Utente:Mac9/Sandbox/Costituzione della Repubblica italiana: differenze tra le versioni

Wikibooks, manuali e libri di testo liberi.
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m Perché? A parte un errore ortografico, la mia modifica inseriva disposizioni della riforma.
Gac (discussione | contributi)
m sostanza uguale, ma più scorrevole
Riga 100: Riga 100:
{{Vedi anche|Devoluzione}}
{{Vedi anche|Devoluzione}}
Il Parlamento italiano ha approvato una rilevante modifica delle disposizioni dell'attuale Costituzione (una cinquantina di articoli sono modificati da tale legge). Qualora tale riforma entrasse in vigore, si prospetterebbe la nascita di una [[Repubblica federale]] con un esecutivo nettamente più forte. Tra le principali disposizioni di tale riforma costituzionale si possono citare in modo non esaustivo le seguenti:
Il Parlamento italiano ha approvato una rilevante modifica delle disposizioni dell'attuale Costituzione (una cinquantina di articoli sono modificati da tale legge). Qualora tale riforma entrasse in vigore, si prospetterebbe la nascita di una [[Repubblica federale]] con un esecutivo nettamente più forte. Tra le principali disposizioni di tale riforma costituzionale si possono citare in modo non esaustivo le seguenti:
* Sostituzione del Presidente del Consiglio dei ministri con un [[Primo ministro]] che verrebbe designato direttamente dagli elettori. I poteri del primo ministro vengono rafforzati, in quanto su sua richesta il Presidente della repubblica deve sciogliere la Camera dei Deputati, a meno che la maggioranza espressa dalle elezioni non indichi un sostituto.
* Sostituzione del Presidente del Consiglio dei ministri con un [[Primo ministro]] che verrebbe designato direttamente dagli elettori. I poteri del primo ministro vengono rafforzati, in quanto su sua richesta il Presidente della repubblica deve sciogliere la Camera dei Deputati.
* Voto di fiducia e sfiducia al Governo espresso dalla sola Camera dei Deputati.
* Voto di fiducia e sfiducia al Governo espresso dalla sola Camera dei Deputati. Si può sfiduciare il primo ministro in carica solo se si individua all'interno della maggioranza parlamentare che lo sostiene un sostituto.
* Riduzione delle funzioni del Presidente della Repubblica: deve nominare Primo Ministro chi risulti candidato a tale carica dalla maggioranza uscita dalle elezioni, senza più la (peraltro formale) libertà di scelta attualmente contemplata dall'art. 92 cost.; può sciogliere la Camera dei deputati solo su richiesta del Primo Ministro, in caso di morte, impedimento permanente o dimissioni dello stesso, se la Camera dei deputati ha approvato una mozione di sfiducia al Primo Ministro senza che la maggioranza risultante dalle elezioni ne abbia espresso uno nuovo, oppure se il voto di sfiducia sia stato respinto col voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. L'età minima per essere eletto alla carica di Presidente scende da 50 a 40 anni.
* Riduzione delle funzioni del Presidente della Repubblica: deve nominare Primo Ministro chi risulti candidato a tale carica dalla maggioranza uscita dalle elezioni, senza più la (peraltro formale) libertà di scelta attualmente contemplata dall'art. 92 cost.; può sciogliere la Camera dei deputati solo su richiesta del Primo Ministro, in caso di morte, impedimento permanente o dimissioni dello stesso, oppure se la Camera dei deputati ha approvato una mozione di sfiducia al Primo Ministro senza che la maggioranza risultante dalle elezioni ne abbia espresso uno nuovo. L'età minima per essere eletto alla carica di Presidente scende da 50 a 40 anni.
* Trasformazione del Senato in ''Senato federale della Repubblica'' teso a rappresentare gli interessi del territorio e delle comunità locali. I senatori saranno eletti fra i residenti sul territorio regionale e già rappresentanti del popolo in enti territoriali.
* Trasformazione del Senato in ''Senato federale della Repubblica'' teso a rappresentare gli interessi del territorio e delle comunità locali. I senatori saranno eletti fra i residenti sul territorio regionale e già rappresentanti del popolo in enti territoriali.
* Istituzione di un sistema [[monocamerale]] per il voto delle leggi: in funzione delle materie, sia il Senato federale, sia la Camera, possono approvare una legge, senza che sia necessario (salvo eccezioni) un completo iter tra le due camere.
* Istituzione di un sistema [[monocamerale]] per il voto delle leggi: in funzione delle materie, sia il Senato federale, sia la Camera, possono approvare una legge, senza che sia necessario (salvo eccezioni) un completo iter tra le due camere.
Riga 128: Riga 128:


Tale riforma, realizzata dalla [[Casa delle Libertà]] (in cui il progetto di legge è sostenuto soprattutto da [[Forza Italia]] e dalla [[Lega Nord]], favorevole a una ''[[devoluzione| devolution]]'', termine anglosassone utilizzato dagli uomini politici italiani per indicare il federalismo) ha suscitato vivaci discussioni. La legge è stata approvata a maggioranza assoluta, ed è stato richiesto il referendum da tutte e tre le possibili parti (Parlamento, Consigli regionali, iniziativa popolare). Il referendum si svolgerà il [[25 giugno|25]]-[[26 giugno]] [[2006]] e sarà senza quorum.
Tale riforma, realizzata dalla [[Casa delle Libertà]] (in cui il progetto di legge è sostenuto soprattutto da [[Forza Italia]] e dalla [[Lega Nord]], favorevole a una ''[[devoluzione| devolution]]'', termine anglosassone utilizzato dagli uomini politici italiani per indicare il federalismo) ha suscitato vivaci discussioni. La legge è stata approvata a maggioranza assoluta, ed è stato richiesto il referendum da tutte e tre le possibili parti (Parlamento, Consigli regionali, iniziativa popolare). Il referendum si svolgerà il [[25 giugno|25]]-[[26 giugno]] [[2006]] e sarà senza quorum.

=== Valutazioni ===
Le valutazioni sono state spostate nella [[Discussione:Costituzione_della_Repubblica_italiana#Valutazioni|pagina di discussione]].


== Note ==
== Note ==

Versione delle 17:02, 18 giu 2006

Template:Politica Italia La Costituzione della Repubblica italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano, approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947. È entrata in vigore il primo gennaio 1948.

Origini e nascita

Lo Stato italiano appare, da un punto di vista istituzionale, con la legge del 17 marzo 1861 che attribuisce a Vittorio Emanuele II, «Re di Sardegna», e ai suoi successori, il titolo di «Re d'Italia». È la nascita giuridica di uno Stato italiano (anche se altri Stati hanno già portato tale nome nel passato, dai Goti ai Longobardi per finire al periodo napoleonico). La continuità tra il Regno di Sardegna e quello d'Italia è affermata dall'estensione della sua legge fondamentale, lo Statuto albertino concesso da Carlo Alberto di Savoia nel 1848, a tutti i territori del regno d'Italia.

Tale statuto è simile alle altre costituzioni rivoluzionarie vigenti nel 1848 e rese l'Italia una monarchia costituzionale, con concessioni al popolo di poteri su base rappresentative. Poco tempo dopo la sua applicazione, data la sua flessibilità, non essendo stati previsti elementi che potessero tutelarne lo spirito originario, fu possibile portare l'Italia da una forma di monarchia costituzionale pura a quella di monarchia parlamentare, sul modo di operare tradizionale delle istituzioni inglesi (benché il potere esecutivo fosse detenuto completamente dal re, sempre più spesso il Consiglio dei ministri rifiutò di restare in carica quando non gradito alla camera elettiva).

Il primo Parlamento dello Stato unitario, in principio del 1861, si compose con un suffragio elettorale ristretto al 2% della popolazione; nel 1882 il diritto di voto fu portato al 7% della popolazione, con riforme nel 1912 e 1918 il diritto fu esteso fino a una forma di suffragio universale maschile.[1]


Malgrado l'articolo 1° proclamasse il cattolicesimo religione di stato le relazioni fra la Santa Sede e lo Stato furono praticamente interrotte tra il 1870 il 1929, per via della Questione romana.

A causa della mancanza di rigidità dello Statuto, col giungere del fascismo lo Stato fu deviato verso un regime autoritario dove le forme di libertà pubblica fin qui garantite vennero stravolte: le opposizioni vennero bloccate o eliminate, la Camera dei Deputati fu abolita e sostituita dalla «Camera dei fasci e delle corporazioni», il diritto di voto fu cancellato; piegati in garanzia dello stato fascista furono diritti come quello di riunione e di libertà di stampa, il partito unico fascista non funzionò come strumento di partecipazione, ma di mobilitazione dall'alto. Tuttavia lo Statuto albertino, nonostante le modifiche, non fu considerato abolito.

I rapporti con la Chiesa cattolica vennero invece sanati tramite i Patti lateranensi, che ristabilivano le relazioni tra Santa Sede e Stato italiano.

Nel 1943, verso la fine della Seconda Guerra Mondiale, Benito Mussolini perse il potere, il re Vittorio Emanuele III nominò il maresciallo Pietro Badoglio per presiedere un governo che ripristinò in parte le libertà dello statuto ; iniziò così il cosiddetto «regime transitorio», di cinque anni, che terminò con l'entrata della nuova Costituzione. Ricomparvero quindi i partiti antifascisti costretti alla clandestinità, riuniti nel Comitato di liberazione nazionale , decisi a modificare radicalmente le istituzioni per fondare uno Stato democratico.

Con il progredire e il delinearsi della situazione, con i partiti antifascisti che iniziavano ad entrare nel governo, non fu possibile al re di riproporre uno Statuto albertino eventualmente modificato e la stessa monarchia, giudicata compromessa con il precedente regime, era messa in discussione. La divergenza, in clima ancora bellico, trovò una soluzione temporanea, una «tregua istituzionale», in cui si stabiliva: la necessità di trasferire i poteri del re al figlio (ci fu un proclama del re il 12 aprile 1944), il quale doveva assumere la carica provvisoria di luogotenente del regno, mettendo da parte temporaneamente la questione istituzionale; quindi la convocazione di una Assemblea Costituente incaricata di scrivere una nuova carta costituzionale, eletta a suffragio universale (giugno 1944)[2] . Fu poi esteso il diritto di voto alle donne (febbraio 1945)[3]

e, ormai raggiunto il silenzio delle armi, fu indetto il referendum per la scelta fra repubblica e monarchia (marzo 1946).[4]

Formazione dell'Assemblea Costituente

Dopo i sei anni della Seconda Guerra Mondiale e i venti anni della dittatura, il 2 giugno 1946 si svolsero contemporaneamente il referendum istituzionale e l'elezione dell'Assemblea Costituente, con la partecipazione dell'89% degli aventi diritto[5] . Il 54% dei voti (più di 12 milioni) fu per lo stato repubblicano, superando di 2 milioni i voti a favore dei monarchici (che contestarono l'esito).

La distribuzione dei seggi

L'Assemblea fu eletta con un sistema proporzionale e furono assegnati 556 seggi, distribuiti in 32 collegi elettorali.

Ora i partiti del Comitato di liberazione nazionale cessarono di considerarsi uguali, si poté constatare il loro grado d'influenza. Dominarono le elezioni tre grandi formazioni: la Democrazia Cristiana, che ottenne il 35,2% dei voti e 207 seggi; il Partito socialista, 20,7% dei voti e 115 seggi; il Partito comunista, 18,9% e 104 seggi. La tradizione liberale (riunita nella coalizione Unione Democratica Nazionale), protagonista della politica italiana nel periodo precedente la dittatura fascista, ottenne 41 deputati, con quindi il 6,8% dei consensi; il Partito repubblicano, anch'esso d'ispirazione liberale ma con un approccio differente nei temi sociali, 23 seggi, pari al 4,4%. Mentre il Partito d'Azione, nonostante un ruolo di primo piano nella Resistenza, ebbe solo l'1,5% corrispondente a 7 seggi. Fuori dal coro, in opposizione alla politica del CLN, raccogliente voti dei fautori rimasti del precedente regime, c'è la formazione dell'Uomo qualunque, che prese il 5,3%, con 30 seggi assegnati.

L'intesa costituzionale

L'intesa che permise la realizzazione della costituzione è stata più volte definita «compromesso costituzionale», consistente in una commistione di concezioni politiche diverse, risultato di reciproche rinunce e successi. Le forze in seno all'assemblea, infatti, tendenzialmente, non avendo sicure idee sul possibile prosieguo della vita politica italiana, piuttosto che tentare di ostacolare le altre parti politiche, spinsero per l'approvazione di norme che rispecchiassero i rispettivi principi base.

I lavori dovevano terminare il 24 febbraio 1947 ma la Costituente non verrà sciolta che il 31 dicembre 1947, dopo aver adottato la Costituzione il 22 dicembre con 453 voti contro 62. La Costituzione entra in vigore il primo gennaio 1948.

Caratteristiche

La costituzione è composta di 139 articoli, divisi in quattro sezioni: - principi fondamentali (art. 1-12); - parte prima, diritti e doveri dei cittadini (art. 13-54); - parte seconda, concernente l'ordinamento della Repubblica (art 55-139); - 18 disposizioni transitorie e finali, riguardanti situazioni relative al trapasso dal vecchio al nuovo regime e destinate a non ripresentarsi.

Direttrici fondamentali

Nelle linee guida della Carta è ben visibile questa tendenza all'intesa e al compromesso dialettico tra gli autori. La Costituzione mette l'accento sui diritti economici e sociali e sulla loro garanzia effettiva. Si ispira anche ad una concezione antiautoritaria dello Stato con una chiara diffidenza verso un potere esecutivo forte e una fiducia nel funzionamento del sistema parlamentare. Non mancano importanti riconoscimenti alle libertà individuali e sociali, rafforzate da una tendenza solidaristica di base. Fu possibile, anche, grazie alla moderazione dei marxisti, ratificare gli accordi lateranensi e permettere di accordare una autonomia regionale tanto più marcata quanto più le minoranze erano radicate (nelle isole e nelle regioni con forti minoranze linguistiche).

Caratteristiche tecniche

La Costituzione italiana è una costituzione scritta, rigida e lunga.

  • Anzitutto, la normazione è contenuta in un testo legislativo scritto. La scelta è comune all'esperienza di civil law, mentre invece, ad esempio, la Gran Bretagna, non ha una costituzione scritta.
  • Inoltre, si dice che la Costituzione italiana è rigida. Con ciò si indica che da un lato è necessario un procedimento parlamentare aggravato per la riforma dei suoi contenuti (non bastando la normale maggioranza), e dall'altro che le disposizioni aventi forza di legge in contrasto con la Costituzione vengono rimosse con un procedimento innanzi alla Corte Costituzionale.
  • Infine, la Costituzione è lunga, ossia contiene disposizioni in molti settori del vivere civile, non limitandosi a indicare le norme sulle fonti del diritto. In ogni caso, da questo punto di vista, è da dire che il disposto costituzionale presenta per larga parte carattere programmatico, venendo così in rilevanza solo in sede di indirizzo per il legislatore o in sede di giudizio di legittimità degli atti aventi forza di legge. Il processo di consolidamento dei principi indicati dalla Costituzione, attraverso la loro concretizzazione nella legge ordinaria, è detto attuazione della Costituzione. Tale processo non è da considerarsi ancora concluso. Il legislatore costituzionale, inoltre, ha ritenuto di ritornare nella storia repubblicana su alcune materie, per integrarle e ampliarle, adottando provvedimenti di legge costituzionale (integrazioni alla costituzione, approvate con lo stesso procedimento della revisione costituzionale, poiché del resto, non costituiscono che modificazioni implicite). Per questi due tipi di interventi, l'attuazione e l'integrazione delle norme costituzionali, si ricorda ad esempio che la Corte costituzionale non venne attivata che nel 1955 (le elezioni dei giudici tramite una legge non avvenne che nel 1953), che il consiglio superiore della magistratura venne attivato nel 1958 e che le regioni ordinarie vennero istituite nel 1970 (sebbene quattro regioni speciali vennero istituite nel 1948 e il Friuli-Venezia Giulia nel 1963); il referendum abrogativo, infine, venne istituito con una legge del 15 maggio 1970. Tale progressività e tali ritardi di attuazione, ovviamente, non sono stati (e non sono tutt'oggi) senza effetto sul funzionamento effettivo e regolare del paese.

Revisioni costituzionali

Il testo originario della Costituzione ha subito alcune revisioni, adottate secondo la procedura prevista dall'art. 138 della Costituzione.

Le leggi di revisione sono le seguenti:

Per ciò che concerne le altre leggi costituzionali, un primo insieme riguarda l'approvazione o la modifica degli statuti delle Regioni autonome (statuto speciale), di cui alcuni sono stati approvati nel febbraio 1948 dalla Costituente. Si tratta delle leggi seguenti:

Un ultimo insieme riguarda le leggi che introducono delle norme di natura costituzionale, e deroghe a quelle previste dalla costituzione. Tra queste sono incluse le leggi costituzionali del 22 novembre 1967 (n°2) la legge costituzionale del 16 gennaio 1989 (n° 1). Inoltre sono incluse le seguenti leggi:

  • Legge costituzionale n° 1 del 9 febbraio 1948, regola le attività della corte costituzionale e garantisce l'indipendenza della stessa;
  • Legge costituzionale n° 1 del 11 maggio 1953, regole complementari legate alla corte costituzionale;
  • Legge costituzionale n° 1 del 18 marzo 1958, modifica del termine ultimo per l'applicazione della disposizione transitoria XI della costituzione;
  • Legge costituzionale n° 1 del 9 marzo 1961, assegnazione di tre senatori ai comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico ;
  • Legge costituzionale n° 1 del 21 giugno 1967, estradizione per crimini di guerra;
  • Legge costituzionale n° 2 del 3 aprile 1989, progetto di referendum orientativo per confermare il mandato al parlamento europeo che ebbe luogo nel 1989;
  • Legge costituzionale n° 1 del 6 agosto 1993, funzionamento della commissione parlamentare per le riforme istituzionali e per le regole di riforma costituzionali;
  • Legge costituzionale n° 1 del 24 gennaio 1997, istituzione di una commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

Progetto di riforma costituzionale del 2005

Per approfondire, vedi Devoluzione.

Il Parlamento italiano ha approvato una rilevante modifica delle disposizioni dell'attuale Costituzione (una cinquantina di articoli sono modificati da tale legge). Qualora tale riforma entrasse in vigore, si prospetterebbe la nascita di una Repubblica federale con un esecutivo nettamente più forte. Tra le principali disposizioni di tale riforma costituzionale si possono citare in modo non esaustivo le seguenti:

  • Sostituzione del Presidente del Consiglio dei ministri con un Primo ministro che verrebbe designato direttamente dagli elettori. I poteri del primo ministro vengono rafforzati, in quanto su sua richesta il Presidente della repubblica deve sciogliere la Camera dei Deputati.
  • Voto di fiducia e sfiducia al Governo espresso dalla sola Camera dei Deputati. Si può sfiduciare il primo ministro in carica solo se si individua all'interno della maggioranza parlamentare che lo sostiene un sostituto.
  • Riduzione delle funzioni del Presidente della Repubblica: deve nominare Primo Ministro chi risulti candidato a tale carica dalla maggioranza uscita dalle elezioni, senza più la (peraltro formale) libertà di scelta attualmente contemplata dall'art. 92 cost.; può sciogliere la Camera dei deputati solo su richiesta del Primo Ministro, in caso di morte, impedimento permanente o dimissioni dello stesso, oppure se la Camera dei deputati ha approvato una mozione di sfiducia al Primo Ministro senza che la maggioranza risultante dalle elezioni ne abbia espresso uno nuovo. L'età minima per essere eletto alla carica di Presidente scende da 50 a 40 anni.
  • Trasformazione del Senato in Senato federale della Repubblica teso a rappresentare gli interessi del territorio e delle comunità locali. I senatori saranno eletti fra i residenti sul territorio regionale e già rappresentanti del popolo in enti territoriali.
  • Istituzione di un sistema monocamerale per il voto delle leggi: in funzione delle materie, sia il Senato federale, sia la Camera, possono approvare una legge, senza che sia necessario (salvo eccezioni) un completo iter tra le due camere.
  • Numero ridotto di parlamentari (500 deputati + 18 deputati per gli italiani all'estero; 252 senatori federali).
  • Ruolo più specifico all'opposizione (alla Camera) e alle minoranze (al Senato federale).
  • Alcune competenze, assegnate dalla riforma del 2001 alla legislazione concorrente (in cui la facoltà legislativa spetta alle regioni, salvo la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione statale) tornano di esclusiva competenza statale. Esse sono:
    • la sicurezza del lavoro
    • le norme generali sulla tutela della salute
    • le grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza
    • l' ordinamento della comunicazione (rimangono ambito della legislazione concorrente la "comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l’emittenza in ambito regionale" e la" promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche")
    • l'ordinamento delle professioni intellettuali
    • l'ordinamento sportivo nazionale (rimane alla legislazione concorrente l'ordinamento sportivo regionale)
    • la produzione strategica, il trasporto e la distribuzione nazionali dell’energia (alla legislazione concorrente rimane la produzione, trasporto e distribuzione dell’energia di rilevanza non nazionale).
  • Passano alla competenza esclusiva delle regioni alcune materie prima incluse nella legislazione concorrente:
    • assistenza e organizzazione sanitaria;
    • organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
    • definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
    • polizia amministrativa regionale (la polizia amministrativa locale già rientrava nelle competenze esclusive regionali);
  • Reintroduzione dell'interesse nazionale come limite della legislazione regionale.
  • Protezione costituzionale delle Autorità indipendenti.
  • Modifica della composizione della Corte costituzionale con aumento dei membri di nomina parlamentare.
  • I "membri laici" del Consiglio Superiore della Magistratura non sono più scelti dal Parlamento in seduta comune, ma per metà da ciascuna camera, sempre tra i professori universitari ordinari di materie giuridiche e gli avvocati con quindici anni di esercizio della professione.
  • Modifica delle possibilità di ricorso alla Corte Costituzionale, con attribuzione della possibilità di ricorso anche alle Province, alle Città Metropolitane e ai Comuni.
  • Possibilità di referendum consultivo su tutte le riforme della costituzione e sulle leggi costituzionali, anche approvate in seconda lettura a maggioranza dei due terzi.

Tale riforma, realizzata dalla Casa delle Libertà (in cui il progetto di legge è sostenuto soprattutto da Forza Italia e dalla Lega Nord, favorevole a una devolution, termine anglosassone utilizzato dagli uomini politici italiani per indicare il federalismo) ha suscitato vivaci discussioni. La legge è stata approvata a maggioranza assoluta, ed è stato richiesto il referendum da tutte e tre le possibili parti (Parlamento, Consigli regionali, iniziativa popolare). Il referendum si svolgerà il 25-26 giugno 2006 e sarà senza quorum.

Valutazioni

Le valutazioni sono state spostate nella pagina di discussione.

Note

  1. ^  Dal 2% al 7% con la legge del 22 gennaio 1882, n. 999, quindi 23% della popolazione e prima introduzione del suffragio universale maschile con la legge del 30 giugno 1912 n. 666, e, infine, ai maggiori di 21 anni o chi avesse adempiuto al servizio militare, alla fine della Prima Guerra Mondiale, con la legge 16 dicembre 1918, n. 1985.
  2. ^  Decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 - Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, giuramento dei membri del governo e facoltà del governo di emanare norme giuridiche, emanato dal governo Bonomi (2°).
  3. ^  D.L.L. 2 febbraio 1945, n. 23 - Estensione alle donne del diritto di voto, emanato dal governo Bonomi (3°).
  4. ^  D.L.L. 16 marzo 1946, n. 98 - Integrazioni e modifiche al decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 relativo all'Assemblea per la nuova Costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del governo ed alla facoltà del governo di emanare norme giuridiche, emanato dal governo De Gasperi (1°).
  5. ^  Con l'esclusione della provincia di Bolzano e della circoscrizione elettorale Trieste-Venezia Giulia-Zara, facendo venire meno 17 deputati dei 573 previsti.

Bibliografia

  • Giovanni Sartori, Ingegneria costituzionale comparata. Strutture, incentivi ed esiti, Il Mulino, 2004. ISBN 8815096361.

Voci correlate

Collegamenti esterni

Template:Wikisourcetesto

Template:Diritto