Vai al contenuto

Storia della letteratura italiana/Cesare Beccaria

Wikibooks, manuali e libri di testo liberi.
Storia della letteratura italiana

Figura di spicco dell'Illuminismo italiano e della cultura milanese del Settecento, Cesare Beccaria è membro dell'Accademia dei Pugni ed è ricordato principalmente per il trattato Dei delitti e delle pene, in cui condanna la tortura e la pena di morte.

Cesare Beccaria

Cesare Beccaria nasce a Milano, figlio di Giovanni Saverio di Francesco e di Maria Visconti di Saliceto, il 15 marzo 1738.[1] Studia a Parma, poi a Pavia dove si laurea nel 1758. Nel 1760, contro la volontà del padre, rinunciando ai suoi diritti di primogenitura, sposa l'allora sedicenne Teresa Blasco[2] dalla quale ha quattro figli: Giulia (1762-1841), Maria (1766-1788), Giovanni Annibale (1767) e Margherita (1772). Cacciato di casa dal padre dopo il matrimonio, è ospitato da Pietro Verri, che per un periodo lo mantiene anche economicamente.

Teresa muore il 14 marzo 1774. Beccaria, dopo appena 40 giorni di vedovanza, firma il contratto di matrimonio con Anna dei Conti Barnaba Barbò, che sposa in seconde nozze il 4 giugno 1774, ad appena 82 giorni dalla morte della prima moglie. Da Anna Barbò ha un altro figlio, Giulio.[1]

Il suo avvicinamento all'Illuminismo avviene dopo la lettura delle Lettere persiane di Montesquieu e del Contratto sociale di Rousseau.[3] Entra a far parte del cenacolo dei fratelli Pietro e Alessandro Verri, collabora alla rivista Il Caffè e nel 1761 contribuisce a creare l'Accademia dei Pugni. Dopo la pubblicazione di alcuni articoli di economia, nel 1764 dà alle stampe Dei delitti e delle pene breve scritto, inizialmente anonimo, contro la tortura e la pena di morte che ha enorme fortuna in tutta Europa e nel mondo e in particolare in Francia.[4] Non sono però mancate le voci critiche, come quella di padre Facchine, autore delle Note ed Osservazioni sul libro intitolato Dei Delitti e delle Pene.[5] L'opera è però messa all'Indice dei libri proibiti nel 1766, a causa della distinzione tra peccato e reato.

Beccaria compie poi controvoglia un viaggio a Parigi, solo dietro l'insistenza dei fratelli Verri e dei filosofi francesi desiderosi di conoscerlo. È accolto per breve tempo nel circolo del barone d'Holbach. La sua giustificata gelosia per la moglie lontana e il suo carattere ombroso e scostante, tuttavia, lo fanno tornare appena possibile a Milano, lasciando solo il suo accompagnatore Alessandro Verri a proseguire il viaggio verso l'Inghilterra.[6]

Giuseppe Grandi, monumento a Cesare Beccaria, 1871. Milano

A Milano diventa professore di scienze camerali (economia politica)[7] e comincia a progettare una grande opera sulla convivenza umana, mai completata. Entrato nell'amministrazione austriaca nel 1771, è nominato membro del Supremo consiglio dell'Economia[7] e contribuisce alle riforme asburgiche sotto Maria Teresa e Giuseppe II.[8]

Complesso è il rapporto con la figlia Giulia, futura madre di Alessandro Manzoni: messa in collegio subito dopo la morte della madre, non ha relazioni con il padre. Giulia esce dal collegio nel 1780, frequentando poi gli ambienti illuministi e libertini. Nel 1782 la dà in sposa al conte Pietro Manzoni, più vecchio di vent'anni di lei: il nipote Alessandro nasce nel 1785, ma pare fosse in realtà il figlio di Giovanni Verri, fratello minore di Pietro e Alessandro, nonché amante di Giulia. Prima della morte di Cesare, Giulia lascia, nel 1792, il conte Manzoni e Milano, andando a vivere a Parigi con il conte Carlo Imbonati, rompendo definitivamente i rapporti col padre.[9]

Beccaria muore a Milano il 28 novembre 1794,[1] a causa di un ictus, all'età di 56 anni.

Beccaria è influenzato dalla lettura di Locke, Helvetius, Rousseau e, come gran parte degli illuministi milanesi, dal sensismo di Condillac. È influenzato anche dagli enciclopedisti, in particolare da Voltaire e Diderot. Partendo dalla classica teoria contrattualistica del diritto, derivata in parte dalla formulazione di Rousseau che sostanzialmente fonda la società su un contratto sociale teso a salvaguardare i diritti degli individui e a garantire in questo modo l'ordine, Beccaria definì in pratica il delitto in maniera laica come una violazione del contratto, e non come offesa alla legge divina, che appartiene alla coscienza della persona e non alla sfera pubblica.[10] La società nel suo complesso godeva pertanto di un diritto di autodifesa, da esercitare in misura proporzionata al delitto commesso (principio del proporzionalismo della pena) e secondo il principio contrattualistico per cui nessun uomo può disporre della vita di un altro.

La natura utilitaristica del pensiero di Beccaria

[modifica | modifica sorgente]

Il punto di vista illuministico di Beccaria si concentra in frasi come: «Non vi è libertà ogni qual volta le leggi permettono che in alcuni eventi l'uomo cessi di essere persona e diventi cosa».[11] Ribadisce come è necessario neutralizzare l'«inutile prodigalità di supplizi»[12] ampiamente diffusi nella società del suo tempo. La tesi umanitaria, messa in risalto da Voltaire, è parzialmente da lui accantonata, in quanto Beccaria vuole dimostrare pragmaticamente l'inutilità della tortura e della pena di morte, più che la loro ingiustizia. È infatti consapevole che i legislatori sono mossi più dall'utile pratico di una legge, che da principi assoluti, di ordine religioso o filosofico. Beccaria afferma infatti che «se dimostrerò non essere la morte né utile né necessaria, avrò vinto la causa dell'umanità».[13] Si inserisce quindi nel filone utilitaristico: considera l'utile come movente e metro di valutazione di ogni azione umana. L'ambito della sua dottrina è quello general-preventivo, nel quale si suppone che l'uomo sia condizionabile in base alla promessa di un premio o di un castigo e, nel contempo, si ritiene che sussista fra ogni cittadino e le istituzioni una conflittualità più o meno latente.

La natura umana si svolge in una dimensione edonistico-pulsionistica, ovvero sia i singoli, sia la moltitudine, agiscono seguendo i loro sensi. L'uomo però è una macchina intelligente capace di razionalizzare le pulsioni, in modo da consentire la vita in società; infatti certamente ogni uomo pretende di essere autonomo e insindacabile nelle sue decisioni, ma si rende conto della convenienza della vita sociale. Ma la conflittualità rimane e quindi bisogna impedire che il cittadino venga sedotto dall'idea di infrangere la legge al fine di perseguire il proprio utile a tutti i costi, pertanto il legislatore, da «abile architetto», deve predisporre sanzioni e premi in funzione preventiva; è necessario tenere sotto controllo i «fluidi», inibendo le pulsioni antisociali. Tuttavia Beccaria sostiene che la sanzione deve essere sì idonea a garantire la difesa sociale, ma al contempo mitigata e rispettosa della persona umana.

Contro la pena di morte e la tortura

[modifica | modifica sorgente]
Dei delitti e delle pene, frontespizio dall'edizione del 1780

La pena di morte, «una guerra della nazione contro un cittadino»,[12] è inaccettabile perché il bene della vita è indisponibile, quindi sottratto alla volontà del singolo e dello Stato. La pena capitale non svolge un'adeguata azione intimidatoria poiché lo stesso criminale teme meno la morte di un ergastolo perpetuo o di una miserabile schiavitù: si tratta di una sofferenza definitiva contro una sofferenza reiterata. Anche se la pena assumesse un aspetto deterrente, essa apparirebbe uno strumento troppo dispendioso in quanto dovrebbe essere irrogata spesso per esercitare la dovuta impressione sugli uomini. Suggerisce invece di sostituirla con i lavori forzati, in modo che il reo, ridotto a «bestia di servigio»,[12] fornirà un esempio duraturo e incisivo dell'efficacia della legge, risarcendo la società dai danni provocati; e, così facendo, nel contempo si salvaguarda il valore della vita.

La tortura, «l'infame crociuolo della verità»,[12] viene confutata da Beccaria per vari motivi: viola la presunzione di innocenza, dato che un uomo non può considerarsi reo fino alla sentenza del giudice; consiste in un'afflizione e pertanto è inaccettabile; non è operativa in quanto induce a false confessioni; è da rifiutarsi anche per motivi di umanità, poiché l'innocente è posto in condizioni peggiori del colpevole; non porta all'emenda del soggetto, né lo purifica agli occhi della collettività. Ammette la tortura solo nel caso di testimone reticente, cioè a chi durante il processo si ostini a non rispondere alle domande; in questo caso la tortura trova una sua giustificazione.

Per ottenere un'approssimativa proporzionalità pena-delitto, bisogna tener conto del danno subito dalla collettività, del vantaggio che comporta la commissione di tale reato e della tendenza dei cittadini a commettere tale reato. Non dev'essere quindi una violenza gratuita, ma dev'essere invece essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata ai delitti, dettata dalle leggi. La pena è oltretutto una extrema ratio, infatti si dovrebbe evitare di ricorrere ad essa quando si hanno efficaci strumenti di controllo sociale. Per questo è importante attuare degli espedienti di "prevenzione indiretta", come ad esempio: un sistema ordinato della magistratura, la diffusione dell'istruzione nella società, il diritto premiale, una riforma economico-sociale che migliori le condizioni di vita delle classi sociali disagiate.

  1. 1,0 1,1 1,2 BECCARIA, Cesare, in Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.
  2. Renzo Zorzi, Cesare Beccaria. Dramma della Giustizia, Milano, 1995, p. 53.
  3. Pasquale Villari, Vita di Cesare Beccaria, in Cesare Beccaria, Le opere, Firenze, Le Monnier, 1854, p. VII.
  4. Pasquale Villari, Vita di Cesare Beccaria, in Cesare Beccaria, Le opere, Firenze, Le Monnier, 1854, pp. XIV-XVI.
  5. Pasquale Villari, Vita di Cesare Beccaria, in Cesare Beccaria, Le opere, Firenze, Le Monnier, 1854, p. XXI.
  6. Pasquale Villari, Vita di Cesare Beccaria, in Cesare Beccaria, Le opere, Firenze, Le Monnier, 1854, p. XXIII.
  7. 7,0 7,1 Beccaria, Cesare, in Dizionario di filosofia, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2009.
  8. Pasquale Villari, Vita di Cesare Beccaria, in Cesare Beccaria, Le opere, Firenze, Le Monnier, 1854, p. XXX.
  9. Bianca Pitzorno, Giulia Beccaria, su Enciclopedia delle donne. URL consultato il 12 ottobre 2025.
  10. Franco Venturi, Settecento riformatore, Torino, Einaudi, 1969.
  11. Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, cap. XX.
  12. 12,0 12,1 12,2 12,3 Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, cap. XVI.
  13. Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, cap. XVII.

Altri progetti

[modifica | modifica sorgente]