Diritto d'autore, copyright e licenze aperte per la cultura nel web/Tipologie di contenuto/Fotografie: differenze tra le versioni

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== 18. Esiste un livello minimo di creatività richiesto per la loro tutela? ==
== 18. Esiste un livello minimo di creatività richiesto per la loro tutela? ==
A livello europeo, perché sussista un’opera ai sensi della Direttiva 2001/29/CEE occorre che la stessa sia originale e cioè costituisca una creazione intellettuale del suo autore e sia espressione di questa creazione. La Corte di Giustizia ha ribadito che il diritto d’autore può trovare applicazione soltanto con riferimento ad opere originali. L’accento viene posto sulla esigenza di individuare il tocco personale del fotografo nella creazione della fotografia, e prescinde dal merito artistico.
A livello europeo, perché sussista un’opera ai sensi della Direttiva 2001/29/CEE occorre che la stessa sia originale e cioè costituisca una creazione intellettuale del suo autore e sia espressione di questa creazione. La Corte di Giustizia ha ribadito che il diritto d’autore può trovare applicazione soltanto con riferimento a opere originali. L’accento viene posto sulla esigenza di individuare il tocco personale del fotografo nella creazione della fotografia, e prescinde dal merito artistico.


La normativa italiana in materia di diritto d’autore (L. 633/1941) stabilisce che sono protette le opere dell’ingegno di carattere creativo, elemento qualificante dell’opera (art. 1). Non esiste un livello minimo di creatività ma è necessario, al fine di godere della piena tutela, che l’opera sia il risultato di una attività creatrice tale da concretizzarsi nella realizzazione di un’opera fotografica che prima non esisteva. Il fotografo deve aver dato una sua interpretazione. Il carattere della creatività deve essere valutato di volta in volta, l’interprete deve valutare sia la scelta e la preparazione del soggetto fotografato sia l’elemento soggettivo del fotografo che si estrinseca con la sua rappresentazione della realtà.
La normativa italiana in materia di diritto d’autore (L. 633/1941) stabilisce che sono protette le opere dell’ingegno di carattere creativo, elemento qualificante dell’opera (art. 1). Non esiste un livello minimo di creatività ma è necessario, al fine di godere della piena tutela, che l’opera sia il risultato di una attività creatrice tale da concretizzarsi nella realizzazione di un’opera fotografica che prima non esisteva. Il fotografo deve aver dato una sua interpretazione. Il carattere della creatività deve essere valutato di volta in volta, l’interprete deve valutare sia la scelta e la preparazione del soggetto fotografato sia l’elemento soggettivo del fotografo che si estrinseca con la sua rappresentazione della realtà.
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== 27. Le fotografie possono essere considerate anche beni culturali? ==
== 27. Le fotografie possono essere considerate anche beni culturali? ==
Si, per la legge italiana le fotografie che abbiano i requisiti di rarità e pregio possono rientrare nella categoria dei beni culturali, e come tali soggette alle norme del Codice dei beni culturali. Nell’ambito della tutela dei beni culturali possono rientrare sia le opere fotografiche che le semplici fotografie; queste ultime devono costituire rarità o essere una testimonianza storica di pregio. Inoltre, per essere tutelate quali beni culturali devono avere una certa rilevanza di carattere storico, ciò significa che devono essere opere di autori non più viventi o la cui realizzazione risalga ad oltre cinquant’anni. Per le fotografie di realizzazione più recente o di autore ancora vivente, non può essere apposto alcun vincolo di bene culturale. Vi sono categorie speciali di beni culturali:
Si, per la legge italiana le fotografie che abbiano i requisiti di rarità e pregio possono rientrare nella categoria dei beni culturali, e come tali soggette alle norme del Codice dei beni culturali. Nell’ambito della tutela dei beni culturali possono rientrare sia le opere fotografiche che le semplici fotografie; queste ultime devono costituire rarità o essere una testimonianza storica di pregio. Inoltre, per essere tutelate quali beni culturali devono avere una certa rilevanza di carattere storico, ciò significa che devono essere opere di autori non più viventi o la cui realizzazione risalga a oltre cinquant’anni. Per le fotografie di realizzazione più recente o di autore ancora vivente, non può essere apposto alcun vincolo di bene culturale. Vi sono categorie speciali di beni culturali:
* le fotografie con relativi negativi e matrici, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni (art. 11, f);
* le fotografie con relativi negativi e matrici, la cui produzione risalga a oltre venticinque anni (art. 11, f);
* le collezioni di fotografie, se rivestano un eccezionale interesse previa dichiarazione di interesse culturale;
* le collezioni di fotografie, se rivestano un eccezionale interesse previa dichiarazione di interesse culturale;
* gli archivi, ossia le raccolte unitarie organiche, se rivestono interesse storico particolarmente rilevante e previa dichiarazione di interesse culturale.
* gli archivi, ossia le raccolte unitarie organiche, se rivestono interesse storico particolarmente rilevante e previa dichiarazione di interesse culturale.

Versione delle 01:01, 2 apr 2021

Indice del libro

16. Quante tipologie di fotografie esistono?

La materia del diritto della fotografia trova la fonte principale nella Convenzione di Berna del 1886 (e successive modifiche) che fornisce la cd. protezione minimale delle opere letterarie e artistiche, e afferma che devono essere considerate opere artistiche le opere fotografiche e le altre opere assimilabili. La convenzione non distingue tra fotografie che consistono in creazioni intellettuali e le fotografie quali mere rappresentazioni della realtà senza richiedere elementi di originalità e creatività. La scelta di distinguere tra diverse tipologie di immagini è stata quindi lasciata alle norme interne dei singoli paesi membri. La possibilità di prevedere la protezione di altre fotografie – oltre alle opere fotografiche – è stata lasciata agli Stati membri anche dalla Direttiva 2006/116/CE, che ha specificato che godono di tutela le fotografie che sono opere originali, ossia il risultato della creazione intellettuale dell’autore, senza considerare altri criteri oltre alla “originalità”.

La normativa italiana sul diritto d’autore (L. 633/1941) individua tre tipologie di fotografie:

  • le fotografie aventi carattere creativo, le cd. opere fotografiche (art. 2);
  • le cd. semplici fotografie o fotografie non creative, quali le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale ottenute con processo fotografico o con processo analogo (con procedimento analogo, sono per esempio quelle realizzate con modalità elettronica, quali le immagini digitalizzate o acquisite tramite scanner), comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche (art. 87);
  • le cd. fotografie documentali, cioè le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, disegni tecnici, oggetti materiali, e prodotti simili (che sono copie dell’originale, con mera funzione di informare dell’esistenza di un oggetto).

Va evidenziato che le opere fotografiche sono state inserite tra le opere protette come risultato di una attività dell’ingegno solo dal 1979, quando le fotografie sono entrate a far parte della categoria delle opere dell’ingegno.

Riferimenti:

17. Quali fotografie sono protette dal diritto d’autore?

In generale, le opere fotografiche godono della piena tutela come opere d’arte, nel senso che la legge riconosce all’autore sia i diritti morali che di utilizzazione economica. La normativa italiana sul diritto d’autore (L. 633/1941) tutela le fotografie semplici (fotografie senza il cd apporto creativo) per quanto concerne i cosiddetti “diritti relativi” o diritti connessi al diritto d’autore (art. 87); la legge riconosce all’autore alcuni diritti esclusivi di utilizzazione economica, quali il diritto di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, diritti che consentono al fotografo di commercializzare, pubblicare, esporre l’opera in mostre. In tema di riproduzioni, si ricorda che la Direttiva 2019/790/UE (in corso di trasposizione entro il 6 giugno 2021) prevede che gli Stati membri debbano modificare la propria legislazione al fine di chiarire che le riproduzioni fedeli di opere delle arti visive di pubblico dominio non possono essere protette dal diritto d’autore o da diritti connessi, a meno che il materiale derivante da tale atto di riproduzione sia originale, nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell’autore (art. 14).

Riferimenti:

18. Esiste un livello minimo di creatività richiesto per la loro tutela?

A livello europeo, perché sussista un’opera ai sensi della Direttiva 2001/29/CEE occorre che la stessa sia originale e cioè costituisca una creazione intellettuale del suo autore e sia espressione di questa creazione. La Corte di Giustizia ha ribadito che il diritto d’autore può trovare applicazione soltanto con riferimento a opere originali. L’accento viene posto sulla esigenza di individuare il tocco personale del fotografo nella creazione della fotografia, e prescinde dal merito artistico.

La normativa italiana in materia di diritto d’autore (L. 633/1941) stabilisce che sono protette le opere dell’ingegno di carattere creativo, elemento qualificante dell’opera (art. 1). Non esiste un livello minimo di creatività ma è necessario, al fine di godere della piena tutela, che l’opera sia il risultato di una attività creatrice tale da concretizzarsi nella realizzazione di un’opera fotografica che prima non esisteva. Il fotografo deve aver dato una sua interpretazione. Il carattere della creatività deve essere valutato di volta in volta, l’interprete deve valutare sia la scelta e la preparazione del soggetto fotografato sia l’elemento soggettivo del fotografo che si estrinseca con la sua rappresentazione della realtà.

Riferimenti:

19. Quali sono i diritti di utilizzazione riferibili alle opere fotografiche e alle semplici fotografie? Come si trasferiscono?

I diritti di utilizzazione riferibili alle opere fotografiche sono:

  • il diritto di pubblicare l’opera (renderla conosciuta) e di utilizzarla economicamente,
  • il diritto di riproduzione ossia la moltiplicazione in copie;
  • il diritto di comunicazione al pubblico (p.es. pubblicazione di una fotografia sulla stampa);
  • il diritto di distribuzione;
  • il diritto di noleggio (cessione in uso a qualsiasi soggetto) e di prestito (cessione in uso a istituzioni aperte al pubblico).

I diritti di utilizzazione economica possono essere trasferiti dall’autore a terzi, e si trasferiscono inter vivos con un contratto che deve essere scritto ad probationem; in mancanza di atto scritto, non sarà possibile provare il trasferimento dei diritti patrimoniali.

Alle semplici fotografie sono riconosciuti i diritti connessi (cfr. domanda n. 8), ossia il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia. Questi diritti possono essere trasferiti a terzi con contratto scritto o mediante la cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia (per fotografie digitali, ci si riferisce al file). La cessione del negativo fa presumere la cessione dei diritti di utilizzazione economica, a meno che non vi sia un patto in senso contrario.

La cessione del diritti di riproduzione non comporta la cessione del diritto del fotografo di essere riconosciuto autore della fotografia.

Riferimenti: Legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di "Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", artt. 12-19, 88-89, 107, 110

20. Posso fare un collage di immagini?

Un collage comporta l’utilizzazione/elaborazione di opere altrui o parti di esse. Di conseguenza, in un collage, sarà necessario richiedere l’autorizzazione dell’autore (o degli aventi causa) e operare nei limiti dei diritti di utilizzazione acquisiti e nel rispetto dei diritti morali spettanti agli autori delle opere inserite nel collage.

L’autore di un’opera ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni sua forma e modo originale, o derivato, e di conseguenza (i) il collage non deve arrecare pregiudizio ai diritti esistenti sulla sua opera originaria, e (ii) sarà necessario il suo consenso per fare una elaborazione. Il fotografo, titolare del diritto all’integrità dell’opera, potrà opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione e a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione. In altre parole il diritto alla integrità richiede la ripresa fedele dell’opera. L’autore potrà autorizzare la riproduzione di una sua opera, anche parziale, in deroga ai suoi diritti morali.

Riferimenti: Legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di "Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", artt. 4, 12, 20

21. È possibile modificare/integrare una immagine senza il consenso dell’autore?

L’autore della fotografia ha il diritto esclusivo di modificare la propria opera, di elaborarla con un’altra opera, di trasformarla in un’opera diversa. Il consenso dell’autore è necessario qualora un terzo desideri modificarla e/o elaborarla, salvo quei casi nei quali è ammessa la ripresa di un’opera dell’ingegno preesistente, quali la parodia, la satira. Infatti, a livello europeo la Direttiva 2001/29/CE prevede, tra le eccezioni e limitazioni che possono essere adottate dagli Stati membri rispetto all’esclusiva del diritto d’autore, l’utilizzo dell’opera per scopi di caricatura, parodia, pastiche. Per essere qualificata opera parodistica, l’immagine deve evocare un’opera preesistente ma nel contempo essere diversa e costituire una espressione umoristica e scherzosa.

Riferimenti:

22. Essere il detentore/custode di un’opera equivale a essere il titolare dei diritti d’autore sull’opera?

No, il detentore dell’esemplare di un’opera può essere il proprietario e/o custode, a seconda dei casi, del solo bene materiale (il supporto) ma può non essere il titolare dei diritti d’autore e in particolare dei diritti di utilizzazione economica se non vi è stato un accordo in tal senso. Sarà pertanto necessario specificare nel contratto sottoscritto con il titolare dei diritti quali diritti sono trasferiti all’acquirente e/o custode (il solo diritto di custodia, il diritto di custodia e di esposizione, il diritto di riproduzione fotografica, ecc).

Riferimenti: Legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di "Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", art. 109

23. Esistono casi di libere utilizzazioni di fotografie?

È possibile riprodurre un’opera anche senza il consenso dell’autore nei casi in cui un interesse generale superiore, sociale, di cultura e informazione, prevale sul diritto dell’autore dell’opera. Il medesimo principio si applica alle opere fotografiche. Si tratta di ipotesi di diritto di cronaca e di informazione, di utilizzo di opere ai fini di pubblica sicurezza, di riproduzioni per uso personale. Vi sono ipotesi di lecito utilizzo senza il consenso del fotografo anche per le fotografie semplici, per esempio per la riproduzione in antologie a uso scolastico, in opere scientifiche o didattiche, e ipotesi di riproduzione di fotografie su periodici o giornali, relative a persone o fatti di attualità o di pubblico interesse. Il fotografo ha comunque diritto al pagamento di un equo compenso. La pubblicazione di un catalogo non rientra nelle libere utilizzazioni.

Riferimenti:

24. Posso esporre liberamente le fotografie?

A livello europeo, la necessità di poter esporre e promuovere opere, per esempio presenti nelle collezioni museali, è ampiamente riconosciuta tra le eccezioni e limitazioni previste dalle norme del diritto d’autore dei paesi europei, anche a seguito di quanto previsto dalla Direttiva 2001/29/EC, art. 5(3)(j) che permette agli Stati membri di prevedere eccezioni e limitazioni al fine di pubblicizzare una esposizione pubblica o vendita di opere, per promuovere l’evento, esclusa qualsiasi altro utilizzazione commerciale. Il diritto di esposizione – a favore del proprietario/custode del bene - non è disciplinato in maniera armonizzata nei diversi paesi, in quanto trattasi di un diritto diversamente considerato nei diversi ordinamenti giuridico. Si evidenzia che in assenza di norme specifiche sul tema, gli enti culturali hanno preso coscienza della importanza di negoziare la cessione del relativo diritto, laddove possibile, quando acquistano/ricevono un opera.

In Italia è ancora controverso se il diritto all’esposizione in luogo pubblico spetti al proprietario/custode dell’opera o all’autore della stessa. La legge sul diritto d’autore (L. 633/1941) non menziona espressamente il diritto di esposizione. Per alcuni rientra nel diritto di pubblicazione, ossia di utilizzare l’opera economicamente, e spetta all’autore (art. 12), indipendentemente dal fatto che la esposizione/mostra sia gratuita. Per altri il diritto di esposizione riconosciuto all’autore viene meno con la vendita dell’opera e si trasferisce al proprietario, salvo diverso accordo tra le parti. Sotto altro profilo si osserva che la esposizione di immagini con soggetti raffigurati richiede il consenso del soggetto ritratto, salvo che non ricorra una delle eccezioni previste (art. 97) quali la notorietà della persona, l’ufficio pubblico coperto, scopi scientifici o didattici o culturali, se collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. È comunque vietata la esposizioni di ritratti nel caso in cui l’esposizione rechi pregiudizio all’onore o anche al decoro della persona ritratta.

Riferimenti:

25. Chi è il titolare dei diritti per le fotografie commissionate e per quelle fatte da un dipendente del museo?

Secondo la normativa italiana sul diritto d’autore (L. 633/1941) nel caso di semplice fotografia (cfr. domanda n. 16) ottenuta nel corso e nell’adempimento di un contratto di lavoro o di impiego, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo spetta al datore di lavoro (art. 88, IIc). Il medesimo principio si applica qualora, nel caso di committenza (e quindi ipotizziamo da scatti fatti da un fotografo freelance), e salvo patto contrario, si tratti di cose in possesso del committente medesimo, e fatto salvo il pagamento di un equo corrispettivo a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione (art. 88, IIIc).

Riferimenti: Legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di "Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", art. 88

26. Quali misure tecnologiche posso adottare per proteggere le fotografie digitali?

Le immagini digitali viaggiano, sono condivise a gran velocità; spesso sono copiate, scaricate, modificate, anche senza il consenso del titolare dei diritti. Per ovviare a tali rischi, si possono adottare tecniche di protezione sia per identificare il titolare dei diritti connessi alla immagine che per impedirne l’accesso. Il sistema standard è la crittografia che rende indecifrabile un testo salvo che si conosca il codice cifrato segreto per svelare il contenuto dell’opera protetta. Il più conosciuto è il watermarking, il cd. marchio digitale, che consiste nell’inserimento all’interno della opera di un insieme di bit che modificano la filigrana digitale dell’opera. Il marchio digitale può essere visibile o non visibile all’occhio umano o non apparire se non tramite una lettura del codice digitale dell’immagine. Esistono inoltre sistemi software che fornendo un servizio di registrazione dei dati del titolare dei diritti relativi alla immagine, svolgono un servizio di controllo online tramite programmi specifici mirati a trovare le immagini usate senza consenso del titolare dei diritti.

In base alla recente Direttiva 2019/790/UE gli Stati membri devono garantire che gli utenti possano accedere e utilizzare contenuti protetti da misure tecnologiche di protezione (TPM) in virtù di alcune delle nuove eccezioni obbligatorie (art. 7.2). Il principio si applica anche ai contenuti acquistati sulla base di un contratto e messi a disposizione su internet. Secondo tale articolo gli utenti hanno la facoltà di richiedere al titolare del diritto di fornire i mezzi tecnologici necessari per beneficiare delle eccezioni ma non di rimuovere le TPM stesse. Le eccezioni considerate sono quella per l’estrazione di testo e dati a fini di ricerca (art. 3), la più ampia eccezione per estrazione di testo e dati (art. 4), quella in materia didattica (art. 5), e quella per fini di conservazione (art. 6).

Riferimenti: Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, su eur-lex.europa.eu, EUR-Lex. URL consultato il 22 febbraio 2021.

27. Le fotografie possono essere considerate anche beni culturali?

Si, per la legge italiana le fotografie che abbiano i requisiti di rarità e pregio possono rientrare nella categoria dei beni culturali, e come tali soggette alle norme del Codice dei beni culturali. Nell’ambito della tutela dei beni culturali possono rientrare sia le opere fotografiche che le semplici fotografie; queste ultime devono costituire rarità o essere una testimonianza storica di pregio. Inoltre, per essere tutelate quali beni culturali devono avere una certa rilevanza di carattere storico, ciò significa che devono essere opere di autori non più viventi o la cui realizzazione risalga a oltre cinquant’anni. Per le fotografie di realizzazione più recente o di autore ancora vivente, non può essere apposto alcun vincolo di bene culturale. Vi sono categorie speciali di beni culturali:

  • le fotografie con relativi negativi e matrici, la cui produzione risalga a oltre venticinque anni (art. 11, f);
  • le collezioni di fotografie, se rivestano un eccezionale interesse previa dichiarazione di interesse culturale;
  • gli archivi, ossia le raccolte unitarie organiche, se rivestono interesse storico particolarmente rilevante e previa dichiarazione di interesse culturale.
Riferimenti: Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di "Codice dei beni culturali e del paesaggio", artt. 4, 10-11

28. Le fotografie “beni culturali” sono soggette a particolari controlli e tutele?

Le fotografie beni culturali sono soggette all’obbligo di conservazione che deve essere svolto mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. La prevenzione comprende tutte quelle attività idonee a limitare i rischi della conservazione, la manutenzione comprende le attività che controllano e mantengono l’integrità delle fotografie, e il restauro comporta invece un intervento necessario per mantenere l’integrità materiale delle fotografie. Il restauro dovrebbe rispettare il diritto morale dell’autore. Le fotografie non possono essere spostate dal luogo di conservazione senza l’autorizzazione del ministero, non possono essere utilizzate in contrasto con il loro carattere storico o artistico o in maniera tale che si possa arrecare pregiudizio alla loro conservazione o integrità. Possono essere oggetto di custodia coattiva al fine di garantirne la sicurezza e impedirne il deterioramento. È previsto un potere di ispezione per verificarne lo stato di conservazione e la custodia.

Riferimenti: Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di "Codice dei beni culturali e del paesaggio", artt. 12, 21, 29

29. Possono essere cedute e circolare liberamente?

No, in quanto beni che rientrano nel demanio culturale, e quindi solo nei limiti e con le modalità previste dal Codice. Laddove si tratti di fotografie facenti parti di raccolte museali, di pinacoteche, gallerie e biblioteche o archivi, sono inalienabili. Il medesimo principio si applica anche a immagini di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a oltre cinquant’anni se si tratta di opere facenti parti di collezioni dello Stato. Le fotografie “beni culturali” che non appartengono allo stato o enti indicati dal codice possono essere trasferite e gli atti di trasferimento devono essere oggetti di denuncia al ministero. Il ministero può esercitare la prelazione di acquisto. Eventuali prestiti per mostre ed esposizioni devono essere autorizzati dal ministero, anche qualora si tratti di circolazione in ambito internazionale, per la quale dovrà essere richiesto l’attestato di circolazione temporanea. In ogni caso devono essere garantite l’integrità e la sicurezza e vi sono limiti alla tipologia di immagini autorizzate a uscire dal territorio (p.es. immagini che costituiscono il fondo principale di un museo).

Riferimenti: