Prontuario di diritto romano/La responsabilità
La responsabilità contrattuale
[modifica | modifica sorgente]I criteri di imputazione della responsabilità erano considerati "elementi naturali" del contratto, ma potevano essere modificati dalle parti.
Alcuni contratti ammettevano solo il dolus malus (frode), altri il dolo e la colpa: «magna neglegentia colpa est; magna culpa dolus est»: con queste regole, il diritto romano imputava l'inadempimento, ma non trascurava di operare una graduazione della colpa.
Esonero da responsabilità contrattuale
[modifica | modifica sorgente]I casi di esonero da responsabilità erano dati dalla vis maior e dal casus fortuitus, che portavano senz'altro alla liberazione del debitore, in quanto in entrambi i casi si trattava di eventi del tutto inevitabili (rapinae, incendia, impetus praedonum, ecc).
Nei casi in cui l'inadempimento poteva addebitarsi al debitore, l'obbligazione continuava a sussistere, in virtù del principio della perpetuatio obligationis che poteva far condannare il debitore (dal giudice a pagare una somma di denaro in luogo della prestazione ormai divenuta impossibile. Tra l'altro, vigeva anche il principio della compensatio lucri cum damno.
Era ben nota anche la responsabilità ex recepto: essa si agganciava ai contratti di jus civile che importavano restituzione o gestione; la neglegentia nella custodia faceva scattare una sorta di responsabilità oggettiva, per cui il soggetto passivo era tenuto a praestare dolum. Tale criterio di imputazione si riteveva applicabile se l'oggetto depositato o comodato periva.
La culpa
[modifica | modifica sorgente]La colpa contrattuale interveniva negli atti illeciti collegati ad un particolare rapporto (derivante da contratto) con un altro soggetto.
Erano ipotesi note:
- la culpa lata (cioè non capire quello che tutti capiscono) assimilata in qualche ipotesi al dolo,
- la culpa levis (cioè non provvedere diligentemente),
- la culpa levissima, introdotta dalla Lex Aquilia e perciò detta "colpa aquiliana", ma riconoscibile solo nei casi di illecito extracontrattuale, dove manca qualsiasi rapporto convenzionale o pattizio con altri soggetti.