Logistica/Trasporto Conto Proprio
TRASPORTO CONTO PROPRIO
[modifica | modifica sorgente]Il trasporto di cose in conto proprio (art. 31 della legge n. 298/74) è il trasporto eseguito da persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie.
Condizioni per distinguere il Conto Proprio dal Conto Terzi
Il trasporto non deve costituire attività economicamente prevalente del soggetto, ma complementare all’attività svolta (es.: commerciante di mobili che trasporta i mobili dal magazzino al cliente);
Attività complementare vuol dire:
- le cose trasportate devono essere attinenti all’attività principale svolta dall’impresa (es.: commerciante di frutta che trasporta frutta, verdura e simili)
- i veicoli destinati al conto proprio devono essere congrui con le esigenze dell’impresa (es.: un piccolo artigiano non può avere 6 auto articolati)
- i costi per l’esercizio del trasporto non devono incidere pesantemente sui costi totali dell’attività svolta
le merci trasportate devono essere in proprietà di chi effettua il trasporto o prodotte da questi, vendute, prese in comodato, in locazione o detenute per essere trasformate, modificate. Il trasporto di cose in conto proprio (art. 31 della legge n. 298/74) è il trasporto eseguito da persone fisiche, giuridiche, riparate o elaborate in conformità all’attività principale svolta o, infine, tenute in deposito o in custodia in relazione a un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere (es. contratto di agenzia); il trasporto deve avvenire con un veicoli di proprietà, in usufrutto, in leasing o acquistati con patto di riservato dominio; il veicolo deve essere guidato personalmente dal proprietario, da un suo dipendente, collaboratore familiare, socio o amministratore, a seconda della tipologia societaria.
TRASPORTO CONTO TERZI
[modifica | modifica sorgente]Il trasporto di cose per conto di terzi è un’attività imprenditoriale di prestazione di servizi di trasporto, verso un determinato corrispettivo. L’iscrizione all’Albo nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi è condizione necessaria per l’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose per conto terzi. Competono all’Ufficio provinciale la tenuta dell’Albo, il controllo amministrativo, la deliberazione delle sospensioni, cancellazioni e provvedimenti disciplinari nonché l’organizzazione degli esami per il rilascio dell’attestato di capacità professionale per l’esercizio della professione di autotrasportatore di merci su strada.
REQUISITI:
[modifica | modifica sorgente]L’accesso alla professione di autotrasportatore è consentito ai seguenti soggetti:
- imprese individuali
- società
- consorzi e cooperative a proprietà divisa (per tali soggetti è prevista l’iscrizione in una sezione speciale dell’Albo regolata dal DPR 155/1990)
Per le imprese che esercitano tale attività di autotrasporto cose per conto terzi con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate sarà sufficiente dimostrare il requisito dell’onorabilità per essere iscritti all’Albo. Oltre il limite di 1,5 tonnellate, i requisiti per conseguire l’iscrizione all’Albo Autotrasportatori senza limitazioni, sono:
- onorabilità;
- capacità finanziaria;
- idoneità professionale.
Sussiste il requisito dell’idoneità professionale se la persona provi di avere maturato particolare esperienza pratica, purché superi l’”esame di controllo” che consiste in una prova di idoneità semplificata.