Utente:Littoria~itwikibooks
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- Prontuario di diritto romano
- Associazioni
- Tecniche di redazione della sentenza amministrativa
- Successione testamentaria
- Contributi su Wikipedia
Prontuario di diritto romano
[modifica | modifica sorgente]I diritti reali
[modifica | modifica sorgente]Iura in re propria
[modifica | modifica sorgente]Iura in re aliena
[modifica | modifica sorgente]Le successioni mortis causa
[modifica | modifica sorgente]L' hereditas
[modifica | modifica sorgente]La successione testamentaria
[modifica | modifica sorgente]La succesione ab intestato
[modifica | modifica sorgente]Da alcuni frammenti del Terzo Libro del Digesto, si legge:
"Muore intestato chi non ha fatto testamento, o chi non lo ha fatto secondo diritto, o avendolo fatto è diventato inefficace. L'eredità degli intestati spetta agli heredes sui. Sono ritenuti heredes sui quelli che erano nella potestà del morente: così il figlio, la figlia e tutti i discendenti. Non importa se siano figli naturali o adottivi, o cocepiti senza essere sposati ... chi è di grado più vicino non esclude gli ulteriori... i figli emancipati non sono heredes sui' perché hanno cessato di essere nella potestà del genitore. Ma il pretore, spinto dalla giustizia naturale, dà a quelli la bonorum possessio..."
I legati
[modifica | modifica sorgente]Il legato è la donazione lasciata dal defunto: è un'attribuzione a titolo particolare che non comportava la qualità di erede per il beneficiario.
Vi erano quattro tipi di legato: per vindicationem, per danmationem, sinendi modo, per praeceptionem.
Il legatum per vindicationem dava al legatario un diritto reale sulla cosa legata, concedendogli di agire per il suo conseguimento con la rei vindicatio.
Oggetto potevano essere "non solo le cose del testatore ma anche quelle altrui: così che l'erede sia costretto a comprarle ed a prestarle, e se non può acquistarle, sia costretto a darne il prezzo in denaro."
Il fideicommissum
[modifica | modifica sorgente]Guida pratica di diritto processuale amministrativo
[modifica | modifica sorgente]Il Diritto processuale amministrativo si occupa della disciplina dei rapporti tra potere pubblico e soggetti privati, con particolare riferimento al sindacato giurisdizionale e, in genere, contenzioso nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione; fornisce elementi di conoscenza in ordine alla funzione e alla natura degli atti amministrativi e al sistema di tutela avverso gli atti amministrativi illegittimi.
Il Diritto Processuale Amministrativo è, in altre parole, quell'insieme di regole e principi che disciplinano il processo che si svolge dinanzi all'aggregato giurisdizionale TAR-Consiglio di Stato, istituzionalmente preposto alla tutela degli interessi legittimi (ai sensi dell'art. 103 della Costituzione) e, per determinate materie, anche alla tutela dei diritti soggettivi, nei confronti dell'attività (provvedimentale e comportamentale) della pubblica amministrazione.
I contenuti di questa Guida pratica saranno pertanto orientati all'esemplificazione dei vari istituti, così come applicati nel diritto vivente.
1. Parte generale
- Evoluzione della giustizia amministrativa
- I poteri del giudice ordinario nei confronti delle pubbliche amministrazioni
- Il giudizio amministrativo
- Le giurisdizioni amministrative: di legittimità, di merito, esclusiva. La cognizione delle questioni pregiudiziali, delle questioni consequenziali, dei danni da atto illegittimo
- I poteri del giudice amministrativo (di condanna, di accertamento, di annullamento)
- Instaurazione e svolgimento del giudizio di primo grado
- Il processo di primo grado: ricorso introduttivo, costituzione delle parti, ricorso incidentale, motivi aggiunti, istruttoria, riunione di ricorsi, intervento di terzi, regolamento preventivo di competenza, regolamento preventivo di giurisdizione, incidente di falso, questioni pregiudiziali di costituzionalità e di legittimità comunitaria, conclusione anomala del giudizio, conclusione normale del giudizio.
- Il diritto al ricorso (natura giuridica); condizioni dell’azione (legittimazione, interesse al ricorso, esistenza di un atto amministrativo impugnabile (eccezioni); presupposti processuali (legittimazione del giudice, capacità processuale delle persone fisiche e delle persone giuridiche private e pubbliche, il patrocinio privato e pubblico).
- La decisione del giudice amministrativo: cognizione del fatto, questioni processuali, questioni pregiudiziali, assorbimento dei motivi.
- I vari tipi di decisione: di rito (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, estinzione per acquiescenza, scadenza del termine di impugnazione, rinunzia, regola dell’alternatività, sopravvenuto difetto di interesse, cessazione della materia del contendere, mancata riassunzione, mancata estensione del contraddittorio, perenzione) e di merito.
- La tutela cautelare.
- La tutela sommaria: crediti pecuniari e procedimenti monitori.
- I riti speciali.
- I riti a termini abbreviati
- Il giudizio in materia di accesso agli atti amministrativi
- Il giudizio in materia di silenzio.
- Le impugnazioni
- L'esecuzione del giudicato e il giudizio di ottemperanza
- Giudici e procedimenti speciali (Corte dei conti, contenzioso tributario, Tribunali delle acque, contenzioso elettorale, arbitrati nel diritto amministrativo)
2. Parte speciale
- Gli atti del giudice: decreti, ordinanze, sentenze (interlocutorie e definitive, in forma abbreviata).
- Gli effetti dei vari tipi di sentenze.
- Tecniche di redazione della sentenza amministrativa
Informatica teorica
[modifica | modifica sorgente]Come tutte le discipline scientifiche, ache l'Informatica ha una base teorica nei fondamenti logico-matematici, che permettono la rappresentazione di algoritmi e programmi in termini formali secondo modelli astratti.
I concetti di base dell'Informatica Teorica
[modifica | modifica sorgente]L'Informatica teorica utilizza per lo più in maniera ricorrente tre concetti basilari: quello di alfabeto, quello di stringa e quello di linguaggio.
Un alfabeto è un insieme finito non vuoto di simboli chiamati caratteri. Si pensi ai seguenti esempi:
- {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} - alfabeto decimale, che permette di scrivere numeri in notazione decimale, in quanto contenente 10 simboli;
- {a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, z} - alfabeto della lingua italiana delle 21 lettere minuscole, che permette di scrivere tutte le parole in lingua italiana;
- {I, V, X, L, C, D, M} - alfabeto dei numeri romani, con cui si possono comporre tutti i numeri romani;
- {a, ...z, A, ... Z, 0, ... 9, +, -, *, /, <, >, -->, &, %, \, !, #, [,]...} - alfabeto del linguaggio C, che contiene (oltre ai simboli fondamentali dell'alfabeto inglese minuscoli e maiuscoli) anche le cifre decimali, una serie di caratteri speciali per rappresentare le operazioni aritmetiche e i predicati di uguaglianza e diversità, e infine una serie di simboli ausiliari utilizzati per rappresentare il linguaggio C stesso.
Dato un alfabeto Σ, una stringa' (o parola) è una sequenza finita di caratteri appartenenti a Σ. Un esempio di stringa è il numero MCMXLI, scritto con caratteri dell'alfabeto dei numeri romani.
Il numero dei caratteri che compongono una stringa è detto lunghezza della stringa e si denota con | x | per indicarne il valore assoluto.
Una stringa costituita da zero caratteri è detta stringa vuota o stringa nulla, e si denota con il simbolo ε.
Ad esempio:
- la lunghezza della stringa | MCMXLI | = 6
- la lunghezza di | ε | = 0
Infatti, se
Errore del parser (errore di sintassi): {\displaystyle ε \in Σ}
il valore assoluto di ε è il numero stesso, cioè 0.
L'insieme di tutte le stringhe su un alfabeto Σ (inclusa la stringa vuota) si denota con Σ*, che quindi contiene tutte le sequenze di lunghezza finita di simboli che si possono rappresentare utilizzando l'alfabeto Σ.
Per indicare l'insieme di tutte le stringhe (esclusa la stringa vuota), si denota con Σ+. Quindi:
Errore del parser (errore di sintassi): {\displaystyle Σ* = Σ+ \cup {ε}} .