Prontuario di diritto romano/Atti illeciti

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Atto illecito era (ed è) ogni atto lesivo di un diritto altrui. L'atto illecito constava di due elementi, cioè la volontarietà dell'atto (colpa) e la lesione del diritto altrui (danno).
Come la volontà nel negozio giuridico, anche la colpa esige capacità di agire. Pazzi e impuberi non potevano essere in colpa.
Vi erano varie specie di colpa: contrattuale ed extra-contrattuale.
La colpa contrattuale interveniva negli atti che presuppongono un particolare rapporto (appunto di natura contrattuale) con la persona lesa.
La colpa extra-contrattuale era quella che occorreva in tutti gli atti "illeciti per se stessi"; prendeva anche il nome di colpa aquiliana dalla Lex Aquilia, che disciplinava i danni recati alle cose altrui quando tra il responsabile e il danneggiato non vi era alcun tipo di rapporto.

La colpa[modifica]

La colpa è il difetto di attenzione, ma senza malvagia volontà di nuocere, senza previsione effettiva delle conseguenze dell'atto. Si diceva qui in dolo scit, in culpa scire debet, intendendo generalmente la colpa come imputabilità del fatto illecito.
I Romani conoscevano due gradi di colpa: la colpa grave (lata culpa, magna neglegentia), consistente in una grave negligenza, superiore alla media comune, cioè il non usare l'attenzione più banale, il non intendere ciò che intendono tutti. Per il Digesto, Lata culpa est nimia neglegentia id est non intelligere quod omnes intelligunt. La culpa laevissima fu introdotta dalla Lex Aquilia
La colpa lieve (culpa levis) consisteva nel non usare l'attenzione propria dell'uomo regolare e ordinato nell'azienda domestica: questo tipo di uomo, per i Romani, era il bonus paterfamilias, ossia il tipo ordinario di persona che nella vita di tutti i giorni agiva con diligentia quam suis.
Una particolare figura di colpa era la culpa in concreto, che non aveva come parametro il tipo astratto del paterfamilias bensì la persona stessa del colpevole. Era tale la colpa di chi non adoperava negli affari altrui quella stessa diligenza che adoperava nei propri affari, ma si trattava di un concetto estremamente variabile.

Il danno[modifica]

Il danno è la lesione di un diritto: nel diritto romano era considerato danno, oltre alla lesione di un qualsiasi diritto del paterfamilias, anche la privazione di un vantaggio purché economicamente valutabile.
COnseguenza del fatto illecito era sempre l'obbligazione all'indennizzo o al risarcimento del danno in favore della parte lesa, collegato alla responsabilità del danneggiante e alla rei aestimatio.