Diritto d'autore, copyright e licenze aperte per la cultura nel web/Tipologie di contenuto/Testi

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Indice del libro

36. È possibile fotocopiare o riprodurre digitalmente monografie o periodici?[modifica]

In Italia la fotocopia è ammessa come eccezione al diritto d’autore solo nei limiti del 15 per cento, per le edizioni di opere in commercio. La riproduzione deve essere fatta per uso personale del lettore, cioè soltanto di colui che per propria memoria o per migliore comprensione ha un bisogno personale di leggere la copia così riprodotta, non estendendosi quindi ad altri soggetti.

La Direttiva 2001/29/CE aveva permesso ai singoli Paesi membri di equiparare la copia digitale alla fotocopia. A causa del mancato recepimento di tale misura da parte dell’Italia, la fotocopia rimane a oggi l’unica forma di riproduzione ammessa nel nostro Paese. La legge sul diritto d’autore non menziona affatto la copia digitale ma solo la fotocopia o xerocopia, mentre la digitalizzazione in quanto “cambio formato” deve essere autorizzata di per sé indipendentemente dall’uso successivo del file prodotto. Per un approfondimento sulle tematiche relative al diritto d’autore in ambito librario, si rinvia alle FAQ redatte dall’AIB.

Riferimenti:

37. Il format di una mostra è tutelabile? A chi appartiene?[modifica]

Una mostra può essere considerata creativa e quindi un’opera dell’ingegno in sé, tutelata, con conseguente riconoscimento dei diritti morali e patrimoniali quando se ne riscontra l’originalità nei suoi elementi costitutivi. La disciplina del diritto d’autore affronta la tutela della proprietà intellettuale nell’ideazione di esposizioni di opere d’arte. Tuttavia data la vaghezza insita nella norma emerge la difficoltà nella attribuzione di “idea”, di “progetto” e dell’adozione di itinerari e strategie da parte dei curatori delle mostre. La difficoltà nasce dall’interpretazione dei termini “concept” e “project”. In sostanza il concept è l’incipit alla mostra e definisce un tema, un argomento. L’elaborazione del tema è il progetto vero e proprio che comprende una serie di attività creative, economiche e manageriali che collaborano tra loro. Il concept e il progetto di una mostra o di un evento possono essere tutelati dal diritto d’autore se viene riconosciuto il “carattere creativo”. Il format, secondo alcuni, è inteso come lo sviluppo dell’idea stessa, la sua estrinsecazione, che è frutto della creatività di un autore e ciò che può essere tutelato non è la idea ma la forma della sua espressione, laddove dall’idea si giunga all’elaborazione del progetto vero e proprio. L’ideatore della mostra, il curatore, deve però aver operato/apportato contributi creativi al progetto, conferendo al medesimo un carattere personale diverso rispetto a una semplice esposizione di oggetti. A livello generale è opportuno che il contratto tra ente espositivo e curatore/autore disciplini il tema in maniera specifica.

In materia di apporti originali e invenzioni del lavoratore autonomo, il cd. Job Act del lavoro autonomo (L. 81/2017), in vigore dal 14 giugno 2017, prevede che «salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomi, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30» (art. 4). Pertanto, se il cliente-committente e il lavoratore autonomo-professionista non hanno diversamente stabilito nell’incarico, si applicano i principi sopra menzionati.Il curatore può anche essere un dipendente dell’istituzione committente, incaricato di organizzare mostre in via esclusiva a favore dell’ente. I rapporti tra i due soggetti saranno allora disciplinati dal contratto di lavoro subordinato.

Riferimenti:

38. A chi appartengono i contenuti realizzati da dipendenti, freelance, consulenti?[modifica]

Come principio generale, la titolarità dei contenuti realizzati dipende dal tipo di rapporto contrattuale tra cliente/committente e dipendente/consulente/freelance (cfr. domande n. 7 e 37).

39. Sono tutelabili i contenuti descrittivi del percorso di visita?[modifica]

I contenuti descrittivi del percorso di visita possono essere oggetto di tutela se dotati del carattere di novità, originalità e creatività.

40. Tutela dei contributi scientifici all’interno di cataloghi di mostre: il diritto d’autore spetta all’editore o agli autori?[modifica]

Un catalogo di mostra è un’opera collettiva, che richiede l’intervento di più persone che forniscono diversi apporti (fotografie, testi scritti, saggio critico, ecc). Si individuano pertanto diversi soggetti, titolari di distinti diritti d’autore:

  • gli autori dei singoli contributi, cui spettano i diritti esclusivi sui singoli contributi, nel rispetto dei patti convenuti;
  • il soggetto che organizza e dirige la creazione dell’opera, considerato autore ai sensi della legge sul diritto d’autore (art. 7);
  • l’editore, al quale spettano i diritti di utilizzazione economica dell’opera collettiva, salvo il caso in cui le parti abbiano disciplinato in maniera diversa i loro diritti.

Il diritto morale riferito al singolo contributo resta sempre in capo all’autore; il diritto di utilizzazione economica dell’opera nel suo insieme spetta all’editore, salvo diverso accordo tra le parti.

Riferimenti: Legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di "Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", artt. 3, 7, 38

41. Quando e come è possibile digitalizzare un catalogo di una mostra?[modifica]

Tra le attività delegate agli istituti di tutela rientra anche la comunicazione al pubblico, lo scopo educativo, la tutela e conservazione. Le eccezioni e limitazioni poste al diritto d’autore, permettono usi del materiale protetto dal diritto d’autore a favore dell’interesse superiore alla informazione, alla conoscenza, alla ricerca e alla divulgazione e alla conservazione. Molte di queste eccezioni sono poste a favore degli istituti di tutela, enti culturali, archivi, musei, etc, proprio allo scopo di permettere di adempiere ai compiti a essi assegnati. La digitalizzazione delle opere, per esempio, fa parte di queste e ha provocato qualche problema a livello di diritto d’autore. In particolare, con riguardo alle copie digitali di contenuti presenti nelle collezioni e la digitalizzazione e divulgazione di tali contenuti. A livello europeo, molti Paesi hanno previsto norme nazionali specifiche, anche riguardo alla modifica di formato (per scopi di preservazione), o al fine di prevenire deterioramento, ma per alcuni tale attività viene riferita solo a istituzioni che non operino per scopo di lucro, come previsto dalla Direttiva 2001/29/CE che fa riferimento a riproduzioni effettuate da biblioteche, musei, archivi, senza scopo di lucro (art. 5.2 c). La Direttiva 2019/790/UE prevede la eccezione che consente agli istituti di tutela di realizzare copie delle opere o di materiale permanentemente presente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto ai fini di conservazione (art. 6). La norma europea mira a consentire agli istituti di tutela di preservare e valorizzare i beni delle loro collezioni anche attraverso l’impiego dei processi di digitalizzazione.

Riferimenti:

42. Per riprodurre le opere all’interno del catalogo e digitalizzarlo, è necessario ottenere l’autorizzazione del titolare dei diritti?[modifica]

A livello internazionale, la necessità di poter esporre e promuovere opere, per esempio presenti nelle collezioni museali, è ampiamente riconosciuta tra le eccezioni e limitazioni previste dalle norme del diritto d’autore dei paesi europei, anche a seguito di quanto previsto dalla Direttiva 2001/29/CE, che permette agli Stati membri di prevedere eccezioni e limitazioni al fine di pubblicizzare una esposizione pubblica o vendita di opere, per promuovere l’evento, esclusa qualsiasi altro utilizzazione commerciale (art. 5.3 j). E quindi di inserire opere nei cataloghi. Quanto alla digitalizzazione, si fa riferimento a quanto sopra specificato in relazione alla eccezione per la conservazione del patrimonio prevista dalla Direttiva 2019/790/UE (art. 6).

In Italia non vi sono disposizioni specifiche in materia di utilizzazione di riproduzioni all’interno di cataloghi, ma come indicato al punto precedente, secondo il principio generale in tema di diritti di utilizzazione economica, la riproduzione in un catalogo non può essere fatta dal proprietario e/o custode senza il preventivo consenso dell’artista (o suoi eredi nei limiti indicati dalla legge italiana sul diritto d’autore). La riproduzione fotografica di un’opera d’arte in un catalogo rappresenta una forma di utilizzazione economica dell’opera e rientra nel diritto esclusivo di riproduzione riservato all’autore. Nel diritto di riproduzione rientra anche il diritto di controllare le riproduzione effettuate su un supporto o formato diverso rispetto a quello dell’opera riprodotta, quale la digitalizzazione. Per eseguire le riproduzioni su catalogo e per digitalizzare un catalogo, è quindi necessario rintracciare i detentori dei diritti e chiedere la liberatoria. Il curatore dovrà pertanto accertarsi di aver preventivamente acquisito dagli autori o loro eventuali aventi causa il diritto di riproduzione delle opere esposte prima di realizzare il catalogo.

Riferimenti: