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Diritto d'autore, copyright e licenze aperte per la cultura nel web/Definizioni

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Indice del libro

1. Cosa si intende per diritto d’autore/copyright?

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Il corpo di norme che tutela le opere letterarie e artistiche di carattere creativo è indicato come “diritto d’autore” nei paesi di civil law e “copyright” nei paesi di common law (Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Canada).

Il diritto d’autore/copyright comprende una serie di norme che si sviluppano attorno al rapporto che lega l’autore all’opera, riconoscendo al primo una serie di diritti esclusivi sulla seconda. Esso rientra nella grande famiglia della disciplina della proprietà intellettuale che, al suo interno, comprende sia il diritto d’autore, sia la proprietà industriale (invenzioni, marchi, denominazioni di origine, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali). La natura del diritto d’autore è duplice e si compone dei diritti morali, finalizzati alla tutela della personalità dell’autore, e dei diritti patrimoniali, volti a garantire all’autore una remunerazione attraverso lo sfruttamente economico dell’opera. Il diritto d’autore nasce al momento della creazione dell’opera, senza necessità di alcuna formalità e protegge le “opere letterarie e artistiche”, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. La convenzione di Berna del 1886 (accordo internazionale che stabilisce per la prima volta il riconoscimento reciproco del diritto d’autore tra le nazioni aderenti) riconosce agli Stati sottoscrittori la facoltà di prescrivere che le opere letterarie e artistiche siano protette solo se fissate su un supporto materiale. Il requisito della fissazione dell’opera su supporto materiale, ammesso dalla convenzione di Berna, è tipico dei Paesi di common law e, per esempio, non è stato adottato dalla legislazione italiana in materia.

I due sistemi di diritto d’autore e di copyright pongono tradizionalmente l’accento su due profili differenti: il primo sull’autore come “persona”, e il secondo sul “diritto di copiare l’opera”. Seppure da tale differente approccio sono derivate delle disomogeneità tra i due sistemi (come, per esempio, la diversa disciplina dei diritti morali), essi svolgono la stessa funzione e tendono sempre più con il tempo a uniformarsi in relazione all’evolversi delle forme di sfruttamento on line delle opere.

Riferimenti: (EN) Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of September 9, 1886, completed at PARIS on May 4, 1896, revised at BERLIN on November 13, 1908, completed at BERNE on March 20, 1914, revised at ROME on June 2, 1928, at BRUSSELS on June 26, 1948, at STOCKHOLM on July 14, 1967, and at PARIS on July 24, 1971, and amended on September 28, 1979, su wipolex.wipo.int, World Intellectual Property Organization (WIPO). URL consultato il 22 febbraio 2021.

2. Quali sono le opere protette?

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Le norme che disciplinano il diritto d’autore variano da paese a paese, sebbene esistano degli aspetti comuni di tutela grazie all’adesione alla convenzione di Berna e al Trattato dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI, noto anche con l’acronimo inglese WIPO). All’interno dell’Unione europea, il processo di armonizzazione del diritto d’autore ha di molto ridotto le differenze tra gli Stati membri dell’Unione attraverso almeno 12 differenti direttive a partire dai primi anni ‘90. In particolare, aspetti come: diritti di sfruttamento economico, eccezioni e limitazioni, misure tecnologiche di protezione, originalità, concetto di opera, durata dei diritti di utilizzazione economica sono stati oggetto di sostanziale armonizzazione e oggigiorno si può certamente dire che ricevono una tutela molto simile a livello europeo. Va comunque tenuto conto del fatto che il diritto d’autore rimane una prerogativa nazionale (e dunque vi è la legge sul diritto d’autore italiana, francese, tedesca, ecc. le quali saranno simili nei molteplici aspetti oggetto di armonizzazione indicati supra, ma manterranno le proprie peculiarità). Tra le opere dell’ingegno che rientrano nel genere letterario, scientifico e artistico, la tutela è accordata qualunque sia il modo o la forma espressiva, ancorché essa debba possedere un certo carattere di stabilità, purché le opere presentino il carattere dell’originalità, quale risultato della creazione intellettuale del loro autore. L’originalità si manifesta attraverso scelte libere e creative che permettano all’autore di imprimere la propria personalità nell’opera. Per le banche dati la tutela del diritto d’autore è accordata solo nel caso in cui la scelta o la disposizione del materiale possano essere considerate come creazione dell’ingegno propria dell’autore (cfr. domande nn. 43-48).

Riferimenti:

3. Esiste sempre un autore?

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Sì, l’opera è sempre frutto della creazione intellettuale di un soggetto.

L’autore può scegliere se manifestarsi con il proprio nome, sotto uno pseudonimo oppure se rimanere anonimo. Tra le opere dell’ingegno esistono le cosiddette opere orfane, che si presumono essere ancora assoggettate alla protezione del diritto d’autore, ma i cui titolari dei diritti sono sconosciuti o introvabili.

Riferimenti: Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, su eur-lex.europa.eu, EUR-Lex. URL consultato il 22 febbraio 2021.

4. Cosa si intende per opere composte e opere collettive?

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Sono opere composte quelle formate dalla riunione di più contributi autoriali non separabili, né distinguibili tra di loro (come nel caso di un libro scritto a più mani); sono, invece, collettive le opere create da più autori ove i singoli contributi restano distinti e autonomi tra loro e, quindi, separabili (come p.es. un’antologia).

5. Quali sono le caratteristiche dei diritti morali e dei diritti patrimoniali d’autore?

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Tutti gli Stati europei riconoscono all’autore una serie di diritti esclusivi che si differenziano in diritti morali e patrimoniali. I diritti morali nascono con l’intento di tutelare la personalità artistica dell’autore. La convenzione di Berna richiede agli Stati aderenti di riconoscere due forme di diritto morale: il diritto di attribuzione della paternità e il diritto di integrità dell’opera ossia di opporsi a ogni deformazione, mutilazione od altra modificazione, come anche a ogni altro atto a danno dell’opera stessa, che rechi pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione di artista. La disciplina specifica è rimessa alla legislazione dei singoli Stati. I diritti morali, che non sono stati oggetto di specifica armonizzazione, sono incedibili e spesso irrinunciabili (anche se in alcuni ordinamenti la rinuncia è possibile). La loro durata può variare considerevolmente: il minimo stabilito a livello internazionale è almeno la stessa durata dei diritti di sfruttamento economico, ma spesso, in particolare nell’Europa continentale, essi durano molto di più, per esempio nell’ordinamento italiano essi non sono soggetti a termine. I diritti patrimoniali, invece, attengono all’utilizzazione e allo sfruttamento economico dell’opera. L’autore, infatti, può decidere di cedere o concedere l’utilizzo di tali diritti, gratuitamente o a fronte di un pagamento. I diritti patrimoniali sono il diritto di pubblicare, riprodurre, trascrivere, eseguire, rappresentare o recitare in pubblico, comunicare e mettere a disposizione del pubblico, distribuire, tradurre, elaborare, modificare, dare in prestito o in noleggio l’opera.

Riferimenti:

6. Quanto dura la protezione dei diritti morali e dei diritti patrimoniali?

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In base alla convenzione di Berna, spetta alle legislazioni dei paesi dell’Unione determinare le condizioni per l’esercizio dei diritti patrimoniali che hanno un effetto territorialmente limitato al paese che le ha stabilite. La durata dei diritti patrimoniali comprende la vita dell’autore e un periodo di cinquanta anni dopo la sua morte, ma gli Stati aderenti hanno la facoltà di stabilire una durata superiore. Nei paesi dell’Unione europea, i diritti patrimoniali scadono, invece, 70 anni dopo la morte dell’ultimo degli autori (quando l’opera entra nel regime del pubblico dominio). Disposizioni specifiche sono indicate per determinate categorie di opere (opera collettiva, opera composta, opera anonima o pseudonima, opera inedita).

In base alla convenzione di Berna, in nessun caso la durata dei diritti patrimoniali può ledere il diritto morale dell’autore che, pertanto, non può avere una durata inferiore ai 50 anni, ma i singoli Stati aderenti possono stabilire una durata più lunga o renderlo imprescrittibile.

Inoltre, per completezza, si ricorda che il Trattato di Pace del 1947, che conferiva solo ai paesi vincitori la possibilità di ampliare la durata di protezione dei diritti dei loro autori, aggiungendo anche gli anni di guerra, prolunga la durata stabilita dalla legge di ulteriori 7 anni e 8 mesi. In seguito, con la stipulazione del cosiddetto accordo Trips del 1994 da parte della maggior parte dei paesi del mondo è stata eliminata ogni discriminazione tra gli Stati in guerra, pertanto anche i paesi che hanno perduto la guerra possono godere (p.es. l’Italia), nel proprio territorio e in quello europeo, della stessa durata dei diritti (76 anni e otto mesi).

Riferimenti:

7. A chi appartiene il diritto d’autore quando l’opera è realizzata in occasione di un rapporto di lavoro o su commissione?

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In Europa i diritti morali e i diritti di utilizzazione economica dell’opera spettano generalmente all’autore per il fatto della creazione e sin dal momento in cui l’opera viene a esistenza. In alcuni casi, i soli diritti patrimoniali spettano a un soggetto diverso dall’autore. Per esempio, i diritti di utilizzazione economica di un’opera dell’ingegno creata su commissione (nell’ambito di un contratto di prestazione d’opera o di un contratto di appalto) o in occasione di un rapporto di lavoro dipendente, non spettano all’autore, bensì al committente/appaltatore o al datore di lavoro, sempre nei limiti indicati dalla legge (p.es. software, banche dati) o dal contratto.

Riferimenti:

8. Cosa si intende per diritti connessi?

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I diritti “connessi” (o “diritti vicini”) al diritto d’autore hanno lo scopo di riconoscere e incentivare lo sforzo artistico (p.es. per quanto concerne l’esecuzione e la rappresentazione degli artisti interpreti esecutori) o gli investimenti di coloro che rendono le opere dell’ingegno accessibili e fruibili da parte del pubblico (come i produttori fonografici, le emittenti radiofoniche e televisive, il produttore cinematografico e ora anche l’editore per le pubblicazioni a stampa di carattere giornalistico condivise sul web, al quale la nuova Direttiva sul diritto d’autore digitale riconosce un particolare e breve diritto connesso a ricevere un compenso in caso di utilizzo on line).

Riferimenti:

9. Quali sono i materiali protetti dai diritti connessi?

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I materiali protetti dai diritti connessi resi obbligatori dalla normativa europea sono:

  • le fissazioni delle prestazioni artistiche degli artisti interpreti o esecutori;
  • le riproduzioni fonografiche dei produttori di fonogrammi;
  • l’originale e le copie delle pellicole dei produttori cinematografici delle prime fissazioni di una pellicola;
  • le fissazioni delle trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere (senza filo), comprese le trasmissioni via cavo o via satellite, degli organismi di diffusione radiotelevisiva;
  • le pubblicazioni a carattere giornalistico per l’utilizzo on line da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione.

Esistono poi delle altre fattispecie che il diritto dell’Unione europea rende facoltative (p.es. fotografie non originali, edizioni critiche, fonts). Per esempio, la legge italiana sul diritto d’autore riconosce un diritto connesso alle semplici fotografie, intese come «immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche non dotate di carattere creativo».

Riferimenti:

10. Esistono dei casi di eccezione e/o limitazione al diritto d’autore?

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Sì, il sistema delle eccezioni e delle limitazioni è uno strumento giuridico fondamentale che consente di bilanciare correttamente il diritto dell’autore sull’opera da lui creata con il diritto della collettività di accesso alla cultura e di libera manifestazione del pensiero. Si tratta, infatti, di casi in cui il legislatore ritiene che il secondo diritto debba prevalere sul primo.

Le eccezioni (finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, citazione, critica), escludono l’applicabilità del diritto d’autore, rendendo libera l’utilizzazione dell’opera; le limitazioni, invece, rendono utilizzabile l’opera senza bisogno di chiedere la preventiva autorizzazione del titolare del diritto, ma prevedono il versamento di un equo compenso (p.es. reprografia, uso personale).

La Direttiva 2001/29/CE individuava una serie di eccezioni facoltative lasciando al legislatore nazionale la scelta sulla loro implementazione e individuando una sola eccezione obbligatoria in relazione agli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico e parte essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali (art. 5, c. 1). Specifiche eccezioni sono previste per il software e le banche dati.

La recente Direttiva 2019/790/UE, al contrario, ribalta l’impostazione precedente prevedendo una serie di eccezioni di natura obbligatoria e, dunque, garantendo l’effettiva ricezione delle stesse da parte dei legislatori nazionali (estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica, conservazione del patrimonio culturale, finalità didattiche digitali transfrontaliere).

Riferimenti:

11. Cosa si intende per pubblico dominio?

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Dal punto di vista letterale, pubblico dominio indica qualcosa che “appartiene a tutti”. Sebbene non esista una definizione legislativa di pubblico dominio, può definirsi tale la condizione in virtù della quale le opere dell’ingegno possono essere liberamente utilizzate da chiunque, per qualunque finalità (fatti salvi i diritti morali, almeno per la maggior parte degli ordinamenti giuridici di civil law) senza chiedere l’autorizzazione e senza dover corrispondere alcun compenso. Il pubblico dominio, in questo senso, rappresenta la situazione opposta al diritto d’autore, che di norma riconosce agli autori dell’opera i diritti esclusivi su di essa. Il legislatore, infatti, ha ritenuto che nel bilanciamento tra l’interesse dell’autore allo sfruttamento economico dell’opera e quello della collettività all’accesso alla cultura, in alcuni casi debba prevalere il secondo.

Le opere in pubblico dominio possono ricondursi a tre grandi categorie:

  1. le opere che il legislatore definisce in dominio pubblico fin dalla loro prima pubblicazione (p.es. atti normativi, ordinanze, sentenze, ecc.);
  2. le opere rispetto alle quali sono decorsi i termini di vigenza dei diritti d’autore patrimoniali in tutto il mondo;
  3. le opere che sono state liberamente “donate alla collettività” dagli autori.

12. Posso pubblicare liberamente nel web o devo rispettare delle regole?

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Il web non è esente dall’obbligo del rispetto di regole e limitazioni. Qualora si pubblichino contenuti protetti dal diritto d’autore, infatti, è necessario rispettare le norme che regolano il corretto utilizzo delle stesse. La pubblicazione, dunque, sarà libera se:

  • il contenuto ricade nel dominio pubblico;
  • rientra in un’eccezione o limitazione prevista dalla legge;
  • si è in possesso del permesso del titolare dei diritti (p.es. a mezzo di licenza creative commons).

In generale, dunque, non si possono pubblicare contenuti altrui senza l’espressa autorizzazione dei titolari dei diritti. Pubblicarli con la menzione dell’autore o del sito da cui sono stati estrapolati non è sufficiente per evitare di incorrere nella violazione del diritto d’autore.

Per completezza si tenga conto che la pubblicazione sul web impone anche il rispetto di tutte le altre norme coinvolte in relazione al tipo di contenuto (p.es. normativa sulla privacy).

13. Cos’è un’opera fuori commercio?

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Le opere fuori commercio sono opere che non sono mai state in circolazione, opere non più in circolazione o non disponibili tramite i canali commerciali ordinari. Le opere fuori commercio possono ancora godere della protezione della legge europea sul diritto d’autore qualora non siano trascorsi 70 anni dalla morte dell’autore. Un caso peculiare è quello in cui le opere letterarie, oggetto di un contratto editoriale con cui l’autore ha trasferito in esclusiva i diritti di utilizzazione per la stampa, siano esaurite (perché tutti gli esemplari sono stati venduti o peggio siano andate al macero per ragioni di gestione di magazzino). In questo caso l’opera è soggetta ancora alla protezione del diritti editoriali anche se l’autore volesse autorizzarne alcuni usi. La Direttiva 2019/790/UE offre una serie di meccanismi per consentire agli istituti culturali che detengono opere fuori commercio di poterle utilizzare. Nello specifico, la norma europea prevede che un organismo di gestione collettiva, in presenza di determinate condizioni, possa concludere un contratto di licenza non esclusiva a fini non commerciali con un istituto di tutela del patrimonio culturale per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta di detto istituto, indipendentemente dal fatto che tutti i titolari dei diritti oggetto della licenza abbiano o meno conferito mandato all’organismo di gestione collettiva.

In alternativa, la Direttiva individua un’eccezione per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di mettere a disposizione, a fini non commerciali, opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nella loro raccolta, a condizione che sia indicato il nome dell’autore o di qualsiasi altro titolare di diritti individuabile, salvo in caso di impossibilità; e che tali opere o altri materiali siano messi a disposizione su siti web non commerciali.

Riferimenti: Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, su eur-lex.europa.eu, EUR-Lex. URL consultato il 22 febbraio 2021.

14. Cos’è un’opera orfana?

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Le opere orfane sono opere tutelate dal diritto d’autore in relazione alle quali, però, i titolari dei diritti sono sconosciuti o molto difficili o addirittura impossibili da rintracciare. Nelle biblioteche, nei musei, negli archivi e istituzioni pubblici europei sono posseduti milioni di opere orfane. Solo la British Library, che detiene oltre 150 milioni di volumi, stima che le opere orfane costituiscano circa il 40% del suo patrimonio. Le informazioni necessarie per individuare i titolari dei diritti possono essere carenti per diversi motivi, per esempio l’opera è stata pubblicata in forma anonima o con pseudonimo o è estremamente risalente e dunque le informazioni in questione sono andate perdute. La Direttiva 2012/28/UE sulle opere orfane, entrata in vigore alla fine del 2012, ha previsto una serie di casi in cui l’opera orfana può essere utilizzata dagli istituti del patrimonio culturale. La normativa prevede che per stabilire lo status di opera orfana sia necessaria una ricerca diligente all’interno dello Stato membro di prima pubblicazione. La dichiarazione di “opera orfana” consente poi ai singoli Stati membri di apporre una limitazione al diritto di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico in favore degli istituti di tutela del patrimonio culturale.

Riferimenti: Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane, su eur-lex.europa.eu, EUR-Lex. URL consultato il 22 febbraio 2021.

15. Si può rinunciare al diritto d’autore?

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Nella maggior parte degli Stati europei, i diritti morali non sono soggetti a scadenza (e quindi sono imprescrittibili), non sono rinunciabili e/o trasferibili dal titolare (a eccezione p.es. del Regno Unito). I diritti patrimoniali o di sfruttamento economico, invece, sono soggetti a scadenza e il titolare può decidere liberamente di rinunciarvi oppure di cederli o concederli in utilizzo ad altri soggetti a fronte di un eventuale compenso economico.

Alcuni ordinamenti giuridici (p.es. Stati Uniti, Australia, Paesi Bassi, Polonia e Sudafrica) prevedono per l’autore la possibilità di rientrare automaticamente nella titolarità dei diritti d’autore all’avverarsi di alcune condizioni.

Riferimenti: (EN) Creative Commons Rights Back Resource, su labs.creativecommons.org, Creative Commons. URL consultato il 22 febbraio 2021.