Diritto privato/Il regime patrimoniale della famiglia
Generalità
[modifica | modifica sorgente]Si intende, con questa locuzione, il complesso di regole (di natura legale o convenzionale) che disciplina la titolarità e l'amministrazione dei beni dei coniugi. Pertanto, i singoli regimi patrimoniali, stabiliti dalla legge o scelti dai coniugi, concorrono a determinare il concreto regime patrimoniale che si applica ad una determinata famiglia. Il sistema introdotto dalla legge 19.5.75 n. 151, ispirandosi ai principi costituzionali che stabiliscono l'uguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 29) e che tutelano ogni forma di lavoro (artt. 35 e 36) e, quindi anche il lavoro domestico, ha introdotto il principio della Comunione legale dei beni, come regime suppletivo che si applica, in mancanza della scelta di altro regime patrimoniale esclusivo (separazione di beni) o ai beni che non formano oggetto di altri regimi patrimoniali non esclusivi (comunione convenzionale o fondo patrimoniale). Non rientrano nel regime patrimoniale della famiglia altre convenzioni dirette a favorire il matrimonio, come la donazione obnuziale il cui oggetto rientra nel patrimonio personale del coniuge donatario, a meno di una espressa specificazione che i beni donati sono attribuiti alla comunione.
La pubblicità delle convenzioni matrimoniali
[modifica | modifica sorgente]Si realizza attraverso l'annotazione delle convenzioni matrimoniali, a margine dell'atto di matrimonio, (pubblicità relativa alla convenzione che generalmente è atto di natura programmatica); si tratta di pubblicità di natura dichiarativa che ha lo scopo di rendere opponibile ai terzi il regime patrimoniale della famiglia;
tuttavia alcune convenzioni, come il fondo patrimoniale, che crea un vincolo di destinazione a favore della famiglia su beni specificamente indicati (e, quindi, non ha natura programmatica), o le convenzioni dirette a sottoporre al regime di comunione beni che siano di proprietà esclusiva dei singoli coniugi (convenzioni che, per la parte indirizzata a questo fine, neanche sono atti di natura programmatica), se hanno ad oggetto beni immobili o mobili registrati, richiedono la pubblicità nei rispettivi registri (pubblicità relativa ai beni) con gli effetti propri cioè quello di dirimere il conflitto tra più soggetti aventi diritti reali sollo stesso bene.
Si è affermato, nondimeno, che il fondo patrimoniale non necessiterebbe della pubblicità relativa alla convenzione, essendo sufficiente la pubblicità relativa ai beni (trascrizione per i beni immobili o mobili registrati, annotazione del vincolo per i titoli di credito)
Classificazione
[modifica | modifica sorgente]I regimi patrimoniali della famiglia possono essere classificati sotto diversi punti di vista:
a) in considerazione della fonte dei singoli regimi che possono concorrere al complessivo regolamento dei rapporti patrimoniali tra coniugi si distinguono: Il regime legale e i regimi convenzionali
b) in considerazione della corrispondenza o meno dei regimi convenzionali a schemi predisposti dal legislatore si distinguono: i regimi tipici e i regimi atipici: sono quelli che non hanno un paradigma legislativo predisposto.
c) in considerazione dell'estensione oggettiva cui si applicano si distinguono: i regimi universali i regimi parziali
d) sotto lo stesso profilo si possono distinguere: i regimi generali i regimi specifici
e) in considerazione della possibilità di coesistenza si distinguono: regimi alternativi o esclusivi