Cyberbullismo/Diritto

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Indice del libro

Questo capitolo tratterà delle leggi che si occupano di punire coloro che praticano atti di bullismo e delle responsabilità dei genitori, degli insegnanti e dell'amministrazione scolastica.

Proporrà diversi articoli, con il loro contenuto in breve, su come punire i reati di bullismo o cyberbullismo.


Cyberbullismo e diritto[modifica]

Il grande sviluppo degli strumenti elettronici ha fatto aumentare il fenomeno del cyberbullismo. Quest'ultimo adotta le forme del bullismo ma viene amplificato dalle nuove tecnologie. Il cyberbullismo non cambia molto la prospettiva giuridica del fenomeno. Cambiano sicuramente gli strumenti, ma l'atteggiamento aggressivo e il continuo approfittarsi della debolezza della vittima restano identici; per questo la normativa non distingue bullismo e cyberbullismo.

Le responsabilità sono tante e pesanti:

Responsabilità del bullo: i soggetti sono imputabili dall'età di 14 anni se capaci di intendere e di volere; il bullo potrà rispondere di responsabilità legali dal momento che non è importante la capacità di agire ma quella di intendere e di volere (art. 2059 e legge 94/2009);

Responsabilità per i genitori: si tratta di una responsabilità presunta, salvo che non venga fornita dai genitori la dimostrazione di aver impartito al figlio una corretta educazione. Ma il concetto di corretta educazione è piuttosto vago (art. 2048);

Responsabilità per gli insegnanti: la Cassazione ha ribadito che il docente non deve solo istruire ed educare il giovane, ma deve anche proteggerlo e sorvegliarlo, al fine di evitare che procuri danni a se stesso o ad altri (art. 2048 e legge 312/1980);

Responsabilità per l'amministrazione scolastica: quest'ultima risponderà dei danni provocati dal collegamento con il docente, perché responsabile della vigilanza del minore. Le uniche prove liberatorie saranno dimostrare che il fatto è avvenuto quando la vittima non era sottoposta alla loro vigilanza.

Proposta di legge 2014[modifica]

Il 23 gennaio 2015 in Parlamento è stata proposta una legge per punire il bullismo e il cyberbullismo. La proposta di legge è formata da sei articoli che mirano a punire e a prevenire azioni di carattere aggressivo di qualsiasi tipo.

L'articolo 1 si pone l'obbiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue forme per mezzo di azioni preventive e con strategie adatte a tutelare sia le vittime che i responsabili. Per cyberbullismo s'intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria e diffamazione realizzata per via telematica.

L'articolo 2 prevede che ciascun genitore, o qualunque responsabile del minore, può inoltrare all'aggressore una richiesta per la rimozione di qualsiasi dato personale del minore diffuso in rete; se la richiesta non viene soddisfatta entro ventiquattro ore si provvede con gli articoli 143/144.

L'articolo 3 illustra il piano d'azione, istituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, e istituisce un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

L'articolo 4 specifica che, per l'attuazione dell'art. 1, il Ministero dell'Istruzione prevede corsi di formazione del personale scolastico per dare sostegno ai minori vittime del cyberbullismo.

L'articolo 5 dice che la Polizia Postale, ogni sei mesi, si siede al tavolo delle altre autorità al fine di aggiornare sugli esiti e sulle misure di contrasto riguardo al cyberbullismo.

L'articolo 6 obbliga il Dirigente scolastico, qualora venga a conoscenza degli atti di bullismo e di cyberbullismo, a informare le famiglie dei soggetti coinvolti e convocare una riunione con le vittime e uno psicologo della Unità Sanitaria Locale di competenza per esaminare la situazione e predisporre percorsi per l'assistenza alla vittima e per la rieducazione del bullo. Nei casi più gravi è tenuto a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria.

Violazioni di legge[modifica]

In Italia non esiste una legge specifica per punire il bullismo e il cyberbullismo però ci sono diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione che puniscono i comportamenti dei bulli.

  • Violazione dei principi fondamentali della Costituzione italiana: cioè uguaglianza, libertà dell'insegnamento e diritto all'istruzione.
  • Violazioni della legge penale (illecito penale): il codice penale e la sua applicazione nelle sentenze della Corte di Cassazione.
  • Violazione delle norme di diritto privato (illecito civile): il danno risarcibile e la responsabilità del bullo minore, dei genitori e della scuola.

Fonti[modifica]