consensuale.
Le quattro figure scaturite dallo ius gentium erano la compravendita,la locazione, il mandato e la società.
[modifica] La compravendita
La emptio-venditio, secondo il diritto giustinianeo, "si perfeziona non appena sarà convenuto il prezzo, sebbene non sia stato ancora pagato e non sia stata data caparra. Ma occorre formalizzare quelle compravendite stipulate senza scrittura ... finché infatti manca qualche requisito, concediamo alle parti di recedere impunemente, se non fu data la caparra ... è necessario che anche il prezzo sia stabilito: infatti non può esserci compravendita senza prezzo, ed il prezzo deve anche essere certo ... deve consistere in denaro contante... Non appena viene pattuito il prezzo, il rischio della cosa venduta passa subito sul compratore, sebbene la cosa non sia stata ancora consegnata... la compravendita tanto puramente quanto sotto condizione può essere stipulata".
Queste le regole principali relative al contratto di w:compravendita; altre norme riguardavano la rescissione consentita al venditore che (senza raggiri) avesse venduto un immobile per meno della metà del suo valore.
Vi erano poi regole sull'esistenza di un naturale negotii quale la stipulatio habere licere (garanzia per l'evizione) eventualmente escludibile da un contrario patto, e l'obbligo per il venditore di custodire la cosa fino alla consegna e di garantire il trasferimento della vacua possessio.
Anche la responsabilità per i vizi della cosa fu considerata un naturale negotii, da far valere con l'actio empti.
La compravendita poteva essere corredata da clausole particolari, quali
- il pactum de retrovertendo e de retroemendo (patto di riscatto),
- il pactum displicentiae (cd. vendita ad arra)
- il pactum degustationis (cd. vendita a prova)
- il pactum addictionis in diem (clausola risolutiva della vendita se il venditore trova un terzo che gli offre un prezzo maggiore).
[modifica] La locazione
La locazione, più che un unico contratto, era un genus nel quale i Romani facevano rientrare figure diverse:
- la locatio rei
- la locatio operis
- la locatio operarum
Diceva Giustiniano: La locazione è simile alla compravendita ed è disciplinata dalle medesime regole di diritto. Infatti, la compravendita si contrae appena pattuito il prezzo, e così la locazione si contrae appena stabilito il fitto. Ed al locatore spetta l'actio locati, mentre al conduttore spetta l'actio conducti.