194
contributi
(templ.+cat.) |
m (Correzione errori comuni - Lista) |
||
==Le obbligazioni==
Il [[w:Codice civile|Codice civile]] vigente del [[w:1942|1942]] non dà una definizione di [[w:obbligazione|obbligazione]],
Ma in [[w:diritto romano|diritto romano]] il termine ''obligatio'' non indicava il dovere di eseguire una [[w:Prestazione|prestazione]], bensì il vincolo personale che il debitore contraeva a garanzia dell'[[w:adempimento|adempimento]].</br>
L'arcaico ''ius Quiritium'' fu molto preciso nel disciplinare i [[w:diritti reali|diritti reali]] e le [[w:successioni|successioni]], ma fu carente rispetto al fenomeno economico del [[w:credito|credito]]; tutti gli impegni assunti in tal senso non avevano alcun fondamento giuridico, ma si basavano sulla possibilità dei creditori di reagire contro l'inadempiente.</br>
|
contributi