Riforma della Costituzione della Repubblica Italiana (2016)/Articolo 83
Aspetto
Rif. | Costituzione vigente | Costituzione riformata | Commento |
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comma 1 | Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. | Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. | idem |
comma 2 | All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. | abrogato | abrogato |
comma 3 | La Valle d’Aosta ha un solo delegato. | La Valle d’Aosta ha un solo delegato. | idem |
comma 4 | L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. | L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. | idem |
comma 5 | Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. | Dal quarto scrutinio e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. | la maggioranza assoluta è la metà dei parlamentari e in una prima fase si aumenta ai tre quinti dell'assemblea. |
comma 6 | vuoto |