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Referendum 2026 sulla riforma della magistratura/Astensione

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L’opzione dell’astensione nel Referendum Costituzionale

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Nell'ambito di una consultazione referendaria ex art. 138 della Costituzione, l'astensione assume un valore giuridico e politico peculiare rispetto al referendum abrogativo. Tale distinzione deriva direttamente dalla volontà del legislatore costituente di non prevedere un quorum costitutivo per la validità della consultazione.

Fondamenti giuridici dell'astensione consapevole

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La scelta di non recarsi alle urne in occasione di un referendum costituzionale può essere interpretata non come una rinuncia, ma come un esercizio di libertà democratica basato sui seguenti presupposti:

  • Assenza di quorum e legittimità: Poiché la validità della decisione non dipende dal numero dei votanti (a differenza del referendum abrogativo ex art. 75), la Costituzione affida l'esito della riforma esclusivamente a coloro che scelgono di partecipare. La legittimità del risultato è dunque garantita dalla qualità della partecipazione consapevole, piuttosto che dalla quantità numerica dei suffragi.
  • Neutralità istituzionale: L'astensione può configurarsi come una posizione di neutralità tecnica, laddove il cittadino ritenga che la complessità della materia o l'articolazione della riforma non consentano una risposta dicotomica (Sì/No) sufficientemente rappresentativa del proprio orientamento.
  • Delega alla volontà espressa: In questo quadro, il non voto rappresenta l'accettazione della decisione che verrà assunta dalla parte di elettorato più coinvolta o informata. La validità della consultazione rimane intatta, poiché si fonda sulla scelta deliberata di chi esercita il diritto di voto, senza inficiare il valore democratico della procedura.

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