Diritto privato/Obbligazioni
L'obbligazione consiste in un rapporto giuridico, in forza del quale un soggetto, detto debitore, è tenuto ad avere un determinato comportamento nei confronti di un altro soggetto, detto creditore. Il comportamento può consistere nel fare un'azione, non fare un'azione o nel dare.
I soggetti del rapporto obbligatorio, ossia il debitore e il creditore, devono essere determinati al momento in cui sorge una obbligazione o almeno determinabili. Oggetto dell'obbligazione è la prestazione, ossia il comportamento cui è tenuto il debitore.
L'art. 1174 dispone che la prestazione deve avere un carattere patrimoniale, ossia deve essere suscettibile di una valutazione in danaro; tuttavia essa può corrispondere a un interesse anche non patrimoniale del creditore (ad esempio, un interesse scientifico o culturale).
Inoltre l'oggetto della prestazione deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.
L'adempimento è definito dalla dottrina come "l'esatta esecuzione della prestazione dovuta". Il corretto adempimento dell'obbligazione determina l'estinzione del rapporto obbligatorio.
Si ha inadempimento quando la prestazione non è eseguita nel luogo dovuto, al momento dovuto e secondo le modalità convenute.