Prontuario di diritto romano/L'obbligazione: differenze tra le versioni

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Le obbligazioni

Il Codice civile vigente del 1942 non dà una definizione di obbligazione, perchè il legislatore si è giovato delle fonti romane, dove si afferma che: obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimus alicuius solvendae rei.
Ma in diritto romano il termine obligatio non indicava il dovere di eseguire una prestazione, bensì il vincolo personale che il debitore contraeva a garanzia dell'adempimento.
L'arcaico ius Quiritium fu molto preciso nel disciplinare i diritti reali e le successioni, ma fu carente rispetto al fenomeno economico del credito; tutti gli impegni assunti in tal senso non avevano alcun fondamento giuridico, ma si basavano sulla possibilità dei creditori di reagire contro l'inadempiente.
Con l'intensificarsi degli scambi commerciali e l'evolversi dei traffici giuridici, grazie anche all'introduzione della pecunia, si fece sentire sempre più pressante l'esigenza di garantire in qualche modo i rapporti relativi: il debitore diventava nexum (cioè vincolato) e se l'obbligazione restava inadempiuta, il creditore poteva incatenarlo o venderlo come schiavo, o addirittura ucciderlo.
Lentamente nei secoli cominciò ad affermarsi l'idea che il vincolo dovesse stringere due patrimoni e non due persone, e questa ideologia culminò nella lex Poetelia Papiria che nel 326 a.C. abolì la possibilità di esecuzione sulla persona del debitore.
La summa divisio di tutte le obbligazioni si articolava in due categorie: civili e pretorie. Le civili erano quelle costituite per legge o secondo il diritto civile. Le pretorie erano quelle introdotte dallo ius praetorium ed erano perciò dette anche honorariae.
Senza elaborare mai una categoria generale, per la nota avversione alle astrazioni, lo ius civile distinse le obbligazioni ex contractu, quasi ex contractu, ex maleficio, quasi ex maleficio.
Vi era poi la categoria residuale delle cosiddette obligationes ex variis causarum figurae, in cui rientrava la negotiorum gestio, la solutio indebiti e il legatum per damnationem. Fu il diritto pretorio che istituì poi le varie azioni a tutela del creditore insoddisfatto.

Elementi del rapporto obbligatorio

Erano elementi dell' obligatio i soggetti, l'oggetto e le varie clausole (condicio, ecc.).
Circa i soggetti, questi di regola erano due, ma non era esclusa la compresenza di più soggetti attivi o passivi, e neanche le obbligazioni con un soggetto indeterminato.
Era ammessa la rappresentanza, per lo più in forma indiretta, e si conoscevano diverse categorie di soggetti che non potevano contrarre (muti, sordi, pazzi, minori, ecc.).
Circa l'oggetto della prestazione, nei tempi arcaici era la persona del debitore; poi si intese nel senso del comportamento che il debitore doveva tenere per soddisfare la pretesa del creditore: poteva essere un facere, un non facere, un dare, un praestare (nel senso di "garantire").
Era ritenuta inutile stipulatio (cioè invalida) quella avente ad oggetto res sacrae o res extra commercium, res illicitae o turpes. E' da notare che se l'oggetto era indeterminabile o indefinito, l'obbligazione era nulla, mentre la semplice difficultas praestationis non facit inutilem stipulationem.
Circa le clausole apponibili, la disciplina era la stessa degli elementi accidentali del negozio, con tutte le conseguenze relative.
Oltre la condicio e il dies, anche i "luoghi" erano soliti essere inseriti nelle obbligazioni, come quando si diceva "prometti di dare in Cartagine": questa stipulazione, sebbene sembri sorgere puramente, tuttavia aveva inserita in sé una circostanza (cd. tempus iniectum) della quale il promittente approfittava per eseguire la prestazione.
Il diritto romano riteneva inutile la prestazione quando questa aveva ad oggetto una res futura, poiché in quel caso non era ancora nella disponibilità del promittente.
Le fonti non lo richiedono esplicitamente, ma sembra che la prestazione dovesse avere necessariamente un determinato requisito: la cosiddetta patrimonialità. Sembra infatti che non esistesse prestazione senza un contenuto patrimoniale.

Fonti delle obbligazioni

Giustiniano operò la summa divisio che identificava le fonti in contratti, quasi contratti, delitti e quasi delitti. Inoltre, egli operò una ulteriore distinzione tra obbligazioni convenzionali (contratte per effetto del consenso dei contraenti), gudiziali (provenienti dalla mera funzione del giudice), pretorie (stabilite dal pretore nell' edictum) e comuni (ad es. le cauzioni).
Tra le obbligazioni da atto lecito, troviamo l'obligatio re (originata dalla datio rei), la obligatio verbis (stipulata mediante domanda e risposta), l' obligatio litterarum (consistente in un documento scritto) e l' obligatio consensu (comprendente la locazione, il mandato, la compravendita e la società).

Le obbligazioni naturali

Il diritto romano classico conobbe varie ipotesi di obbligazioni naturali, tutte connotate dall'assenza del vinculum: di conseguenza, il creditore non aveva alcuna azione verso il debitore, ma gli era consentita la soluti retentio dell'adempimento fatti spontaneamente, e di respingere la condictio indebiti che il debitore poteva intentare per riavere quando aveva dato.
Le fonti affermano: «se è dovuto qualcosa a qualcuno "per natura", costoro non sono da ritenersi creditori (...) e quello che deve "per natura" può essere perseguito solo per coscienza».
In epoca postclassica, la categoria delle obbligazioni naturali si generalizzò fino a comprendere qualsiasi dovere morale o sociale di contenuto patrimoniale ma privo di riconoscimento giuridico: «se la moglie crede di essere obbligata a dare la dote, qualsiasi cosa abbia dato in dote non può richiederla in restituzione».
Altri casi di obbligazioni naturali erano descritti dalle fonti: tutti coloro che contraevano con il filius senza l'intervento del paterfamilias assumevano semplicemente delle obbligazioni naturali, et repeti non poterit. Tuttavia, si ritenne possibile la compensazione di un'obbligazione civile con un'obbligazione naturale (etiam quod natura debetur, venit in compensationem), la costituzione di garanzie reali e personali su un'obbligazione naturale, e la novazione (così, il pupillo che ha contratto senza l'auctoritas del tutore novari potest).