Prontuario di diritto romano/I delitti
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come Delitti venivano a configurarsi 4 fattispecie. esse erano:
- furtum
- rapina
- damun iniuria datum
- iniuria
Furtum
[modifica | modifica sorgente]Per furto si intendeva la sottrazione di proprietà altrui ma anche l'utilizzo indebito. Le pene per questa fattispecie si configuravano a seconda che esso fosse stato "manifestum" o meno. A sua volta vi erano diverse pene se del tipo "manifestum" fosse stato compiuto di notte o di giorno. Infatti nel caso in cui il furto avveniva di notte la potenziale vittima del furto poteva anche uccidere il ladro. Se fosse stato commmesso di giorno, il ladro poteva essere ucciso solo se armato e dopo aver chiesto aiuto. La pena per il furto era di tipo capitale, dove con questo termine non si intendeva solo la previsione della morte ma anche l'assoggettamento del ladro nei confronti della vittima. In progresso di tempo si sostituì a questa pena una pecuniaria che consisteva nel quadruplo del valore della cosa per furto manifesto, del doppio per fusto non manifesto e del triplo nel caso di furtum conceptum e oblatum. Si riteneva furtum conceptum se la refurtiva fosse stata trovata a casa del ladro. Oblatum se fosse stata portata dal ladro in altro luogo. Sempre il quadruplo del valore era previsto per il furto prohibitum cioè quando il ladro fosse stato scoperto.
Rapina
[modifica | modifica sorgente]Questo delitto era in origine considerato un tipo di furto. Fu introdotta solo in periodo classico e la sua configurazione si deve all'actio raptum bonorum con il quale veniva tutelata la sottrazione di beni per mezzo della forza.
Damnum iniura datum
[modifica | modifica sorgente]anche conosciuto nel nostro ordinamento come danno aquilano e cioè il danno extracontrattuale. esso prevedeva sia l'uccisione di un servo o di un capo di bestiame (primo capitolo legge aquilia) sia il ferimento degli stessi anche nel caso di una uccisione di un animale feroce. Era necessario che vi fosse un rapporto diretto fra chi compie l'azione e questo tipo di risultati per la configurazione del danno aquilano. altre fattispecie dove questo mancasse come la persuasione o la limitazione di libertà prevedevano la tutela da parte del pretore. la pena era prevista in base al maggior valore che aveva avuto la cosa rupta nell'ultimo anno nel caso del primo capitolo, nell'ultimo mese nel caso del terzo capitolo
Iniuria
[modifica | modifica sorgente]si configurava come iniuria ogni tipo di violenza esercitata su un altro soggetto. vi erano tre fattispecie:
- membrum ruptum, che prevedeva: in caso di non risanamento del membro rotto la stessa rottura nei confronti di chi aveva arrecato il danno, o il pagamento di 300 assi se l'oggetto del danno fosse stata una persona libera, 150 se fosse stato uno schiavo.
- os fractum, prevedeva la stessa pena pecuniaria sopra descritta.
- iniuria generica, pagamento di 25 assi.