Impresa sociale di comunità/Rapporto pubblico-privato
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R. Mendola, M. Bombardelli
Nel primo capitolo le imprese sociali di comunità (ISC) sono state indicate come quelle organizzazioni che, riconoscendo il carattere multidimensionale ed evolutivo dei bisogni, avvertono la necessità di rispondervi combinando e attraendo risorse di varia natura, coinvolgendo ed integrando in rete altri soggetti comunitari ed istituzionali. Dunque l'impresa sociale di comunità non agisce isolatamente ma in collaborazione con altri soggetti (pubblici e privati) che si pongono finalità di interesse generale.
Questo capitolo avrà come focus principale l'analisi giuridica degli strumenti attraverso i quali si può realizzare il rapporto pubblico-privato nella gestione di servizi sociali, tendendo conto sia delle trasformazioni dell'amministrazione pubblica che dell'impatto del diritto comunitario sul tema dei servizi sociali d'interesse generale.
Cosa troverete in questo capitolo:
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[modifica] I profili tradizionali del rapporto pubblico-privato nella gestione dei servizi sociali
L'attività amministrativa viene tradizionalmente suddivisa in due tipologie: amministrazione per atti e amministrazione per servizi. La prima fa riferimento alle manifestazioni di volontà volte a decidere quali comportamenti debbano essere tenuti per produrre determinati effetti giuridici; la seconda riguarda la predisposizione di servizi ed il compimento di opere pubbliche necessarie per raggiungere determinati risultati. Nel primo caso la pubblica amministrazione agisce come "autorità", nel secondo caso come "amministrazione di prestazione".
| Amministrazione per atti | Amministrazione per servizi |
| Se si deve costruire un'autostrada l'autorità amministrativa deve poter espropriare i terreni necessari per il passaggio. In questo caso la pubblica amministrazione adotta un provvedimento di espropriazione per pubblica utilità, agendo in modo autoritativo.
L'obiettivo è quello di ottenere il passaggio della proprietà del bene dal privato al pubblico. |
Per garantire la soddisfazione di interessi protetti la pubblica amministrazione gestisce i servizi pubblici come, per esempio, il servizio di trasporto, il servizio sanitario ecc.
In questi casi ciò che conta è la disponibilità concreta dei beni e dei servizi. |
In particolare, dunque, l'amministrazione per servizi eroga servizi pubblici.
Occorre precisare il significato dell'espressione "servizio pubblico". In questa sede basti ricordare che due sono le teorie che hanno caratterizzato maggiormente la nozione in esame dal punto di vista nazionale: quella del servizio pubblico in senso soggettivo e quella del servizio pubblico in senso oggettivo. La prima fa riferimento alla natura pubblica del soggetto che gestisce il servizio; la seconda si richiama all'attitudine del servizio a soddisfare un interesse di carattere generale, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del soggetto gestore.
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All'interno della categoria dei servizi pubblici rientrano i servizi sociali la cui definizione è stata fornita per la prima volta dal decreto legislativo n. 112/1998 [[1]], attuativo della legge n. 59/1997, nota come legge Bassanini.
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Il d. lgs. n. 112/1998 conferma l'accezione "oggettiva" di servizio pubblico in quanto non solo pone l'accento sulla necessità di predisporre ed erogare servizi in grado di superare le situazioni di bisogno della persona, ma valorizza il ruolo delle organizzazioni non lucrative in questo settore. L'art. 132, co. 2, prevede infatti il trasferimento alle regioni "delle funzioni e dei compiti relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei ‘servizi socialì con particolare riguardo a: a) la cooperazione sociale; b) le IPAB; c) il volontariato".
L'ingresso delle organizzazioni non lucrative nel sistema di offerta non è del tutto nuovo nel nostro ordinamento giacché a livello regionale il ruolo di tali soggetti è stato formalmente riconosciuto da diversi anni.
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In particolare a partire dagli anni '80, i costi elevati del welfare state, l'inefficienza con cui il soggetto pubblico ha gestito le attività di servizio sociale, l'impatto della normativa comunitaria, unitamente alla nascita di nuovi bisogni che richiedono modalità di risposta flessibili e dinamiche che mal si conciliano con gli strumenti formali e burocratici della pubblica amministrazione, hanno determinato la necessità di riformare il sistema di erogazione di tali servizi ricorrendo in maniera sempre più frequente a procedure di affidamento a soggetti privati.
Tuttavia, la svolta si è avuta solo con la legge n. 328/2000 [[2]], che ha riformato la disciplina dei servizi sociali puntando sulla necessità di creare un sistema integrato di interventi e servizi, rafforzando il ruolo dei privati non solo nell'offerta dei servizi stessi ma anche nella loro progettazione e programmazione. L'art. 1, co. 5 della legge n. 328/2000 prevede infatti che "alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati".
La legge, ponendo al centro del sistema il bisogno, stabilisce che l'attribuzione della funzione sociale di progettazione, programmazione e soddisfazione del "benessere sociale" dovrà essere indirizzata verso quelle organizzazioni che saranno maggiormente in grado di rispondere in maniera adeguata alle situazioni di bisogno degli utenti.
Vi si desume un modo completamente nuovo di concepire il rapporto con i soggetti privati, che va al di là delle logiche formali e burocratiche che hanno caratterizzato, per diversi anni, le modalità di raccordo fondate su un modello "bipolare", che vedeva il soggetto pubblico in una posizione di supremazia ed il privato in una posizione di mero destinatario. La legge quadro fonda infatti il sistema integrato di interventi e servizi sociali su un modello "multipolare" che coinvolge pubblico e privato in una posizione paritaria rispetto all'attuazione di attività d'interesse generale, secondo un sistema di responsabilità condivise.
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Il rapporto tra ISC e risorse pubbliche viene affrontato anche nel capitolo terzo - Ideazione. |
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[modifica] Le trasformazioni dell'amministrazione pubblica: dal modello bipolare al modello multipolare
Nel modello bipolare, dunque, i soggetti pubblici sono gli unici legittimati ad operare nell'interesse generale, mentre i soggetti privati sono meri destinatari dell'intervento dei pubblici poteri. L'intervento pubblico è di tipo unilaterale, in quanto il presupposto di base è che l'amministrazione pubblica conosca perfettamente i bisogni della comunità e se lo ritiene opportuno, per motivi di efficienza e di convenienza economica, può affidare la gestione e l'erogazione del servizio o dell'attività necessaria a soddisfare quei bisogni al soggetto privato ritenuto più idoneo, selezionato in base a procedure ad evidenza pubblica.
In altri termini, in base a questo modello il privato può entrare nel sistema di offerta pubblica dei servizi sociali solo se è l'amministrazione a deciderlo. Di conseguenza non vi è un rapporto collaborativo o partecipativo tra le due parti, giacché una parte (il soggetto pubblico) decide quale servizio erogare, in che modo erogarlo, secondo quali standard, a che prezzo, ecc., mentre l'altra (il soggetto privato) si limita a fare ciò che viene previsto dal contratto stipulato con l'amministrazione aggiudicatrice.
La posizione di subordinazione del soggetto privato rispetto al soggetto pubblico può realizzarsi in due modalità: la prima si ha quando il privato è destinatario dell'intervento pubblico (per esempio attraverso l'ottenimento di contributi), la seconda quando esso è concessionario o fornitore di un servizio già identificato a priori dall'amministrazione. Gli strumenti tipici di tale modello sono la convenzione, l'appalto pubblico di servizi, la concessione-contratto e l'attribuzione di contributi ed incentivi.
[modifica] La convenzione
Uno dei mezzi giuridici più diffusi per regolare i rapporti tra pubblico e privato non profit è la convenzione, che viene usata per regolare un'attività consensuale a finalità pubblica determinante oneri di spesa quale corrispettivo in un rapporto di scambio.
La convenzione regola un accordo in cui:
- l'Ente pubblico agisce come programmatore e finanziatore degli interventi;
- il privato organizza e cura l'effettiva erogazione dei servizi seguendo i parametri e i criteri prefissati con una separazione tra responsabilità finanziaria, gestionale ed organizzativa.
Dal punto di vista giuridico si tratta di una figura molto simile al contratto di diritto privato disciplinato dagli artt. 1321 ss. del codice civile, dal quale però si differenzia in quanto, mentre il contratto pone su un piano di parità le parti che lo hanno stipulato, nella convenzione c'è una parte dominante (la pubblica amministrazione) che, in virtù del superiore interesse pubblico che è chiamata a tutelare, può, per esempio, revocare la convenzione stessa qualora ritenga che siano venute meno le condizioni che ne avevano determinato la stipula, senza che il privato possa ostacolare tale decisione.
Allo stesso tempo la convenzione contiene, al pari del contratto, delle clausole essenziali, come l'individuazione dei soggetti tra cui viene stipulato l'accordo, l'oggetto della convenzione stessa, il luogo, i termini di esecuzione e le modalità delle prestazioni, le modalità ed i tempi di pagamento, l'importo, la data di sottoscrizione e la durata, la proroga ed il rinnovo.
| Convenzione | Contratto |
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[modifica] Le convenzioni con le organizzazioni di volontariato
Il principale riferimento normativo in materia di convenzioni con le organizzazioni di volontariato è l'art. 7 della legge 11 agosto 1991 n. 266 (legge quadro sul volontariato): "lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa".
La disciplina nazionale prevede l'obbligo per l'ente pubblico di convenzionarsi con organizzazioni iscritte nei registri da almeno sei mesi e che siano in possesso dei requisiti di idoneità, ma non specifica se è necessario selezionare tra tutte coloro che presentano tali requisiti oppure se si può procedere al convenzionamento diretto.
In questo senso, viene lasciata ampia discrezionalità al legislatore regionale che, in alcuni casi, si è limitato a ricalcare i contenuti della legislazione nazionale, in altri, invece, ha specificato i parametri in base ai quali effettuare la scelta tra più organizzazioni.
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[modifica] Le convenzioni con le cooperative sociali
Il principale riferimento normativo in materia di convenzioni con le cooperative sociali è l'art. 5 della legge 381/1991, che ammette la possibilità di stipulare convenzioni dirette con le cooperative sociali di tipo b), "anche in deroga alla disciplina in materia di contratti con la pubblica amministrazione".
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Della legge 381/1991 si parla diffusamente anche nel capitolo ottavo - Forme giuridiche. |
Occorre, però, fare delle precisazioni.
In seguito al recepimento della direttiva comunitaria in materia di appalti pubblici nel nostro ordinamento, si possono utilizzare due modalità di selezione del contraente privato, a seconda che l'importo del contratto sia inferiore o superiore alla soglia comunitaria di 200 mila DSP (diritti speciali di prelievo, corrispondenti a circa 200 mila euro). Il regolamento Ce n. 1874/2004 della Commissione europea ha modificato le soglie di applicazione in materia di appalti di servizi, per cui, attualmente, la soglia comunitaria per l'appalto di servizi pubblici è di 236 mila euro.
Per le convenzioni sotto soglia comunitaria l'ente pubblico può scegliere direttamente le cooperative sociali di tipo b) con cui stipulare la convenzione, purché si tratti di cooperative iscritte nei registri regionali.
Nel caso di contratti sopra soglia, invece, l'ente pubblico dovrà indire una gara per la scelta del contraente, ma potrà inserire nel bando l'obbligo, per l'aggiudicatario, di coinvolgere persone svantaggiate.
Pertanto la deroga alla quale si riferisce l'art. 5 della legge 381/1991 vale solo nel primo caso.
Con riferimento alle cooperative sociali di tipo a), invece, l'affidamento di una convenzione può avvenire nei seguenti modi:
- se l'importo è sotto soglia, si utilizza una trattativa privata, previa gara ufficiosa, fra tutte le cooperative iscritte all'albo regionale sez. a);
- se l'importo è sopra soglia, si può usare la procedura dell'appalto concorso o della licitazione privata.
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In realtà non vi è alcuna legge nazionale o normativa comunitaria che imponga il ricorso alla gara pubblica per l'affidamento di un servizio sociale, in quanto la decisione in merito viene lasciata alla discrezionalità del legislatore regionale.
Va aggiunto che il d.lgs. n. 163 del 2006 cd. "Codice dei contratti pubblici" [[4]], che ha recepito la direttiva comunitaria n. 18/2004 [[5]] in materia di appalti pubblici, prevede all'art. 52 l'ipotesi degli appalti riservati; in tal modo viene individuata una riserva di aggiudicazione a favore del settore della disabilità e dello svantaggio socio-sanitario.
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[modifica] L'appalto pubblico
In base all'art. 3, co. 6 del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 [[6]], "gli appalti pubblici sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi".
A differenza del contratto di appalto di diritto privato in cui il committente sceglie in base ai propri obiettivi l'impresa privata alla quale assegnare, per esempio, la realizzazione di un'opera edile, negli appalti pubblici la scelta del soggetto privato non è discrezionale ma avviene in base a procedure ad evidenza pubblica (ovvero quelle procedure che l'amministrazione deve seguire per giungere alla conclusione di un contratto al fine di esercitare correttamente la propria autonomia negoziale e realizzare nel miglior modo possibile l'interesse ad ottenere la prestazione più vantaggiosa).
La procedura è piuttosto rigida e composta da una serie di fasi fondamentali:
- deliberazione a contrattare;
- scelta del contraente;
- conclusione del contratto;
- approvazione del contratto.
[modifica] La deliberazione a contrattare
La delibera a contrattare è l'atto con cui la pubblica amministrazione manifesta all'organo di controllo la volontà di avviare la procedura per concludere un contratto con un privato, indicandone le ragioni di pubblico interesse. La pubblica amministrazione presenta un progetto di contratto con l'indicazione della spesa prevista e le modalità di scelta del contraente.
Esso deve essere corredato in capitolati d'oneri:
- capitolato generale: contiene le condizioni applicabili indistintamente ad un determinato genere di contratto, ivi compresa la forma da seguirsi per le gare;
- capitolato speciale: riguarda le condizioni che si riferiscono all'oggetto di un determinato contratto.
È proprio in questa fase che emerge come il contratto di appalto pubblico risponda alla logica bipolare perché è la pubblica amministrazione che, una volta deliberata la volontà di affidare all'esterno la gestione di un'attività, stabilisce attraverso la pubblicazione di un bando di gara le modalità di scelta del contraente ed i criteri di aggiudicazione dell'offerta. Il privato si limita pertanto a presentare la propria offerta e a rispettare tutte le formalità previste dal bando.
[modifica] La scelta del contraente
La scelta del contraente si distingue in due momenti: i criteri di selezione (a) e i criteri di aggiudicazione del contratto (b).
a) I criteri di selezione del contraente
Con riferimento alle procedure di affidamento, un ruolo importante è rivestito dalla disciplina comunitaria in base alla quale al di sopra di determinate soglie prefissate (c.d. soglie comunitarie), la scelta del soggetto affidatario di un servizio pubblico deve avvenire sulla base di una procedura di gara pubblica affinché venga rispettato il principio della libera prestazione di servizi e della libera concorrenza.
Tali procedure possono essere aperte (asta pubblica) o ristrette (appalto concorso e licitazione privata), mentre solo in determinati casi si può ricorrere a procedure negoziate (trattativa privata nel nostro ordinamento). La direttiva comunitaria prevede infatti, tassativamente, i casi in cui le amministrazioni possono aggiudicare gli appalti pubblici di servizi mediante procedura negoziata, indicando due tipologie di trattativa privata:
- quella con preliminare pubblicazione di un bando di gara;
- quella senza bando, che può consistere anche in una negoziazione diretta con una sola impresa.
La trattativa privata previa pubblicazione del bando è una forma di gara analoga a quella della licitazione privata, che consiste nella preselezione e nella successiva fase di aggiudicazione; invece nella trattativa privata senza bando si ha una gara informale in cui l'amministrazione tratta con due o più prestatori di servizio ritenuti idonei. È questo il motivo per il quale tale procedura deve essere considerata un'eccezione secondo il diritto comunitario, in quanto non garantisce che la scelta del contraente sia stata fatta nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione in base alla nazionalità.
La legge n. 328/2000 prevede quale strumento privilegiato di affidamento dei servizi sociali le procedure ristrette o negoziate.
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Accanto alle procedure indicate, che rappresentano lo schema tradizionale di selezione del soggetto affidatario, è possibile fare riferimento ad alcune figure innovative introdotte dalla direttiva comunitaria n. 18/2004, quali il dialogo competitivo, l'accordo quadro e le procedure dinamiche di acquisizione.
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b) I criteri di aggiudicazione
Dopo aver definito la procedura di selezione del contraente privato, occorre stabile quale sarà il criterio di aggiudicazione del contratto.
Due sono i criteri praticabili: quello del massimo ribasso e quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Nell'aggiudicazione dei servizi sociali la legge 328/2000 impone l'utilizzo di quest'ultimo criterio, in base al quale il contraente viene scelto anche in considerazione della qualità del servizio proposto.
Il ricorso a tale criterio si rende comunque necessario nel caso in cui:
- le particolarità del servizio non siano tutte prestabilite dall'Ente appaltante il quale rimette all'offerente, sulla base di criteri di valutazione prestabiliti, l'individuazione delle caratteristiche delle prestazioni e quindi la determinazione del contenuto del contratto del quale vengono forniti gli elementi rilevanti e valutabili;
- l'elemento prezzo, seppur importante, debba essere rapportato all'elemento qualitativo.
| Criterio del massimo ribasso | Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa |
| Viene utilizzato prevalentemente nei casi in cui il servizio da eseguire deve risultare corrispondente a quanto previsto dall'amministrazione dal punto di vista delle prescrizioni tecniche e/o disciplinari inserite nel bando di gara. | Prende in considerazione sia il prezzo che la qualità dell'offerta. La scelta del contraente non avverrà semplicemente confrontando i prezzi offerti, ma si dovrà necessariamente integrare tenendo conto di una serie di altri fattori (il merito tecnico dell'offerta; la qualità e le caratteristiche estetiche e funzionali; il servizio successivo alla vendita; l'assistenza tecnica; il termine di consegna o esecuzione; il prezzo). |
[modifica] La concessione-contratto
La concessione è il mezzo attraverso il quale la pubblica amministrazione conferisce ad un soggetto terzo la gestione di un servizio pubblico e le relativa responsabilità. Nel contratto di appalto la pubblica amministrazione affida la gestione di un servizio ad un privato, il quale svolge l'attività per conto dell'amministrazione stessa. Si verrà pertanto a creare un rapporto trilaterale tra pubblica amministrazione, concessionario e utenti. Anche in questo caso a monte vi è la decisione unilaterale della pubblica amministrazione di affidare un servizio in concessione ad un privato; tale strumento giuridico si muove ancora, quindi, all'interno di una logica di subordinazione del privato (concessionario) rispetto alla volontà della pubblica amministrazione di "affidare" un servizio in concessione. A differenza dell'appalto, la concessione permette al privato di mettersi in gioco assumendosi il rischio di gestione.
| Approfondimento | ||
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[modifica] I contributi economici
I contributi economici rappresentano una forma di sostegno in cui l'unico e vero attore è l'amministrazione che concede l'attribuzione economica ad un'organizzazione perché ritenuta meritevole, senza che vi sia alcun meccanismo selettivo; il soggetto non profit è mero destinatario del contributo. Manca lo stimolo al miglioramento e si pone il problema della scarsità delle risorse pubbliche.
[modifica] Il modello multipolare
Negli ultimi anni l'aumento di bisogni, che non è possibile individuare attraverso sistemi standardizzati, ha reso sempre più frequente l'intervento di soggetti privati, mettendo in crisi il sistema pubblico di erogazione basato su una concezione formale e soggettiva della pubblica amministrazione.
Negli anni '90 sono stati adottati alcuni interventi normativi che hanno completamente ridisegnato la pubblica amministrazione italiana con l'obiettivo principale della semplificazione amministrativa e della maggiore partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa (il riferimento è, principalmente, alla legge 7 agosto 1990 n. 241).
La legge n. 328/2000, cui si è già fatto riferimento, ha riformato il settore introducendo il principio di sussidiarietà orizzontale, ovvero quel principio attraverso il quale il soggetto pubblico, nel perseguire il benessere sociale, non si identifica come unico attore ma riconosce il ruolo dei privati e ne favorisce l'intervento.
In particolare, la suddetta legge ha posto le basi per il c.d. modello multipolare il cui obiettivo è quello di creare un sistema integrato in cui ciò che conta non è l'individuazione del soggetto più adatto alla gestione di un determinato servizio, quanto le modalità e gli strumenti con cui il sistema stesso è in grado di rispondere al bisogno.
Questo modello si fonda sulla creazione di una rete di interventi alla cui realizzazione partecipano diversi soggetti - pubblici, privati e privati non profit - attraverso accordi e collaborazioni di tipo programmatico.
Il piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003 [[7]] ha stabilito che "le associazioni sociali […] partecipano a formulare gli obiettivi di benessere sociale e a valutarne il raggiungimento".
Gli strumenti più innovativi che si muovono in questa logica di partenariato pubblico-privato sono il Piano di Zona, l'istruttoria pubblica, gli accordi, il sostegno mirato di iniziative e l'accreditamento.
[modifica] Il Piano di zona
Il Piano di zona è lo strumento che opera nella fase di programmazione degli interventi e che tiene conto dei soggetti coinvolti, delle risorse apportate e dei bisogni da soddisfare. Attraverso il Piano vi è l'incontro delle diverse realtà che possono concorrere ad evidenziare i bisogni e a delineare la politica da seguire per soddisfarli. In particolare per i soggetti del terzo settore questo strumento offre la possibilità di partecipare e collaborare all'attività amministrativa e di far emergere nuovi bisogni del territorio.
| In Pratica | ||
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[modifica] L'istruttoria pubblica
Tra le varie forme di consultazione e partecipazione del cittadino, delle associazioni e dei soggetti portatori di interessi diffusi, negli statuti dei Comuni è previsto lo strumento dell'istruttoria pubblica, finalizzato a configurare l'interesse pubblico concreto da perseguire in relazione a particolari atti e attività di interesse generale.
L'istruttoria pubblica viene indetta dal Consiglio comunale su richiesta della giunta, dei consiglieri e dei cittadini e si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto di parte, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere diffuso, oltre alla giunta e ai gruppi consiliari.
Nelle politiche sociali l'istruttoria pubblica si affianca al Piano di zona, in quanto rientra nella fase di programmazione e serve a definire strategie di intervento ed a ravvisare bisogni rimasti insoddisfatti. Attraverso di essa si raccolgono indicazioni e proposte su come intervenire per risolvere situazioni di disagio. Un esempio particolare di istruttoria pubblica è quella riportata nel riquadro.
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[modifica] Gli accordi
Gli accordi sono atti consensuali con i quali si regolamenta l'erogazione nei servizi alla persona, tenendo conto del principio di sussidiarietà tra soggetto pubblico e terzo settore e con l'obiettivo di realizzare l'interesse generale della comunità. A differenza del contratto, gli accordi consentono ai soggetti del terzo settore di definire insieme alla pubblica amministrazione le strategie di intervento, favorendo l'interdipendenza e la collaborazione tra soggetti diversi nella fase di progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi sociali.
Un esempio di tali accordi è previsto dalla legge provinciale di Trento sulle politiche sociali del 27 luglio 2007 n. 13, che all'art. 14, co. 3, parla dell'accordo di collaborazione che può avere ad oggetto anche la corresponsione di contributi per realizzare progetti innovativi.
[modifica] Il sostegno mirato ad iniziative
Il sostegno mirato è uno strumento simile al contributo economico con la differenza che, nella logica multipolare, vengono definiti criteri che favoriscono la dinamicità delle organizzazioni non lucrative, permettendo loro di partecipare attivamente per soddisfare i bisogni di un determinato territorio. Si tratta di contributi a favore di servizi sociali innovativi posti in essere da cooperative sociali o associazioni di promozione sociale. Le organizzazioni del non profit non sono più destinatarie passive dell'intervento pubblico ma attori principali che propongono e predispongono progetti innovativi dedicati a particolari fasce di soggetti deboli (minori, anziani, disabili ecc.).
[modifica] Autorizzazione e accreditamento
L'art. 11, co. 3, della legge 328/2000, stabilisce che l'esercizio di servizi e strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale sia da parte di soggetti pubblici che privati debba essere subordinato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune, dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale. La legge 328/2000 prevede inoltre che, per poter corrispondere le tariffe a carico dei fondi pubblici, le stesse strutture debbano essere accreditate.
L'autorizzazione è necessaria quando si vuole svolgere un'attività assistenziale anche senza intraprendere rapporti giuridici o finanziari con l'ente pubblico; i requisiti strutturali e organizzativi richiesti sono quelli base per l'esercizio dell'attività in questione, perché l'obiettivo dell'autorizzazione è quello di verificare che l'attività svolta dai privati non entri in conflitto con diritti o interessi tutelati.
L'accreditamento, invece, è necessario qualora di intenda accedere ai finanziamenti pubblici. Per mezzo di tale strumento giuridico l'amministrazione riconosce al privato l'idoneità a proporre e realizzare le proprie attività con risorse pubbliche, dopo averne verificato la rispondenza con gli interessi della collettività.
L'accreditamento permette quindi di garantire la qualità di un servizio attraverso la definizione di parametri specifici che devono essere rispettati dalle imprese che intendono erogare servizi sociali. Si tratta di uno strumento dinamico, in quanto il soggetto accreditato deve garantire un miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati inserendosi a pieno titolo nel sistema integrato dei servizi sociali pubblici e ponendosi in un rapporto strettissimo con il territorio e con i soggetti pubblici e privati.
Un esempio interessante di accreditamento nel sociale (come modalità di affidamento) è proposta dalla legislazione trentina in materia di politiche sociali, che prevede espressamente l'affidamento dei servizi sociali alle imprese accreditate, previo esperimento di una procedura selettiva.
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