Prontuario di diritto romano/L'inadempimento

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L'inadempimento[modifica]

Il diritto romano ammetteva che alcuni tipi di obbligazioni potessero far luogo a responsabilità, quando la prestazione non fosse adempiuta o non fosse esattamente adempiuta.
Il problema dell'inadempimento non si poneva nel caso delle obbligazioni di dare fungibili, perché si riteneva che nessuna sopravvenienza potesse rendere impossibile la prestazione.
Il discorso era diverso per le obbligazioni specifiche: qui il debitore poteva essere esonerato da responsabilità se l'impossibilità non dipendeva da sua colpa.
Problemi particolari si avevano circa le obbligazioni che importavano l'obbligo di restituzione (pegno, deposito, comodato) o di gestione di affari altrui (mandato, tutela, negotiorum gestio, ecc.): tale obbligo era detto custodiam praestare e si poneva in stretta relazione con la responsabilità (chiamata dolum praestare).
L'inadempimento poteva essere imputato per dolo o per responsabilità oggettiva; la figura della colpa era meno nota e si affermò solo nel tardo diritto postclassico.
La responsabilità da inadempimento si traduceva in responsabilità personale del debitore: quando la Lex Poetelia Papiria abolì il nexum, si affermò il principio della responsabilità patrimoniale: il creditore, in luogo di ridurre in schiavitù il debitore, poteva venderne i beni (bonorum venditio) in una sorta di procedura fallimentare. Si affermò poi l'istituto della bonorum distractio, cioè la vendita dei singoli beni, che costituisce l'archetipo della moderna esecuzione individuale.
Il debitore, peraltro, poteva evitare la procedura esecutiva cedendo volontariamente i beni ai creditori (cessio bonorum).
Con l'introduzione dell'esecuzione patrimoniale, il patrimonio del debitore assunse valore di garanzia generica per i creditori, ai quali furono riconosciute diverse azioni per il caso che il debitore distraesse dei beni sottraendoli alla garanzia generica.
Inoltre, furono riconosciuti diversi mezzi di rafforzamento del credito, detti garanzie, e si cercò di assicurare al creditore l'esecuzione della prestazione mediante clausole diverse (arrha, poena, ecc).