Confessione di fede di Westminster/23

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[modifica] 23. L'AUTORITA' CIVILE

1. Dio, il supremo Re e Signore di tutto il mondo, ha ordinato autorità civili sotto di Lui e sopra il popolo, per la propria gloria e per il bene pubblico. A questo fine le ha armate con il potere della spada, per la difesa e l'incorag­giamento di coloro che fanno il bene e per la punizione di coloro che fanno il male (454).

  • (454) Ro. 13:1‑4; 1 Pi. 2:13,14.

2. Quando è loro richiesto, è lecito per i cristiani accettare di eseguire i compiti comandati dall'auto­rità (455). Nello svolgimento di questo ufficio essi sono particolarmente responsabili di mantenere la pietà, la giustizia e la pace, secondo le giuste leggi dello stato (456). A questo fine possono legittimamente sotto il nuovo patto partecipare alla guerra se essa è giusta e necessa­ria (457).

  • (455) Pv. 8:15,16; Ro. 13:1‑4.
  • (456) ­Sl. 2:10‑12; 1 Ti. 2:2; Sl. 82:3,4; 2 Sa. 23:3; 1 Pi. 2:13.
  • (457) Lu 3:14; Ro.13:4; Mt. 8:9,10; At. 10:1,2; Ap. 17:14,16.

3. L'autorità civile non deve assumersi il diritto di amministrare la Parola o i sacramenti, né il potere delle chiavi del regno dei cieli (458). Tuttavia possiede autorità ed è suo dovere far si che nella chiesa l'unità e la pace siano preservate, che la verità di Dio sia mantenuta pura ed integra, che tutte le bestemmie ed eresie siano soppresse, che tutte le corruzioni ed abusi del culto e della disciplina siano impedite o riformate e che tutte le ordinanze di Dio siano debitamente stabilite, amministrate ed osservate (459). Per compiere meglio tutto ciò, egli ha il potere di convocare sinodi, di assistere ad essi e di prescrivere che tutto ciò che in essi viene trattato sia secondo la mente di Dio (460).

  • (458) 2 Cr. 26:18; Mt. 18:17; 16:19; 1 Co. 12:28,29; Ef. 4:11,12; 1 Co. 4:1,2; Ro. 10:15; Eb. 5:4.
  • (459) Is. 49:23; Sl. 122:9; Er. 7:23‑28; Le. 24:16; De. 13:5,6,12; 2 Re 18:4; 1 Cr. 13:1‑9; 2 Re 24:1‑26; 2 Cr. 34:33; 15:12,13.
  • (460) 2 Cr 19:8‑11; 29,30; Mt. 2:4,5.

4. Il popolo ha il dovere di pregare per l'autorità (461), di onorarla come si fa con ogni persona (462), di pagare ad essi i tributi o altre tas­se (463), di obbedire ai loro ordini legittimi, di essere soggetti alla loro autorità per motivo di coscienza (464). L'incredulità o una differenza di religione non rende invalido il giusto e legale potere delle autorità, neppure libera il popolo dal dovere di obbedire ad esse (465). Gli ecclesiastici non sono esenti da questo obbligo (466), tanto meno ha il Papa qualche potere o giurisdizione sopra di essi nei loro domini, o sopra gli abitanti di essi; meno ancora ha egli il potere di privarli dei loro domini, o delle loro vite se egli dovesse considerarli eretici o per qualsiasi altro prete­sto (467).

  • (461) 1 Ti. 2:1,2.
  • (462) 1 Pi. 2:17.
  • (463) Ro. 13:6,7.­
  • (464) Ro. 13:5; Tt. 3:1.
  • (465) 1 Pi. 2:13,4,16.
  • (466) Ro. 13:1; 1 Re 2:35; At. 25:9,10,11; 2 Pi. 2:1,10,11; Gd. 8‑11.
  • (467) 1 Te. 2:4; Ap. 13:15‑17.

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