Prontuario di diritto romano/le fonti del diritto romano
Le fonti del diritto romano non sono sempre le stesse e si adeguano al mutamento di società ma soprattutto ai mutamenti costituzionali. Naturalmente le fonti del diritto arcaico saranno molto diverse dalle fonti del diritto classico o addirittura Giustinianeo.
Età arcaica
[modifica | modifica sorgente]Nell'età arcaica, società caratterizzata da un'economia statica, da una grande importanza per il sacro e dettata da un grande formalismo, le principali fonti del diritto erano i MORES, ovvero le consuetudini. Esse sono comportamenti posti in essere dalla società poiché visti ripetuti dalla stessa e accettati. Accanto ai mores il diritto arcaico conosce un'altra grande fonte del diritto ovvero LA LEGGE DELLE XII TAVOLE. Essa è una raccolta di disposizioni di carattere generale voluta sulla spinta dei plebei che erano interessati ad una legislazione scritta e riformatrice. Quindi nel periodo arcaio, nel quale costituzionalmente abbiamo assistito al passaggio da monarchia a repubblica le fonti del diritto sono i mores e la legge delle XII tavole. Esistono tuttavia anche i plebisciti, che sono deliberazioni dell'assemblea deio plebei convocata dal tribuno, e l'interpretazione pontificale.
Età preclassica
[modifica | modifica sorgente]Il periodo preclassico inizia nel 367 a.C. con l'emanazione delle Leges Liciniae Sextiae che istituirono la figura del pretore urbano ed è in questo periodo che si assiste allo sviluppo e al decadimento dell'età repubblicana fino al 27 a.C., anno in cui si instaurerà il principato con Augusto. In questo periodo le fonti del diritto mutano. Le consuetudini e l'interpretazione del pontefice lasciano il posto ad un'interpretazione più laica del diritto, grazie a una nuova classe di persone ovvero i giuristi laici, che hanno studiato nelle scuole greche, ponendo il diritto come una grande scienza accanto alla matematica, la filosofia... Inoltre un'altra grande fonte del diritto viene dai pretori. Essi sono magistrati che hanno un ruolo fondamentale nel processo. Inizialmente il processo è quello per azioni di legge, dettato da grande formalismo e che lascia poco spazio alla creazione di diritto tuttavia in questo periodo si ha la creazione pretoria del processo formulare, grazie al quale si farà diritto. Inoltre annoveriamo anche le leges publicae, ciò che stabilisce il popolo mediante comitia centuriata, curiata e tributa.
Età classica
[modifica | modifica sorgente]Nell'età classica il cambiamento costituzionale porta ad una modifica delle fonti del diritto. L'intervento pretorio perde la sua importanza così come la lex publica. Il senato inizia gradualmente a perdere potere, limitandosi in età dioclezianea ad acclamare l'oratio principis. Dunque il potere normativo si accentra nelle mani dell'imperatore grazie allo strumento delle costituzioni imperiali.Esse sono di 5 tipi:
- mandati, deleghe conferite a funzionari o a governatori provinciali;
- editti, diversi dagli edicta dei pretori in età repubblicana,poiché presuppongono illimitatezza temporale e spaziale ed è rivolto a tutti;
- decreti, sentenze giudiziarie;
- rescritti, risposte inviate a privati circa la risoluzione di casi specifici;
- epistole, istruzioni inviate a governatori e a funzionari burocratici sullo svolgimento delle proprie attività.
Età post-classica
[modifica | modifica sorgente]L'età classica andrà avanti fino circa alla dinastia dei Severi, in relazione alla quale si ha l'inizio dell'età post-classica. Questa età coprirà temporalmente gli ultimi secoli della storia romana, ad eccezione dell'età Giustinianea, una parentesi che va dal 527 al 565 d.C. età della morte di Giustiniano e della fine della storia romana. Tralasciando questo ultimo periodo Giustinianeo il diritto post-classico vede la fine del principato e l'inizio del dominato,in cui vi era la massima autorità dell'imperator.Il potere non gli veniva più conferito dal popolo o dalla fedeltà dell'exercitus,ma da Dio stesso (considerando anche l'ampia influenza della diffusione del Cristianesimo). Egli divenne conditor ed interpretes del diritto, rivolgendosi per alcune questioni ai più eminenti giuristi che oramai facevano parte della burocrazia imperiale (e quindi assistiamo al monopolio della produzione di iura da parte del dominus et deus). In ultimo, ci sarà Giustiniano, che tenterà di dare vitalità ad un diritto privato romano ormai in crisi. Lo farà con la creazione del CORPUS IURIS CIVILIS (composto dalla seconda edizione del Codex detto repetitae praelectionis;dalle novellae costitutiones;i digesta,la più grande raccolta di iura dell'età preclassica e le istitutiones per l'insegnamento didattico).