Diritto d'autore, copyright e licenze aperte per la cultura nel web/Tipologie di contenuto/Riproduzioni 2D-3D

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Indice del libro

30. Cosa si intende per riproduzione?[modifica]

La riproduzione di un’opera dell’ingegno consiste nella creazione di copie, dirette o indirette, temporanee o permanenti, dell’opera, realizzate in qualunque forma o modo.

Riferimenti: Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, su eur-lex.europa.eu, EUR-Lex. URL consultato il 22 febbraio 2021.

31. Cosa si intende per materiale derivante dalla riproduzione?[modifica]

Per materiale derivante dalla riproduzione si intende tutto ciò che è il risultato dell’atto di riproduzione stesso e dunque dell’attività di realizzazione di copie dirette o indirette, temporanee o permanenti dell’opera, realizzate in qualunque forma o modo. Rientrano nella definizione, per esempio, le fotografie digitali o analogiche di un’opera.

32. Una riproduzione 2D o 3D di un’opera dell’arte visiva è soggetta al diritto d’autore/copyright?[modifica]

Si, anche le riproduzioni 2D e 3D di un’opera dell’ingegno tutelata dal diritto d’autore rientrano nel più ampio diritto esclusivo di riproduzione, e pertanto sono soggette al rispetto delle norme a ciò riferite.

33. È possibile riprodurre e riutilizzare liberamente il materiale derivante dalla riproduzione di un’opera dell’arte visiva o di altri genere di opere in pubblico dominio?[modifica]

La possibilità di utilizzare liberamente il materiale derivante dalla riproduzione di un‘opera dell’ingegno dipende in primo luogo dal tipo di protezione gravante sull’opera stessa.

La Direttiva 790/2019/UE prevede che alla scadenza della durata di protezione di un’opera delle arti visive (quando cioè l’opera entra nel regime di pubblico dominio), il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d’autore o ai diritti connessi, a meno che tale materiale sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell’autore.

Riferimenti: Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, su eur-lex.europa.eu, EUR-Lex. URL consultato il 22 febbraio 2021.

34. Posso commissionare riproduzioni fotografiche di opere delle arti visive?[modifica]

Sì, è possibile commissionare riproduzioni fotografiche di opere dell’ingegno, sempre nel rispetto dei diritti dell’autore sull’opera riprodotta (qualora sussistano).

35. Se un istituto di tutela del patrimonio culturale commissiona un progetto di digitalizzazione è titolare del solo risultato finale (immagini, rendering, elaborazioni grafiche) o anche dei dati grezzi o raw data (rilievi, nuvole di punti)?[modifica]

Non vi è un riferimento normativo esplicito in questo senso, pertanto, la titolarità dei dati grezzi potrà essere stabilita solo grazie alla interpretazione della volontà delle parti come risultante dal contratto.