Elezioni in Italia/Ufficio/Presidente
Per Presidente di seggio si intende il Presidente dell'Ufficio Elettorale di Sezione, che si insedia in occasione di ogni tornata elettorale o referendaria.
Nomina
[modifica | modifica sorgente]La nomina dei Presidenti di seggio è effettuata dal Presidente della Corte d'Appello competente per territorio, così come disposto dall'art. 35 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, tra le persone iscritte all'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale, istituito dalla legge 21 marzo 1990, n. 53. L'ufficio di Presidente è obbligatorio e nei confronti di coloro che, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono previste delle sanzioni penali. Il Presidente nominato riceve copia del decreto emesso dalla Corte d'Appello attraverso un messo notificatore.
Il Presidente di seggio è considerato, per ogni effetto di legge, pubblico ufficiale durante l'esercizio delle sue funzioni.
Modalità di iscrizione all'Albo
[modifica | modifica sorgente]Gli elettori che desiderano iscriversi nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale devono presentare domanda alla Corte di Appello competente per territorio, per tramite del Sindaco del proprio Comune di residenza entro il 31 ottobre di ogni anno. L'iscrizione è gratuita e dura a vita.
Requisiti
[modifica | modifica sorgente]Per poter essere iscritti all'Albo, gli elettori devono:
- essere cittadini italiani
- essere iscritti nelle liste elettorali del Comune
- aver conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di scuola media superiore)
- non aver superato il 70° anno di età
Sostituzione del Presidente di Seggio
[modifica | modifica sorgente]Qualora il Presidente di Seggio nominato dalla Corte di Appello sia impossibilitato a svolgere l'Ufficio in oggetto, la Corte d'Appello invia al Comune l'elenco delle Sezioni Elettorali prive della nomina del Presidente, perché provveda alle sostituzioni. Il Sindaco nomina i sostituti attingendo dagli elenchi degli elettori che hanno presentato domanda di iscrizione all'elenco degli aspiranti sostituti Presidenti di Seggio.
Iscrizione negli elenchi per la eventuale surroga dei Presidenti di Seggio
[modifica | modifica sorgente]Ciascun elettore, in possesso del diploma di scuola media superiore, può recarsi presso l'apposito ufficio del Comune nel quale è iscritto per presentare la domanda di ammissione agli elenchi degli aspiranti sostituti Presidenti di Seggio. L'accettazione di tali domande generalmente ha luogo da un mese prima della data prevista per le consultazioni elettorali o referendarie ed ha termine due settimane antecedenti tale data.
Terminata la raccolta delle domande, gli uffici comunali estraggono una lettera alfabetica e da quella iniziano a convocare gli aspiranti sostituti Presidenti, scorrendo l'elenco alfabetico fino alla copertura di tutte le sezioni elettorali prive di un Presidente.
Cause di incompatibilità
[modifica | modifica sorgente]Sono, in ogni caso, esclusi dalle funzioni di presidente di seggio elettorale:
- coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
- i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Competenze
[modifica | modifica sorgente]Il Presidente di seggio:
- riceve dal Sindaco tutto il materiale occorrente per la votazione (bollo della Sezione, elenco degli elettori, manifesti contenenti i nominativi dei candidati, verbali di nomina degli scrutatori, designazioni dei rappresentanti di lista, schede elettorali, matite copiative, urne, ...)
- costituisce l'Ufficio elettorale di Sezione, chiamando a farne parte gli scrutatori nominati secondo la legge ed il segretario, da lui stesso designato. Provvede alla sostituzione degli scrutatori eventualmente assenti.
- Il Presidente sceglie lo scrutatore che assolve anche la funzione di vicepresidente.
- accredita i rappresentanti di lista eventualmente nominati presso il seggio
- sovrintende e garantisce la regolarità di tutte le operazioni compiute dall'Ufficio elettorale di Sezione
- è incaricato della polizia dell'adunanza (può disporre, dunque, degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate in caso di disordini durante le operazioni elettorali)
- decide - udito, in ogni caso, il parere degli scrutatori - sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione, e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengono presentati
- durante le operazioni di scrutinio, si esprime sull'attribuzione dei voti e delle preferenze
- è responsabile della consegna al Sindaco dei plichi contenente i documenti e gli atti relativi alle operazioni elettorali della propria Sezione. Durante lo spostamento del materiale elettorale dal seggio all'edificio del Comune, il presidente può essere scortato dalla Forza Pubblica che al contempo garantisce da furti e sostituzioni delle schede scrutinate, e vigila l'operato dei pubblici ufficiali del seggio (presidente e segretario). La Forza Pubblica è composta da Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili Urbani o altro personale militare che risiede presso il seggio durante le elezioni.
Altre competenze di maggior dettaglio contenute nella guida per i Presidenti di Seggio che il Ministero dell'Interno consegna insieme al materiale elettorale, sono:
- timbra le schede elettorali in sede di costituzione del seggio (il giorno precedente alle elezioni)
- sigilla con nastro adesivo porte e finestre dell'aula elettorale durante la chiusura serale del seggio, dal giorno precedente alle elezioni sino allo scrutinio.
- garantisce una presenza di almeno tre persone nel seggio per tutta la durata dell'ufficio elettorale, delle quali una è il Presidente stesso oppure il vice
- consegna le schede all'elettore, le imbuca nell'urna.
- in fase di spoglio elettorale, apre le schede e decide se sono valide, bianche o nulle. La decisione spetta al solo Presidente, sentiti gli scrutatori, il segretario e i rappresentanti di lista presenti, ma senza una loro votazione in merito a schede bianche o nulle. Eventuali contestazioni di componenti del seggio o dei rappresentanti di lista sono riportate a verbale.
Indennità
[modifica | modifica sorgente]Al Presidente di seggio spetta una indennità in denaro, la cui entità è stabilita per legge e varia in funzione del numero di elezioni che si svolgono nel medesimo giorno. Tale onorario non costituisce reddito e, dunque, non va indicato nella dichiarazione dei redditi del percipiente. In origine, la legge prevedeva un adeguamento automatico ogni triennio, tale automatismo è stato soppresso per esigenze di cassa da una Legge Finanziaria. Negli anni 2003-2009 è stato di 150 euro e di ulteriori 37 euro per ogni altra scheda oltre la prima, sino a un massimo di quattro, e può oscillare secondo il numero di giornate di lavoro previste ed il tipo di consultazione elettorale in atto. Per le elezioni politiche 2008, il compenso è stato di 187 euro, aumentato fino a 298 euro per quei comuni dove erano abbinate anche le elezioni amministrative (4 schede oltre la prima).