Tecniche di redazione della sentenza amministrativa
Comunemente, si usano i termini "decisione" e "sentenza" in modo promiscuo, come sinonimi: questa prassi è frutto di una tradizione plurisecolare, risalente a quando era incerta la natura amministrativa o giurisdizionale della IV sezione del Consiglio di Stato e le sue pronunce furono ambiguamente definite "decisioni".
Nella prassi, tale tradizione si perpetua, in quanto alcune pronunce recano l'intestazione di sentenza, altre quella di decisione, ma i termini sono sostanzialmente equivalenti, indicando lo stesso tipo di componimento logico-giuridico.
Tecniche di redazione della decisione amministrativa: gli elementi formali
[modifica | modifica sorgente]Gli elementi formali della sentenza amministrativa sono:
- il linguaggio, ossia la forma espressiva: è un aspetto fondamentale da tener presente nella redazione della sentenza, perché la proprietà di linguaggio, la chiarezza espositiva, il fraseggio scorrevole e l'utilizzo appropriato dei concetti fondamentali del diritto amministrativo sono elementi di immediato impatto. Quando si scrive una sentenza, ma non solo una sentenza, l'aspetto primordiale da curare è la congruità espressiva a livello di grammatica e sintassi.
- lo stile, ossia la proiezione della personalità del redattore in un testo scritto. Ovviamente, lo stile di una sentenza è soggettivo, pechè varia da estensore a estensore, essendo strettamente legato alla formazione culturale e professionale dell'estensore stesso. È stato osservato in dottrina che «le migliori sentenze sono quelle che hanno lo stile di una lettera ad amici», senza eccessivi tecnicismi (che potrebbero finire col diventare criptici).
- la lunghezza, ossia le dimensioni del testo. La lunghezza di una sentenza può dipendere dalla complessità del caso trattato. Tuttavia, nella prassi vi sono sentenze brevissime redatte dall'Adunanza Plenaria e sentenze-trattato (con una dotta premessa teorica per inquadrare la materia) dei giudici di merito. Anche quando la vicenda di fatto potrebbe essere risolta con una sintetica decisione di rito (inammissibilità o irricevibilità del ricorso), spesso vi è anche la trattazione delle questioni di merito (ad es. per ragioni di completezza espositiva).
- le citazioni dottrinali: per il giudice civile, vi è un divieto espresso di citare singoli autori di dottrina (cfr. art. 118, comma 3, disp. att. cod. proc. civ.), ed infatti risulta un'unica citazione fatta dalla Cassazione nel 1896. Per il giudice amministrativo, tale divieto non è operante, in quanto non previsto dall'art. 65 r.d. 17 agosto 1907, n. 642, e tuttavia nella prassi dal 1890 ad oggi non risultano riferimenti ad autori della dottrina (ma solo alla "dottrina" in generale) nelle sentenze amministrative.
- le citazioni di giurisprudenza: nelle pronunce del giudice amministrativo, sono rare le citazioni di precedenti "in termini", cioè conformi alla decisione del caso in esame. La citazione dei "precedenti conformi" per lo più ricorre nelle cd. "sentenze brevi", quando si deve liquidare sommariamente la questione con una motivazione succinta consistente appunto nel rinvio ad un precedente conforme, eliminando le digressioni non essenziali ai fini del decidere. Più spesso si citano invece i "precedenti difformi", quando si tratta di discostarsi da un certo indirizzo giurisprudenziale.
Tecniche di redazione della decisione amministrativa: la struttura
[modifica | modifica sorgente]La struttura è l'insieme dei vari elementi formali e sostanziali della sentenza, impostati secondo logica affinché -da coacervo di parole- diventino un insieme sistematico.
La prassi conosce sostanzialmente tre tipi di struttura:
- stile della frase unica (cd. struttura oracolare), proprio delle sentenze della Cassazione francese: è uno stile asciutto e stringato, come un unico formale e rigoroso sillogismo. Da una esposizione così ridotta, i fatti rilevanti possono emergere con difficoltà e le decisioni perdere in chiarezza. Il fraseggio è apodittico, nel senso che la griglia argomentativa è scarna e si basa sull'evidenza dei fatti, piuttosto che sul ragionamento logico-giuridico.
- struttura rotale: modello di chiara derivazione ecclesiastica, dove il Tribunale della Sacra Rota è «interprete della giustizia e del diritto», e gode di una certa libertà decisoria a garanzia dela corretta amministrazione della giustizia, con l'unico limite di portare a termine «con rapidità» tutti i processi. La struttura rotale è dunque divenuta sinonimo di "processo breve" e di "sentenza breve", e postula l'uso di due tecniche: la tecnica dell'accorpamento (esame congiunto di più motivi di ricorso logicamente collegati) e la tecnica dell'assorbimento (assenza di una confutazione analitica delle singole censure mosse dal ricorrente). Quello rotale è il modello idoneo a rappresentare nella pratica la cd. "sentenza succintamente motivata", codificata all'art. 9 della legge n. 205 del 2000 unitamente ai decreti e alle ordinanze "succintamente" motivati.
- struttura decretale, elaborata dal T.A.R. per la Lombardia a partire dal 2000, in applicazione delle nuove norme in materia di motivazione della sentenza. Il modello decretale ha la struttura sintattica della "frase unica": un’unica proposizione principale, che costituisce il dispositivo, viene preceduta da poche proposizioni secondarie, che ne costituiscono la premessa e che contengono poco più dell’indicazione delle norme applicate ma solo con finalità esplicativa, non anche giustificativa.
- struttura astratta persuasiva: è lo schema ordinariamente usato per redigere sentenze, consistente in un componimento volto a spiegare tutte le ragioni logico-giuridiche della decisione. Il linguaggio è piano e discorsivo; la griglia argomentativa è orientata non solo a persuadere le parti di causa, ma anche gli altri operatori del diritto, dell' iter logico seguito dal giudice.
Di regola, l'estensore adatta la struttura della sentenza a seconda del caso pratico da decidere e del risultato da raggiungere, e comunque tenendo presente che i motivi di ricorso non trattati (perché "assorbiti") sono soggetti ad essere riproposti in sede di appello.
Tecniche di redazione della decisione amministrativa: il fatto storico
[modifica | modifica sorgente]Il primo punto della sentenza si concentra sull'analisi del fatto storico.
Uno dei fattori di razionalità della sentenza è infatti rappresentato dalla motivazione in fatto, perché il giudice deve esprimere prima di tutto un “giudizio di fatto” per stabilire quali sono i fatti rilevanti.
Il tipico giudizio di fatto è formulato con esclusivo riferimento alla fattispecie concreta. Il fatto storico viene illustrato con una serie di enunciati che possono essere veri o falsi, e dalla cui verità o falsità dipende l’esito della decisione: le norme potranno essere applicate a seconda che i loro presupposti di fatto "esistano" o "non esistano".
Ovviamente, non essendo possibile stabilire una verità assoluta dei fatti di causa, subentra il cd. libero convincimento del giudice. Ma quanto libero?
Alcune sentenze parlano di libero convincimento, altre di prudente apprezzamento. In ogni caso, bisogna tenere conto di due limiti intrinseci alla discrezionalità del giudice:
- non creare disparità di trattamento, perché tale disparità è la negazione della giustizia;
- non tralasciare nella motivazione nessuno degli elementi di giudizio, tutti ugualmente importanti ai fini del decidere.
Relativamente al contenuto di fatto della sentenza, si ricorda che la Cassazione (da ultimo, cfr. sentenza n. 25138/2005) afferma che il giudice di merito «nella parte in fatto della motivazione, deve esporre i fatti rilevanti della causa»: di conseguenza, non è ritenuta congrua una motivazione che si limiti a dire ad es. “vista la documentazione in atti…”.
Il fatto storico entra nella motivazione come presupposto della ratio decidendi, quindi va esaminato per tabulas e riportato, anche succintamente nella parte «in fatto».
Sia ben chiaro: nessuna norma impone al giudice di esporre il fatto analiticamente, in tutti i suoi passaggi: l’art. 132 c.p.c. dispone solo che nella sentenza deve esservi «la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione».
Disposizione confermata nella sua genericità dall’art. 118 disp. att. c.p.c., dove si prescrive che «la motivazione della sentenza consiste nell’esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione».
Ma come si espone il fatto?
E soprattutto: quali sono i criteri per stabilire la rilevanza degli elementi fattuali ai fini della decisione?
Può essere riprodotto l'intero fatto o una sua sintesi. In ogni caso l'esposizione dovrebbe essere priva di commenti che anticipino la valutazione contenuta nella motivazione in diritto.
I fatti rilevanti ai fini della decisione vanno selezionati ed esposti in un ordine prestabilito:
- in primis, si illustra il fatto storico puro e semplice che ha dato origine alla fattispecie (comportamento delle parti, emissione di atti giuridici, emanazione di provvedimenti, svolgimento di eventi, ecc.). Ad esempio
"Con bando di gara pubblicato il ..., il Comune di XXX ha indetto una procedura di scelta delle offerte economicamente più vantaggiose per l’affidamento dei lavori di ...., nonché della conseguente gestione del servizio di manutenzione delle opere realizzate. Esaminate le offerte pervenute (da parte della ditta YYY e della ditta ZZZ, controinteressata nel presente giudizio), la Commissione giudicatrice dell’appalto “ha ritenuto il progetto presentato dall’impresa YYY idoneo, aggiudicando l'appalto alla suddetta ditta YYY."
Oppure:
"Il ricorrente sig. Tizio espone di essere l'attuale proprietario dell'area sita nel Comune di GGG; sull'area in discorso, in forza di convenzione del ..., stipulata tra l'allora proprietario e il Comune di GGG, grava una servitù di pubblico passaggio a favore del Comune di GGG. In considerazione dell'attuale stato di dissesto del manto stradale e della necessità di interventi manutentivi, l'odierno ricorrente ha contattato gli uffici del Comune al fine di chiarire le reciproche posizioni obbligatorie. I contatti avuti con i competenti funzionari comunali non hanno portato ad una soluzione della questione, atteso che il Dirigente del Settore Viabilità, con nota del ..., ha affermato che la competenza in ordine agli aspetti manutentivi è a carico del proprietario." - poi si illustrano le ragioni per cui il giudice è stato chiamato a pronunciarsi sulla controversia. Ad es. "Con ricorso notificato il..., la ditta ZZZ ha impugnato la determinazione della Commissione (qui si innesta il petitum, cioè la richiesta di annullamento o di risarcimento), relative alla idoneità dell’offerta dell'impresa YYY. Lamenta la ricorrente che... (qui vanno indicati sommariamente i motivi del ricorso, cioè la causa petendi)".
Oppure:
"Tanto premesso, il ricorrente sig. Tizio ha proposto ricorso avverso la natura provvedimentale della nota dirigenziale, con cui ha chiesto, in via principale, la declaratoria di nullità della clausola della convenzione, nella parte in cui stabilisce la servitù di pubblico passaggio in favore del Comune di GGG nonché dei relativi obblighi manutentivi. In subordine, ha chiesto la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, ex art. 1467 c.c., della citata convenzione, nella parte in cui pone a carico del proprietario i relativi obblighi manutentivi. Ulteriormente in subordine, ha chiesto l’accertamento della portata dei predetti obblighi di manutenzione, ed in particolare l'interpretazione della convenzione nel senso di ritenere a carico del privato proprietario i soli obblighi di manutenzione ordinaria."