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Prontuario di diritto romano/I quasi contratti

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Indice del libro

Contratti consensuali

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Nei quasi contratti le obbligazioni nascono da un atto unilaterale lecito; rispetto ai contratti manca il consenso.

Sono la negotiorum gestio, la pollicitatio, il votum privatum e l' indebiti solutio.

Negotiorum gestio

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La negotiorum gestio è la gestione dei negozi altrui cioè quando un soggetto (gestor) senza alcun incarico e senza alcun dovere nato da un qualsiasi ufficio, intraprende l'attività negoziale degli affari altrui (ad esempio un uomo abbandona il campo prima del raccolto per un qualsiasi motivo, il vicino - senza alcuna richiesta e spontaneamente - fa il raccolto, vende i frutti ed aspetta il ritorno del vicino).
Da ciò nascono delle obbligazioni in carico al gestor:

  • Portare a termine la gestione;
  • Trasmettere al dominus gli effetti dei negozi.

E delle obbligazioni in carico al dominus:

  • Rimborsare al gestor le eventuali spese che ha sostenuto per la gestione;
  • E' tenuto ad accertare gli effetti dei negozi sostenuti dal gestor.

Affinché vi sia un negotiorum gestio sono indispensabili tre elementi:

  1. Gli affari devono essere altrui (elemento oggettivo);
  2. Il gestor deve essere consapevole di compiere attività per affari altrui (elemento soggettivo);
  3. La gestione deve essere utile ma solo inizialmente; il negozio deve presentarsi utile soltanto nel suo principio, poi se si finisce in perdita ed il gestor ha utilizzato la diligenza del buon padre di famiglia, il dominus non può fare nulla.

Pollicitatio

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La pollicitatio è una promessa unilaterale che non richiede alcuna accettazione da parte del ricevente, questo fa scattare un'obbligazione in circostanze particolari.
L'uso tipico della pollicitatio è nelle campagne elettorali; l'impegno di fare qualcosa può essere richiesto in giudizio, è una promessa privata che non fa parte della carica che andrà a coprire il candidato: gli impegni politici infatti può anche non farli, non gli verranno opposti in giudizio. Non è chiaro dalle fonti in quale momento sorgesse l'obbligazione, ma queste ci fanno capire che poteva nascere in tre momenti diversi:

  1. Al momento della promessa;
  2. Al momento dell'elezione;
  3. Nasce solo quando il candidato, nel caso sia stato eletto, inizia l'opera ed è obbligato a finirla.

La soluzione è una via di mezzo tra le prime due, cioè l'obbligazione nasce al momento della promessa ma è condizionata da un fatto futuro ed incerto.

Votum privatum

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I giustinianei inquadrano nella categoria dei quasi contratti il votum privatum; questo era la promessa unilaterale verso una divinità di compiere una prestazione in cambio dell'esaudimento di una preghiera; la prestazione veniva sancita con un oggetto: l' ex voto.
All'inizio il voto è concepito come una sponsio, quindi come un atto bilaterale, la bilateralità era data dai fatti concludenti della divinità. Anche nel votum era presente la clausola sospensiva; i giustinianei invece classificano il votum nei quasi contratti in quanto i cristiani non ammettevano contrattazioni con Dio. Il votum prima del cristianesimo era considerato un negozio vero e proprio ma non con il Dio ma con i sacerdoti di quest'ultimo che potevano addirittura richiedere la prestazione in giudizio nel caso in cui il Dio avesse accolto la preghiera; i sacerdoti redigevano delle tavolette come prova.

Indebiti solutio

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Gaio non riuscì a farla entrare né nei delitti né nei contratti e per questo le mise nelle varie causarum figurae. Un soggetto che pensa erroneamente di avere un debito nei confronti di un altro soggetto compie la prestazione che o non esiste o non è a lui imputabile. Il presunto creditore deve essere in buona fede altrimenti si tratterà di furto. Questa obbligazione sorge in capo al ricevente e consiste nel restituire ciò che ha ingiustamente ricevuto, non può essere però considerato un contratto reale in quanto il pagamento non è fatto per creare un'obbligazione ma bensì per estinguerla. L'obbligazione nasce dunque al momento dalla datio.
Sono necessari quattro elementi affinché si abbia una indebiti solutio:

  1. Solutio: si deve aver pagato (elemento oggettivo);
  2. Indebitum: cioè qualcosa di non dovuto, l'obbligazione non esiste, l'oggetto è totalmente diverso oppure l'obbligazione esiste ma in capo ad un'altra persona;
  3. Error solventis: errore nel pagamento;
  4. Error accipientis: errore nell'accettazione.

L'azione per la tutela è la condictio indebiti che si fonda sull'ingiustificato arricchimento.