Diritto d'autore, copyright e licenze aperte per la cultura nel web/Licenze e riuso/Immagini di beni culturali pubblici in pubblico dominio

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Indice del libro

103. Quali sono i principali limiti normativi al riuso e alla diffusione di immagini di beni culturali?[modifica]

Il riutilizzo e la divulgazione di immagini di beni culturali è vincolato al rispetto del principio della riservatezza dei dati personali (si pensi alla documentazione più recente conservata negli archivi), ambito nel quale è intervenuto di recente a livello europeo il regolamento (UE) 2016/679, e delle norme sul copyright poste a tutela della creatività. Per questa ragione nella realtà internazionale gli istituti culturali regolamentano l’uso delle immagini digitali in rete facendo valere diritti sulla mera riproduzione delle opere originali, comprese quelle di pubblico dominio. Tale facoltà tuttavia a livello comunitario dovrà essere in parte rivista dalla normativa dei singoli Stati membri alla luce della recente Direttiva 2019/790/UE, che di fatto esclude il carattere creativo delle semplici riproduzioni di opere d’arte in pubblico dominio, facendo quindi venire meno la pretesa di corrispondere diritti d’uso in base alle norme sul copyright.

In Italia la riproduzione del patrimonio culturale pubblico è invece regolata non solo dal diritto d’autore ma anche dal codice dei beni culturali, che configura un vero e proprio “diritto proprietario” in capo alle pubbliche amministrazioni sulle riproduzioni di beni di loro proprietà. In particolare è libera la divulgazione di immagini di beni culturali pubblici svolta “senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale”. Per fini diversi dal lucro la divulgazione di immagini di beni culturali è non solo gratuita ma non è richiesta nemmeno alcuna autorizzazione preventiva all’ente che ha in consegna il bene riprodotto. Chiunque può effettuare liberamente una riproduzione digitale di un bene culturale di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici territoriali nel rispetto del diritto d’autore, della riservatezza e dell’integrità del bene riprodotto (non è libero l’uso di cavalletti, scanner o mezzi di riproduzione a contatto, treppiedi o flash).

Riferimenti:

104. Quali sono gli strumenti tradizionalmente utilizzati per “proteggere” le immagini di beni culturali in pubblico dominio?[modifica]

È preferibile non applicare alcun tipo di protezione per limitare l’accesso e il riutilizzo delle riproduzioni di opere visive di pubblico dominio: ciò che è di pubblico dominio dovrebbe infatti rimanere di pubblico dominio. Ciononostante alcuni istituti culturali limitano ancora il riutilizzo delle riproduzioni digitali ricorrendo alla bassa risoluzione, a dispositivi che impediscono il download oppure a filigrane (watermark), sebbene questa pratica sia stata espressamente scoraggiata dalla Commissione europea: “Si dovrebbe evitare l’uso di filigrane intrusive o di altre misure di protezione visiva su copie di materiale di pubblico dominio come segno di proprietà o provenienza”.

Riferimenti: Raccomandazione della Commissione del 27 ottobre 2011, sulla digitalizzazione e l’accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale, su eur-lex.europa.eu, EUR-Lex. URL consultato il 22 febbraio 2021.

105. Dove e come posso trovare immagini ad alta risoluzione dei beni culturali da riutilizzare in un volume illustrato?[modifica]

È possibile scaricare immagini di opere d’arte sui siti web di musei, archivi e biblioteche rilasciate con licenze aperte o in pubblico dominio (cfr. domanda n. 117). In questi casi le riproduzioni vengono pubblicate e rese scaricabili ad alta risoluzione proprio al fine di promuovere il libero riutilizzo delle stesse per qualsiasi scopo, anche commerciale.

Riferimenti: (EN) Douglas McCarthy e Andrea Wallace, Survey of GLAM open access policy and practice, su docs.google.com. URL consultato il 22 febbraio 2021.

106. È consigliabile applicare le licenze Creative Commons alle opere di pubblico dominio?[modifica]

No, le licenze Creative Commons non possono essere applicate alle opere di pubblico dominio in quanto richiedono l’esistenza dei diritti d’autore/copyright sulle opere. Alcune istituzioni culturali rivendicano tuttavia diritti connessi sulla riproduzione di opere di pubblico dominio in rete (laddove la legislazione lo consente) e rilasciano perciò copie digitali di opere di pubblico dominio utilizzando licenze Creative Commons. La Direttiva 2019/790/UE, che si appresta a essere recepita dagli Stati membri, non consentirà più di fare leva sui diritti connessi sulle riproduzioni di opere in pubblico dominio giacché esclude la possibilità di fare affidamento sul diritto d’autore e sui diritti connessi alla fotografia non originale di opere dell’arte visiva in pubblico dominio (art. 14) .

Riferimenti: Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, su eur-lex.europa.eu, EUR-Lex. URL consultato il 22 febbraio 2021.

107. La fotografia scattata in un museo può essere liberamente pubblicata sul web in un blog personale o essere inserita in una presentazione da proiettare in pubblico?[modifica]

La pubblicazione su un blog personale della fotografia di un bene culturale pubblico in pubblico dominio o il suo inserimento in una presentazione da proiettare in pubblico può avvenire liberamente da parte dell’utente, cioè senza alcun esborso da parte dell’interessato e senza richiedere alcuna autorizzazione all’ente pubblico proprietario del bene nella misura in cui tale attività si configuri come “libera manifestazione del pensiero”. Tali attività sono perciò da ritenersi libere nella misura in cui il blog non contenga banner o messaggi pubblicitari e la proiezione del powerpoint si inserisca nel quadro di attività non lucrative. A seguito dell’entrata in vigore della L. 106/2014 (“Art Bonus”) e della L. 124/2017 che hanno modificato il codice dei beni culturali consentendo, di fatto, la liberalizzazione dello scatto fotografico in archivi, biblioteche e musei non è più necessario richiedere l’autorizzazione per la riproduzione digitale a distanza (senza stativo o flash) di beni culturali pubblici. La norma consente anche di pubblicare le fotografie nei social network allo scopo di divulgare la conoscenza del patrimonio culturale italiano e, in ogni caso, per scopi diversi dal lucro.

Riferimenti: Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 108 c. 3-bis

108. Come riutilizzare le riproduzioni di immagini di beni culturali in pubblico dominio scaricate dal sito web di un museo nel quale non siano specificati i termini d’uso delle immagini?[modifica]

La prima raccomandazione che va rivolta a chi ha intenzione di riutilizzare immagini di beni culturali scaricati dal sito web istituzionale di un museo, archivio o biblioteca è quella di esaminare con attenzione i termini d’uso delle licenze per verificare la sussistenza di eventuali diritti e indicazioni circa le modalità di riutilizzo legittimo delle riproduzioni. Tuttavia, qualora dovessero mancare simili indicazioni, in Italia opera il principio dell’“open by default” per i dati della pubblica amministrazione, in base al quale dati e documenti pubblicati, con qualsiasi modalità, dalle Amministrazioni che ne siano titolari, senza che sia adottata espressamente una licenza si intendono rilasciati come dati di tipo aperto, e quindi sono liberamente riutilizzabili, anche per finalità commerciali.

Riferimenti: Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di "Codice dell’amministrazione digitale", artt. 52, 68 c. 3

109. Ho restaurato un’opera per conto di un museo: posso utilizzare liberamente le immagini del restauro per promuovere la mia attività?[modifica]

La promozione della propria attività imprenditoriale attraverso la pubblicazione di immagini di beni culturali sottoposti a restauro equivale a un uso commerciale dell’immagine stessa. Di conseguenza prima di un simile riutilizzo sarà bene ottenere l’autorizzazione dell’istituto che conserva il bene originale.

110. Posso abbellire l’interno del mio locale con riproduzioni di beni culturali?[modifica]

Se si tratta di un esercizio commerciale occorre richiedere l’autorizzazione (p.es. un bar, un ristorante) in quanto in questi casi l’esposizione delle immagini in tale contesto determina lo sfruttamento economico delle stesse. Nulla osta invece se si tratta dell’esposizione nella mia abitazione privata o nell’ambito di una attività senza scopo di lucro - come una esposizione liberamente accessibile al pubblico - perché rientra nella casistica degli utilizzi non lucrativi consentiti dalla legge.

Riferimenti: Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 108 c. 3-bis

111. Posso inserire liberamente la fotografia di un bene culturale nell’app turistica che ho progettato per valorizzare il territorio?[modifica]

Le immagini presenti in una app turistica che riutilizza fotografie di beni culturali pubblici di per sé concorrono alla “promozione della conoscenza del patrimonio culturale”. L’utilizzo delle immagini sarà libero solo a condizione che l’app non sia commercializzata e non contenga al suo interno messaggi pubblicitari. Qualora invece si dovesse verificare anche una sola di queste due ipotesi l’uso delle immagini dovrà essere preventivamente autorizzato.

Riferimenti: Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 108 c. 3-bis

112. Come pubblicare la fotografia di un bene culturale in un contributo scientifico?[modifica]

Per la pubblicazione di una fotografia su un contributo scientifico inserito all’interno di un prodotto editoriale destinato al commercio è bene avere cognizione della tipologia di licenza associata all’immagine oppure dei termini d’uso indicati nel sito web dell’istituto che potrebbero prevedere facilitazioni per le pubblicazioni scientifiche. In Italia sono alcuni regolamenti ministeriali hanno introdotto criteri per stabilire la prevalenza dello scopo commerciale sullo scopo culturale che è insito per natura in ogni pubblicazione scientifica: se si tratta dell’immagine di un bene culturale di proprietà statale (MiBACT) da pubblicare in una monografia di oltre 2000 copie di tiratura e/o con un prezzo di copertina superiore a 77,47 euro di copertina è necessario richiedere un’autorizzazione ed eventualmente corrispondere diritti di pubblicazione all’istituto detentore del bene stesso. Per i beni archivistici statali la prima soglia si abbassa a 70 euro. È inoltre necessario indicare correttamente la provenienza del bene e consegnare una copia del volume all’ente pubblico proprietario del bene in formato cartaceo o digitale. Nel caso invece di articoli su periodici di natura scientifica non è richiesto il pagamento di alcun diritto di pubblicazione e dunque non si applicano le soglie sopra citate. È in ogni caso buona norma citare sempre correttamente la provenienza del bene riprodotto e informare l’ente pubblico proprietario del bene in caso di pubblicazioni scientifiche che interessano il patrimonio detenuto dall’istituto stesso al fine di migliorarne la conoscenza e promuoverne la valorizzazione.

Riferimenti:

113. Ho scansionato l’immagine di un bene culturale presente sulla pagina di un libro: posso riutilizzarla in un nuovo volume semplicemente citando la pubblicazione d’origine?[modifica]

Se si deciderà di inserire la scansione all’interno di una pubblicazione “a scopo commerciale” sarà necessario chiedere nuovamente l’autorizzazione all’ente proprietario del bene ed eventualmente corrispondere i relativi diritti di pubblicazione, ed eventualmente al fotografo o all’editore nel caso in cui sulla fotografia sussistano diritti d’autore o diritti connessi. Il rilascio del provvedimento di “concessione” alla pubblicazione da parte dell’ente è infatti valido esclusivamente per una edizione.

Riferimenti: Decreto ministeriale dell’8 aprile 1994 – Tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi e modalità per le concessioni relative all’uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero, su gazzettaufficiale.it, Ministero dei Beni culturali e ambientali. URL consultato il 22 febbraio 2021.

114. Mostre di arte contemporanea in istituti culturali: come regolamentare la riproduzione da parte dei visitatori?[modifica]

In fase di progettazione di una mostra è bene accertarsi, previa intesa con l’ente prestatore, se sulle opere destinate all’esposizione gravano diritti autoriali identificando per esempio il soggetto titolare dei diritti d’autore. Ciò è utile non solo per regolamentare la riproduzione da parte dei visitatori ma anche per evitare il rischio di incorrere in violazioni delle norme autoriali qualora si decidesse di pubblicare le riproduzioni delle opere esposte all’interno di un eventuale catalogo della mostra. Nel caso in cui sussistano limitazioni alla riproduzione di alcune opere per ragioni legate al diritto d’autore sarà bene indicare con opportuni simboli grafici sottoposti all’opera protetta il divieto di effettuare riprese fotografiche da parte dei visitatori.

Riferimenti: Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 108 c. 3-bis

115. Dove e come recuperare riproduzioni di beni culturali di buona qualità da pubblicare liberamente in un volume illustrato?[modifica]

È possibile scaricare immagini di opere d’arte nei siti web dei musei, archivi e biblioteche che rilasciano immagini con licenze aperte. In questi casi le riproduzioni sono pubblicate e rese scaricabili ad alta risoluzione proprio al fine di promuovere il libero riuso delle immagini per qualsiasi finalità, ivi compresa quella commerciale.

Finora in Italia gli unici siti web ad applicare licenze aperte sono quelli di fondazioni che gestiscono musei o biblioteche (Fondazione BEIC di Milano, Museo Egizio di Torino). Cfr. domanda n. 117.

116. Come possono essere etichettate le riproduzioni di opere di pubblico dominio?[modifica]

A seguito dell’implementazione dell’art. 14 della Direttiva (UE) 2019/790/UE nel caso di riproduzione fedele di opere delle arti visive che sono riconosciute in pubblico dominio in tutto il mondo, incoraggiamo gli istituti culturali ad applicare lo strumento del Public Domain Mark (PDM) o, in alternativa, CC0 se ci sono dubbi sul fatto che la riproduzione sia ancora soggetta a copyright in qualche Stato; mentre, nel caso di riproduzione originale di opere delle arti visive in pubblico dominio, sollecitiamo i predetti istituti, qualora titolari dei diritti d’autore, ad adottare lo strumento CC0. Da ultimo, qualora i suddetti istituti non siano i titolari dei diritti sulla riproduzione creativa, riteniamo fondamentale che essi si adoperino, attraverso l’adozione di specifici accordi con i titolari stessi, per il rilascio delle riproduzioni con CC0.

RightsStatements.org fornisce inoltre dodici dichiarazioni sui diritti standard per il patrimonio culturale online che possono essere utilizzate per comunicare al pubblico il regime dei diritti d’autore e lo stato di riutilizzo degli oggetti digitali. Le dichiarazioni sui diritti sono supportate dalle principali piattaforme di aggregazione come la Digital Public Library of America e Europeana. Le dichiarazioni sui diritti sono state progettate pensando sia agli utenti umani sia agli utenti computer (come i motori di ricerca) e fanno uso della tecnologia del web semantico, esse sono ovviamente compatibili con le licenze aperte e gli strumenti legali forniti Creative Commons per l’identificazione delle opere in pubblico dominio.

Riferimenti: