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Spedizioni/La responsabilità del vettore

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Indice del libro

Doveri del Vettore

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Con il contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all'altro (articolo 1678 del codice civile).

Il contratto di trasporto è un cosiddetto contratto d'opera, nel quale chi effettua il trasporto, riceve la merce in custodia e ne è responsabile legalmente.

Responsabilità del Vettore

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Infatti “il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario”.

Durante tutto questo tempo il vettore ha la custodia delle merci ricevute e poche sono le eventualità che lo manlevano da perdita ed avaria delle stesse.

Fatto del Mittente e Fatto del Destinatario

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Oltre al caso fortuito, abbiamo la natura ed eventuali vizi delle cose stesse, vale a dire difetti che che causino il perimento naturalmente, senza cioè che un terzo lo possa causare o accelerare e il “fatto” del mittente o del destinatario, vale a dire un'azione esplicitata da uno dei due che causi la perdita o l'avaria della merce.

Per esempio, citando un possibile “fatto” del mittente, aver fornito in sede di istruzioni di spedizione dei dati incompleti od errati, che impediscono o rendono difficoltosa la consegna e indirettamente causano la perdita o l'avaria delle cose consegnate, pensiamo a merci deperibili.

L'imballaggio ed i vizi di imballaggio

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Altro “fatto” è una carenza di imballaggio.

L'imballaggio è “il prodotto adibito a contenere e a proteggere le merci, dalle materie prime ai prodotti finiti (art.35 lettera A DL 22/97) ed è evidente che se l'imballaggio non è in grado di proteggere la merce, perché insufficiente o perché danneggiato, il vettore che incautamente lo ritira senza sollevare riserve, perderà una occasione per dimostrare la propria diligenza di comportamento, assumendo a sé la colpa di una possibile avaria dell'oggetto del trasporto, proprio a causa del vizio di imballo non segnalato.

Infatti, se “il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti di imballaggio”(art. 1693 CC).

Accettazione senza riserve

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È proprio questa presunzione che sposta l'onere della prova a carico del vettore, prova tuttavia difficile da dimostrare giacché egli stesso ha potuto constatare la condizione dell'imballo e nulla ha avuto da rilevare effettuando il ritiro senza apporre riserve sul documento di trasporto, e proprio il suo comportamento negligente va a coprire il comportamento parimenti negligente del mittente che ha predisposto un imballaggio insufficiente, inadeguato o evidentemente difettoso.

In pratica il vettore ha la colpa legale di non essersi accorto, secondo la normale diligenza operativa, che la merce non poteva essere trasportata senza rischi di perimento.

Anche durante il trasporto possono accadere fatti che danneggiano la merce in maniera non immediatamente percepibile.

Ricevimento senza riserve

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Per questo la nostra normativa prescrive che “il ricevimento senza riserve delle cose trasportate con il pagamento di quanto è documento al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore” (art,1698 CC).

Sono proprio questi due casi, vale a dire dolo e colpa grave, che sono di difficile dimostrazione.

Nello stesso modo, sono fatte salve “le azioni di perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna purché in quest'ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento”, e qui deve esserci fattiva collaborazione tra destinatario e mittente.

La pro-azione del Destinatario

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Il destinatario infatti non deve solo limitarsi a constatare e lamentare il danno, ma deve assumere un atteggiamento proattivo per aiutare il mittente a verificare e capire come il danno stesso si sia potuto verificare.

Come nel caso della negligenza del vettore nel ritirare incautamente merce non ritirabile, così il destinatario, allorquando riceve ed accetta dal vettore una consegna evidentemente scondizionata e non esprime le sue riserve scritte sulla lettera di vettura, si assume la colpa, a quel punto difficilmente difendibile, circa il perimento della merce e non può più dimostrare l'esistenza di vizi occulti non riconoscibili al momento della riconsegna, giacché erano ben visibili, ma per suo fatto negligente li ha ignorati, ponendo il vettore nella condizione di aver effettuato una consegna senza riserve, quindi regolare.


Risarcimento convenzionale e risarcimento totale

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L'assenza di riserve è il problema principale, quando si tenta di dimostrare sia il dolo sia la colpa del vettore.

La mancanza infatti del dolo e della colpa del vettore, fa rientrare il risarcimento del danno subito non nel valore integrale della merce “secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna” (art 1696 CC), bensì nel più limitato risarcimento delle convenzioni internazionali che ogni trasportatore inserisce nel contratto di trasporto, le quali commisurano il valore rimborsabile espresso in valori di riferimento universalmente accettati e riferiti a particolari parità di conto legate al valore dell'oro fino, i cosiddetti “Diritti Speciali di Prelievo” o DSP, che corrispondono a pochi euro per ogni chilo di merce, un valore di indennizzo che può essere risibile a seconda del tipo di merce trasportata.

Quando non vengono applicati i DSP e viene indennizzato il valore integrale? Quando il mittente lo ha dichiarato espressamente al vettore e quando ci sia un dolo e una colpa grave del vettore stesso.

In realtà il mittente, spesso inconsapevolmente, contestualmente con l'accettazione del contratto di trasporto internazionale, accetta di essere indennizzato secondo la convenzione internazionale vigente per il tipo di trasporto usato.

Ogni vettore infatti predispone il contratto in maniera da essere coperto dalla convenzione DSP e non dal più oneroso “prezzo corrente delle cose trasportate” del nostro codice civile.

Quando l'indennizzo è integrale

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L'indennizzo integrale, in mancanza di un espresso valore della merce da parte del mittente al vettore, scatta quando si prova che il danno risulta da un atto o omissione del vettore, commessi sia con l'intenzione di provocare un danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che si avrà probabilmente un danno, sebbene, anche nel caso di un atto o di una omissione da parte dei collaboratori, sia ugualmente provato che questi ultimi hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni.

Essendo questi atti od omissioni difficilmente dimostrabili, l'unica maniera di essere sicuri di avere il risarcimento integrale in caso di danno o perimento della propria merce è dichiarare il valore della stessa direttamente nel contratto di trasporto, esplicitando chiaramente che, in caso di avaria o perdita totale, sarà quello il valore di riferimento e non quello di convenzione DSP.

Sarà il vettore, a quel punto, a dover accettare la variazione delle norme contrattuali, aumentando nel caso il costo del trasporto o assicurando le merci per il valore integrale, oppure rifiutando il trasporto stesso.

Responsabilità del Vettore per fatti dei suoi fornitori

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Anche il tentativo di far ricadere sul vettore atti esperiti dai suoi fornitori di servizi durante la fase logistica di immagazzinamento o carico e scarico, con l'obbiettivo di far risultare che il vettore il quale “nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro” come prescritto dall'articolo 1228 del Codice Civile in materia di obbligazione, appare non direttamente proponibile o comunque facilmente contrastabile proprio per la natura a sé stante del contratto di trasporto che non è considerabile come una normale obbligazione ad adempiere, ma ha un suo status giuridico la cui rilevanza è provata dall'autonomia della trattazione specifica del contratto di trasporto distinguendolo anche fisicamente dall'impianto normativo delle obbligazioni.

Diversa è la situazione nella quale è possibile attribuire al vettore un comportamento negligente nell'esperire il proprio lavoro, vale a dire un comportamento che legalmente possa essere considerato come “colposo”.

Purtroppo sono pochi i casi in cui questa negligenza è dimostrabile, anche perché il mittente o il destinatario non hanno la percezione di quanto è realmente accaduto alla merce, ma sanno semplicemente quello che il vettore riferisce.

Questa “asimmetria informativa” fa sì che ai danneggiati arrivi una verità già filtrata o meglio pre-confezionata dai vettori, ben più attrezzati e preparati ad affrontare l'evento di un danno, piuttosto che i loro clienti.

Riuscire a dimostrare la colpa, oltre a mettere il vettore nella posizione di dover risarcire interamente il valore della merce, consente di riattivare le azioni di responsabilità che con la consegna erano state estinte, lasciando unicamente percorribili le azioni di perdita parziale o avaria.

Azione di responsabilità riapre i termini

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L'azione di responsabilità, anche questa regolata da diverse convenzioni a seconda della modalità di trasporto, consente all'avente diritto (mittente o destinatario) di responsabilizzare il vettore per il danno causato da suo dolo e sua colpa, ben oltre gli otto giorni prescritti dal Codice Civile.

Infatti mentre il nostro Codice civile nell'articolo 2951 stabilisce che i diritti circa le azioni di responsabilità nel contratto di trasporto si prescrivono entro un anno, la normativa internazionale con le varie convenzioni dà termini diversi, genericamente maggiori.