Prontuario di diritto romano/I contratti letterali
Contratti letterali
[modifica | modifica sorgente]Erano conclusi quando la scrittura diventava obbligazione: ciò accadeva ad esempio con i nomina transcripticia (annotazioni fatte dal pater sul codex accepti et expensi, il libro delle entrate e delle spese familiari) e con i chirographa.
I nomina transcripticia potevano essere:
- a re in personam, se obbligavano litteris chi si era già obbligato in altro modo;
- a persona in personam, se si sostituiva il debitore con un altro.
Nello stesso codex (registro) si annotavano i nomina arcaria, che nullam faciunt obligationem sed obligationis factae testimonium praebent, cioè avevano la mera funzione di ricordare e testimoniare un'obbligazione preesistente.
I chirographa ed i syngrapha sono figure di origine greca: i primi erano documenti con funzione probatoria dell'obbligazione (cioè un'attestazione dell'obbligazione che restava nelle mani del creditore), mentre i secondi avevano funzione costitutiva dell'obbligazione.