Diritto d'autore, copyright e licenze aperte per la cultura nel web/Problemi e soluzioni/Contratti e liberatorie

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Indice del libro

127. Le istituzioni culturali dovrebbero operare con modelli contrattuali? In quali casi?[modifica]

Le istituzioni culturali dovrebbero operare avvalendosi di modelli contrattuali al fine di regolamentare in maniera specifica i diversi aspetti della loro relazione con autori, artisti, fotografi, curatori, licenziatari, donatori, collezionisti, sponsor, editori, etc. La molteplicità degli interlocutori delle istituzioni culturali e la complessità delle tematiche che le istituzioni devono disciplinare al fine di avere un rapporto “pacifico e proficuo” con i terzi, richiedono di poter disporre di uno strumento contrattuale formale per addivenire a una regolamentazione specifica a tutela dei diritti delle parti contrattuali. È altresì importante avvalersi di contratti per poter identificare, tra l’altro, quali sono i diritti ceduti, quali le obbligazioni sorte in capo alle parti, per dare trasparenza al rapporto instaurato tra le parti, e anche per rispettare alcuni adempimenti richiesti comunque dal legislatore (p.es. quando prescrive la forma scritta). Da ultimo, è preferibile operare con modelli contrattuali nei quali siano disciplinati i diversi aspetti del diritto d’autore esaminati in questo lavoro ICOM.

È importante tenere presente che a livello europeo la Direttiva 2019/790/UE (art. 7) disciplina il rapporto tra le eccezioni al diritto d’autore e i contratti, e prevede che alcune delle nuove eccezioni e limitazioni al diritto d’autore (quali per esempio, ex art. 6, la possibilità di fare copie di opere di altri materiali ai fini di conservazione, su qualsiasi formato) non possono essere escluse da un contratto. Qualsiasi disposizione contrattuale che non tenga conto della disposizione comunitaria che prevede eccezioni verrebbe considerata come inapplicabile. Gli Stati membri devono pertanto garantire che la facoltà degli istituti di tutela del patrimonio culturale di conservare le opere non possa venire pregiudicata da una clausola contrattuale.

Riferimenti: Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, su eur-lex.europa.eu, EUR-Lex. URL consultato il 22 febbraio 2021.

128. Esistono dei modelli di clausole contrattuali per acquisizioni?[modifica]

Esistono dei modelli di clausole contrattuali, ma non standardizzate, nel senso che molte istituzioni, enti culturali operano con modelli propri, o seguendo le linee guida fornite per esempio da associazioni/enti culturali sia a livello nazionale che internazionale.

Riferimenti:

129. Quali liberatorie/autorizzazioni sono necessarie per organizzare una mostra di arte contemporanea?[modifica]

In generale, al fine di organizzare un progetto espositivo di arte contemporanea, è necessario ottenere consenso/liberatoria/autorizzazione preventiva per:

  1. l’uso di immagini delle opere esposte per scopi di comunicazione/commerciale/pubblicitario;
  2. l’utilizzazione di musiche, video, foto nel percorso espositivo o altrove, p.es. nei canali social;
  3. l’utilizzazione di immagini nel sito web dell’istituzione espositiva;
  4. uso di eventuali foto e riprese video del pubblico per eventi specifici.

In alcuni casi dovrà essere richiesta la autorizzazione preventiva degli aventi diritto presso la società che ne amministra i diritti. Alcuni di questi temi possono invece essere disciplinati, quanto ai diversi aspetti quali il consenso, direttamente nel contratto/accordo/regolamento predisposto per la organizzazione del progetto espositivo.

130. Come scrivere una liberatoria?[modifica]

La liberatoria deve specificare in maniera precisa l’utilizzazione che si intende fare del bene/immagine rispetto alla quale si chiede il consenso all’uso, il periodo, il luogo fisico o digitale, il tema privacy, la clausola recesso. Il consenso concesso con la liberatoria è efficace solo nei limiti in cui è stato manifestato (p.es. il consenso all’utilizzazione della propria immagine su una determinata tipologia di pubblicazione non permette la pubblicazione su materiale diverso).

131. Quali accorgimenti adottare nel caso in cui un istituto culturale acquisisca documentazione protetta dal diritto d’autore?[modifica]

Nel caso in cui un museo, archivio o biblioteca acquisisca, a qualsiasi titolo (versamenti, donazioni o depositi), documentazione potenzialmente protetta dal diritto d’autore (disegni, progetti, fotografie, componimenti poetici, ecc.) è necessario definire accordi specifici con il titolare dei diritti (si pensi per esempio alla donazione a un istituto culturale dell’archivio di un fotografo, da parte dei relativi eredi che, dopo la morte del fotografo, risultano titolari dei diritti sulle opere fotografiche). Soprattutto nel caso di acquisti o donazioni è opportuno redigere una liberatoria che preveda la cessione dei diritti patrimoniali da parte del titolare dei medesimi all’istituto che riceve tale documentazione. Ciò allo scopo di porre l’istituto nelle condizioni di assicurare, con piena certezza di diritto, l’attività di conservazione a fini di pubblica fruizione della documentazione acquisita.