Diritto del commercio internazionale/Norme uniformi relative agli incassi: differenze tra le versioni

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Le '''Norme uniformi relative agli incassi''' ('''Uniform Rules for Collection'''), dette anche '''URC 522''' oppure '''NUI''', sono un insieme di norme (ma non leggi) promulgate dalla Camera di commercio internazionale (ICC) per standardizzare la prassi dell'incasso documentario a livello mondiale.
Le '''Norme uniformi relative agli incassi''' ('''Uniform Rules for Collection'''), dette anche '''URC 522''' oppure '''NUI''', sono un insieme di norme (ma non leggi) promulgate dalla Camera di commercio internazionale (ICC) per standardizzare la prassi dell'incasso documentario a livello mondiale.


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Indice del libro

Le Norme uniformi relative agli incassi (Uniform Rules for Collection), dette anche URC 522 oppure NUI, sono un insieme di norme (ma non leggi) promulgate dalla Camera di commercio internazionale (ICC) per standardizzare la prassi dell'incasso documentario a livello mondiale.

L'incasso documentario e introduzione alle URC 522[modifica]

L'incasso documentario è un metodo di pagamento che consiste nell'invio da parte del venditore/esportatore di alcuni documenti richiesti dal compratore/importatore e già pattuiti. Dietro la consegna e ricezione di questi documenti ("incasso documentario"), il compratore autorizza/sblocca il pagamento al beneficiario, ovvero il venditore. Di base, il compratore può chiedere qualunque tipo di documento: un documento di trasporto che attesta l'avvenuto caricamento su mezzo e spedizione (anche multimodale, cioè che avviene tramite due o più tipologie di mezzi), un documento o certificato assicurativo, un certificato sanitario o fitosanitario, la packing list (lista degli imballaggi/distinta colli) o la weight list (distinta dei pesi) ecc.

Non solo il venditore deve produrre e consegnare al compratore i documenti pattuiti entro i tempi pattuiti (i costi di produzione si possono scaricare sul valore finale della merce), ma questi documenti devono contenere le informazioni richieste e non avere dati che, da un documento all'altro, si contraddicono. In sintesi, i documenti devono essere conformi/complying ai termini pattuiti, altrimenti il pagamento non avviene per motivi di mancata conformità (non-compliance).

Le banche, in questa trafila, agiscono da intermediarie siccome sono loro a ricevere i documenti dal venditore e a rigirarli/presentarli al compratore.

Il metodo di pagamento, anche se non è il meno rischioso in assoluto per entrambe le parti coinvolte nella compravendita, mitiga i rischi per entrambi proprio grazie alla presenza di un incasso documentario.

L'incasso documentario ("documentary collection"), a livello di come pagare dopo l'incasso, si suddivide in due sottotipi a libera scelta in fase di negoziazione tra le parti: documents against payment D/P e documents against acceptance D/A. Nella prima formula, dopo la consegna di tutti i documenti conformi, il compratore tramite la banca di fiducia (ma che deve essere la stessa che gestisce la trafila) sblocca il pagamento immediato/a vista/at sight; nella seconda formula, il compratore accetta di pagare sottoscrivendo una o più cambiali (cambiale tratta/bill of exchange o la più rischiosa cambiale pagherò/promissory note, a cui però si può aggiungere l'avallo bancario/endorsement by a bank). Le banche, in qualità di facilitatori/assistenti e agenti, hanno il solo obbligo di gestire la trafila in base alle istruzioni date ma non si occupano dell’autenticazione della veridicità dei documenti o delle informazioni che contengono.

In contesto di intermediazione bancaria e di commercio internazionale, è sorta la necessità di avere uno standard unico per normare la prassi. Le norme in questione, che comunque non sono leggi, sono le Norme uniformi relative agli incassi <documentari> (Uniform Rules for Collection) di ICC. Esse si seguono se le parti si accordano esplicitamente e lo scrivono nel contratto di compravendita scegliendo come metodo di pagamento internazionale (e anche nazionale) il "pagamento contro incasso documentario" (payment against documentary collection), pattuendo i documenti e facendo riferimento esplicito alle URC 522.

Storicamente, le URC sono state pubblicate per la prima volta nel 1956, per poi essere revisionate nel 1967 e 1978 (URC 322, in vigore dal gennaio 1979). La quarta versione tuttora in vigore è la URC 522 ("522" deriva dal numero della pubblicazione ICC): la revisione da parte della ICC Banking Commission è iniziata nel marzo 1993, è stata adottata nel giugno 1995 ed è entrata in vigore dal 1º gennaio 1996. Le norme sono disponibili in più lingue.

Presentazione delle URC 522[modifica]

Le URC 522 sono un breve testo composto da 26 articoli suddivisi in articoletti indicati con lettere minuscole e numeri. Si dà qui una sintesi di tutti i punti focali. Salvo diversa indicazione, i punti sono direttamente presi dal testo principale, cioè le URC 522[1].

Già nell'articolo 1 si indica che le URC 522 si seguono se nel testo dell'incasso documentario, la "collection instruction", si nominano esplicitamente. Per indicare in modo inequivocabile l'ultima versione in vigore, si aggiunge il numeretto "522". Una volta citate, le URC 522 diventano vincolanti per tutte le parti salvo diverso accordo indicato esplicitamente.

L'incasso documentario o "cash against document A/D" è una prassi e metodo di pagamento internazionale che si apre nel momento in cui una delle due parti si reca in una banca di fiducia, la "collecting bank" e "remitting bank" (o, se separate, la remitting bank), e fa richiesta di aprire la pratica in questione. Il documento da spedire in banca (anche in formato digitale) viene detto "istruzioni per l'incasso documentario" e indica i dati necessari (vedi avanti). Esso deve indicare che si segue la URC 522: le banche agiranno in base a quanto scritto e in base alle URC 522 e non agiranno prima della consegna delle istruzioni. Se la banca non può prendere in carico la pratica, deve tempestivamente avvisare l'emittente delle istruzioni. Se accetta, la collecting e remitting bank (o, se separate, la remitting bank) è pronta a ricevere i documenti dal venditore e seguire le istruzioni; i documenti possono essere di vari tipi ma si possono raggruppare in due tipi: documenti commerciali (commercial documents) ovvero le fatture commerciali, documenti di trasporto, documenti di possesso e, in generale, ogni documento non finanziario, e i documenti finanziari (financial documents), che per esclusione sono per esempio gli assegni, cambiali tratte e pagherò ecc. La fattura commerciale non è un documento finanziario perché non serve a ottenere direttamente e esplicitamente un pagamento ma, di base, ricapitola la merce venduta e il suo prezzo. Se i documenti richiesti sono solo finanziari e non commerciali, si dice "clean collection"; "documentary collection" è invece un'etichetta che racchiude entrambi o solo commerciali.

Chi consegna i documenti alla banca e gli affida la loro gestione e maneggiamento in cambio di un'eventuale commissione/fee abbastanza economica si dice "principal", la banca in questione è la "remitting bank" e può essere affiancata da una "collecting bank" (ma le due possono coincidere, tale per cui si parla solo di remitting bank) e "presenting bank" se lo desidera il principal (ma viene nominata dalla remitting bank) e il "drawee", ovvero il compratore, cioè colui per cui si effettua la presentazione dei documenti pattuiti in banca.

Il principal, nelle istruzioni di incasso documentario, deve indicare il fatto di seguire le URC 522, i dati della banca che riceve i documenti (nome completo, indirizzo postale, indirizzo SWIFT, telex, numero di telefono e "facsimile numbers"), i dati del principal stesso (nome completo, indirizzo postale e eventualmente il numero di telefono, telex e facsimile numbers), i dettagli del compratore/drawee, i dettagli dell'evenutale presenting bank, l'ammontare da pagare affiancato dalla valuta, tutti i documenti in ordine (di un documento, si possono richiedere anche più copie), i termini e condizioni per ottenere il pagamento, la scelta tra delivery of documents against payment oppure against acceptance e gli eventuali interessi richiesti (tasso di interesse e periodo), le eventuali commissioni ("charges") e le istruzioni in caso di mancato pagamento o mancata accettazione di documenti o mancato adempimento (non-compliance) alle istruzioni da parte del compratore drawee (e.g. notificazione di un protesto/"protest" o azioni legali o una alternative dispute resolution). Tra i dati, devono essere presenti le date entro le quali si devono presentare i documenti; parole ambigue e generiche come "immediatamente" vanno evitate siccome le date come termine limite sono precise. Se usate, la banca non le terrà in considerazione. Il principal è responsabili di errori, lacune e ambiguità nelle istruzioni; in generale, le banche non sono ritenute responsabili siccome seguono le istruzioni (ma hanno responsabilità se non seguono le istruzioni o non avvisano il principal di non potere aprire la pratica) e non sono responsabili del mancato ricevimento delle istruzioni e del mancato invio di documenti o invio in ritardo. Se l'indirizzo del compratore/drawee è errato, la banca può tentare di recuperarlo ma non si accolla nessuna responsabilità.

Se si ricorre a una presenting bank, essa presenta i documenti incassati al compratore/drawee, altrimenti se ne occupa la remitting e collecting bank (se coincidono). Se non coincidono, i documenti si presentano alla remitting bank che li rigira alla collecting bank nominata nelle istruzioni, che si possono considerare il "testo" dell'incasso documentario.

Le banche non possono apportare modifiche ai documenti eccetto per timbri e bolli necessari ("necessary stamps", "place any rubber stamps") a eventuali spese del principal salvo diverso accordo menzionato esplicitamente.

Il pagamento, se non avviene against acceptance di cambiale, avviene immediatamente/a vista oppure entro una finestrella di tempo. Nel caso del pagamento against acceptance, la cambiale non deve contenere istruzioni al posto delle istruzioni di incasso documentario (collection instruction).

Le banche agiscono non solo in base alle istruzioni e alla prassi URC 522, ma anche in base al principio di buona fede (act in good faith) e esercitano una ragionevole cura/attenzione (reasonable care).

Le banche gestiscono la trafila dell'incasso documentario ma non interagiscono a priori con i beni e servizi nel contratto di compravendita e con eventuali assicurazioni che li coprono; l'interazione non avviene nemmeno se lo richiede il principal e, nei casi rari in cui avviene, il via libera totale o parziale è dato solo dalla banca. Ma la banca non ha responsabilità sulle condizioni dei beni, sul suo destino e sulle inadempienze e omissioni di terze parti. Le spese relative al maneggiamento o immagazzinamento merce sono a carico del principal.

Se la banca fa uso di altre banche per offrire un servizio (e.g. il fatto stesso di ricorrere alla collecting bank e presenting bank eventuali), lo fa a rischio del principal. Se la banca trasmette istruzioni ad altre banche e/o altre parti (another party) e esse non sono eseguite, la banca stessa non è responsabile.

Quando la remitting bank riceve i documenti e/o se nota dei documenti mancanti o extra, deve avvisare tempestivamente il principal. All'articolo 13, le URC 522 ribadiscono come le banche non controllino la veridicità dei documenti o delle informazioni in essi contenute, dei nomi delle aziende e delle firme o gli effetti legali dei documenti ("form, sufficiency, accuracy, genuineness, falsification or legal effect of any document(s)") o addirittura dell'esistenza stessa della merce o servizi in oggetto. Le banche, siccome gestiscono solo una trafila e dei documenti, non sono responsabili del mancato arrivo dei beni, della spedizione in ritardo, di danni, di mancata stipulazione di assicurazione da parte del venditore ecc. Le banche non sono responsabili di documenti persi durante il transito o di ritardi nella spedizione di documenti e chiarimenti, errori di traduzione e parti mutilate, sia in contesto cartaceo che digitale/paperless.

La banca non è responsabile di mancato adempimento in caso di forza maggiore (force majeure) o di disastri naturali (Acts of God). Il primo caso riguarda le sollevazioni civili, scioperi, rivoluzioni, guerre, blackout, hackeraggi di massa, atti di terrorismo mentre i secondi includono terremoti, maremoti, uragani e simili.

Se la remitting bank e la collecting bank sono separate, chi effettua il pagamento è la collecting bank. Il pagamento, in base a quanto pattuito, può anche avvenire in una valuta straniera. Il pagamento, in contesto di una clean collection (cioè composta da documenti sono finanziari), se prepattuito ed è possibile si può effettuare anche parzialmente.

Se il principal richiede anche il pagamento di interessi (i particolari sono scritti nelle istruzioni di incasso), essi vanno pagati a meno che sono rinuciabili (waivable) a certe condizioni, ma anche questo dettaglio va scritto nelle istruzioni. Lo stesso avviene per le spese, tasse e commissioni (charges) in capo al compratore/drawee a meno che si specifica che sono rinunciabili.

Se l'incasso documentario è against acceptance e viene presentata una cambiale tratta (bill of exchange) o una cambiale pagherò (promissory note, con eventuale avallo bancario) alla presenting bank (se selezionata), essa deve limitarsi a controllare che sia completa e scritta a regola d'arte ma non è responsabile dell'autenticazione della firma. Se il principal non scrive nulla su come agire in caso di mancato pagamento o accettazione di cambiale del compratore/drawee, la banca non ha obblighi ad agire siccome mancano le istruzioni. Il principal, in caso (case-of-need) di mancato adempimento, può agire personalmente o tramite un rappresentante (representative) a cui vengono ceduti dei poteri (tutto ciò va spiegato nel dettaglio nelle istruzioni, altrimenti la banca non accetterà rappresentanti).

Note[modifica]

  1. Camera di commercio internazionale. Uniform Rules for Collection. ICC Publishing, Parigi e New York: 1995 (pubblicazione n. 522). ISBN 92-842-1184.0.

Bibliografia[modifica]

  • Camera di commercio internazionale. Uniform Rules for Collection. ICC Publishing, Parigi e New York: 1995 (pubblicazione n. 522). ISBN 92-842-1184.0